I ricorrenti denunciano una non corretta applicazione delle cd. “Tabelle di Roma”, sia perché sarebbe stata esclusa la necessità di una assistenza continua del leso e, più in generale, non si sarebbero adeguatamente considerate le sue effettive condizioni di salute e di esistenza, sia perché sarebbe stata esclusa, senza ragione apparente, una delle due componenti del danno (morale e dinamico-relazionale) espressamente previste dalle Tabelle in questione.
La Corte di Cassazione (sentenza del 3 novembre 2025 n.29054) rileva che: “l’applicazione delle cd. “Tabelle del Tribunale di Roma”, che la Corte d’Appello ha espressamente ed inequivocabilmente dichiarato di intendere utilizzare per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, è avvenuta certamente in modo non corretto; quanto meno, resta del tutto incomprensibile il percorso motivazionale che ha condotto la stessa Corte d’Appello, sulla base della indicata premessa, alla determinazione della somma finale riconosciuta ai ricorrenti.
Il criterio a punti previsto dalle tabelle in questione per la liquidazione del “danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni (Tabella E)” risulta ancorato ad una serie di variabili, per cui non esiste una fascia all’interno della quale andrebbe individuata, tra un importo minimo e uno massimo, la somma ritenuta equa ai fini risarcitori. Al contrario, il risultato dell’applicazione della suddetta tabella “a punti” è, per così dire, “fisso”: il risultato consiste in un importo determinato in una misura numerica specifica e precisa, derivante dalla applicazione di una serie di parametri, minuziosamente descritti. D’altra parte, lo stesso indirizzo di questa Corte, in cui si afferma che è preferibile, per la liquidazione del danno in questione, un sistema “a punti”, si fonda esattamente sul presupposto per cui è più adeguata una liquidazione dell’importo risarcitorio precisa, derivante dall’applicazione di parametri fissi e predeterminati, invece che la previsione di fasce ampie nell’ambito delle quali il giudice resta sostanzialmente libero di individuare l’importo ritenuto equo (come avveniva, in precedenza, per le cd. “tabelle milanesi”).
Nella specie, l’applicazione delle cd. “Tabelle di Roma” (allegate al ricorso e il cui contenuto è, nel ricorso stesso, adeguatamente richiamato) dovrebbe comportare, per ciascun genitore, un punto “fisso” e costante di Euro 3.474,00 per la componente del danno morale, e un ulteriore punto di Euro 3.474,00, per la componente dinamico-relazionale (non risultando – per quanto pare emergere anche dalla sentenza impugnata – che Go.St. goda dell’indennità di accompagnamento, nel qual caso il punto per la componente dinamico-relazionale sarebbe stato pari a Euro 2.450,00), da moltiplicare per i punti relativi al grado di parentela (20), all’età del leso (8) e del congiunto (4), divisi per il coefficiente relativo al numero di congiunti (0,80), e da parametrare, infine, al grado percentuale di danno biologico accertato (58%): il risultato finale ammonterebbe all’importo di Euro 103.163,90, per ciascun genitore, mentre la Corte d’Appello ha liquidato un importo pari a Euro 45.000,00 in favore di ciascun genitore, senza in alcun modo spiegare le ragioni di questa (apparentemente inspiegabile) decurtazione del risultato finale (è appena il caso di osservare che, pure a voler ipotizzare l’applicazione del punto per la componente dinamico-relazionale pari a Euro 2.450,00, previsto per il caso in cui il leso goda dell’indennità di accompagnamento, il risultato finale sarebbe stato pari a Euro 87.959,55 e, quindi, comunque, quasi doppio rispetto alle somme liquidate in concreto).
Il Collegio chiarisce che: “laddove il giudice dichiari espressamente di intendere applicare una determinata tabella predisposta per la liquidazione del danno (nella specie, il “danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni”), la quale prevede parametri precisi e fissi per la determinazione dell’importo finale, ma poi liquidi, a titolo risarcitorio, un importo del tutto diverso (nella specie, pari a meno della metà) rispetto a quello che deriverebbe da tale applicazione, senza neanche fornire elementi per comprendere la genesi dello stesso, come se fosse quello esattamente derivante dal criterio tabellare, la statuizione deve ritenersi viziata, in quanto sorretta da motivazione inesistente o, al più, meramente apparente o, comunque, insanabilmente contraddittoria sul piano logico. Non basta, in altri termini, affermare di intendere applicare una determinata “tabella” per la liquidazione del danno, se poi, senza spiegare in alcun modo le ragioni, si liquida un importo che non ha alcun rapporto con quello previsto dalla tabella stessa. Ciò fermo restando, naturalmente, che la liquidazione è equitativa e che l’importo riconosciuto a titolo risarcitorio può essere anche diverso da quello derivante dalla mera automatica applicazione dei criteri tabellari, purché ne siano adeguatamente e logicamente spiegate le ragioni (cfr., già con riguardo alle cd. “tabelle milanesi”, che prevedevano ampie fasce di importi liquidabili: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3505 del 23/02/2016, secondo cui “in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle “tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano, nell’effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'”id quod plerumque accidit”, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate“; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14746 del 29/05/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021). A maggior ragione, in un sistema a punti con importo “fisso”, senza minimo e massimo, deve escludersi che si possa liquidare un risarcimento sensibilmente inferiore a quello derivante dall’applicazione della tabella espressamente indicata come utilizzata, senza alcuna motivazione. In caso contrario, la decisione deve ritenersi violare, altresì, l’art. 1226 c.c., perché di fatto, nonostante la formale declamazione, quale premessa, della applicazione di una determinata tabella, che dovrebbe, di per sé, integrare il parametro dell’equità, la stessa non viene effettivamente applicata e non vengono in altro modo indicate le ragioni della determinazione della diversa somma ritenuta equa.
In definitiva, la Corte d’Appello ha correttamente richiamato le “tabelle romane”, come parametro da seguire per la liquidazione equitativa del danno, ma ha poi fornito una motivazione meramente apparente e logicamente contraddittoria in ordine al risultato finale, che, di conseguenza, non è conforme alla corretta applicazione dell’art. 1226 c.c. La statuizione sul punto è stata pertanto cassata, affinché, in sede di rinvio, sia rinnovata l’indicata liquidazione, sulla base dei principi più sopra esposti e liberamente e correttamente eretti a premessa dalla stessa corte territoriale: in particolare, con una corretta e motivata applicazione dei parametri indicati dalla tabella romana, ovvero, in alternativa, con una puntuale e adeguata motivazione in ordine alle ragioni ritenute sussistenti per un eventuale scostamento dal risultato derivante dalla sua applicazione, e con onere di motivazione tanto più specifica e dettagliata, quanto più sia ampio il margine di differenza rispetto al risultato finale




