La Corte di Cassazione (con la sentenza del 20 ottobre 2025 n. 27923) precisa che: “l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso)“, ragion per cui risulta “applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ.”; di conseguenza, “mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante” (così già Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2011, n. 3680, Rv. 617285-01). Nondimeno, se l’istituto è certamente “tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo”, ciò deve avvenire con “lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto”, dato che il “normale esito della prestazione” dipende, appunto, da “una pluralità di fattori, tra cui l’organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, secondo un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso” (Cass. Sez. 3, sent. 4 ottobre 2013, n. 22752, Rv. 628691-01).
Tra le circostanze da apprezzare, al fine di stabilire se sia stata raggiunta, o meno, la prova della non imputabilità dell’evento dannoso – esonerativa, come detto, della responsabilità ex art. 1218 cod. cv. – viene in rilievo, innanzitutto, “l’età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica” (Cass. Sez. 3, sent. 29 maggio 2013, n. 13457, Rv. 626650-01), essendosi, in particolare, precisato che “il contenuto dell’obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l’avvicinarsi di questi all’età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza”, e ciò perché siffatta condizione, nei casi in cui si controverta in merito al danno cagionato da uno studente ad un altro, è “tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere” (Cass. Sez. 3, ord. 31 gennaio 2018, n. 2334, Rv. 647926-01; negli stessi termini pure Cass. Sez. 3, ord. 24 gennaio 2024, n. 2394, non massimata, peraltro relativa ad un caso di lesione cagionata ad un alunno volontariamente – e non, come nella specie, accidentalmente – da un altro)“.
															



