Il ricorrente lamentava la violazione da parte della Corte di Appello, che aveva ritenuto inammissibile la produzione di una consulenza tecnica di parte, dei principi affermati dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 5624/2022, secondo cui le deduzioni tecniche alla CTU sono legittimamente formulabili oltre le scansioni contemplate dall’art. 195 c.p.c., dunque anche nella comparsa conclusionale o – per l’appunto – in grado di appello.
La Corte di Cassazione (con la sentenza del 26 novembre 2025 n. 30996) conferma tale critica, rammentando che: “con la sentenza sopra richiamata (n. 5624/2022), le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che “il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195, c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello” (conf., Cass., n. 32965/2024). Il principio è stato confermato, tra le altre, da Cass., n. 26525/2024, secondo cui i rilievi critici alla c.t.u. possono essere formulati, per la prima volta, in appello, purché si mantengano nell’alveo delle argomentazioni difensive di cui all’art. 195, comma 3, c.p.c., e non implichino la produzione di nuovi mezzi istruttori“.
La Corte d’Appello ha violato pertanto tale principio di diritto, indebitamente sottraendosi all’esame dei rilievi del consulente di parte appellante. Il Collegio precisa infatti che: “l’illegittima preclusione all’ingresso delle osservazioni tecniche contenute nella perizia di parte (e, dunque, l’assoluta pretermissione di qualsivoglia riferimento alle stesse nel corpo della motivazione della sentenza di secondo grado) ha determinato, infatti, una violazione del principio del contraddittorio che, in quanto presidiato da disposizioni di rango costituzionale (artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost.) e sovranazionali (art. 6 CEDU), rileva di per sé, senza, cioè, che sia necessario addurre profili di decisività dell’attività processuale illegittimamente conculcata rispetto al contenuto della susseguente decisione.
Tale principio, consacrato dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 36596/2021 con riferimento alla mancata fruizione degli snodi processuali di cui al previgente art. 190 c.p.c. (deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica), ha trovato successiva conferma in diverse pronunce di legittimità, tra le quali (per limitarsi a quelle massimate) si possono menzionare:
– Cass., n. 2067/2023: “nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell’art. 352, comma 2, c.p.c., comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all’esito dell’esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un “vulnus” al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa”;
– Cass., n. 6795/2023: “nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale, qualora la causa trattenuta in decisione dopo l’assegnazione di entrambi i termini previsti dall’art. 190 c.p.c. sia stata rimessa sul ruolo affinché le parti possano rendere chiarimenti, il giudice non può successivamente limitarsi ad assegnare il solo termine per il deposito delle comparse conclusionali, obliterando quello per le repliche, in quanto tale opzione viola il principio del contraddittorio, che deve realizzarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”;
– Cass., n. 4667/2024: “l’omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini integra di per sé un vizio del procedimento senza che sia necessaria la deduzione di uno specifico nocumento, atteso che il solo esame della richiesta avrebbe potuto condurre a una diversa decisione del giudice circa la decadenza in cui è incorsa la parte”;
– Cass., n. 5196/2024: “se con l’ordinanza che dispone il mutamento del rito deve essere assegnato un termine perentorio per l’eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti (come nel caso di passaggio dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro), la mancata assegnazione di detto termine, a cui faccia seguito l’immediata decisione della causa con motivazione contestuale, determina ex se la nullità della decisione per l’impedimento frapposto alla possibilità delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, cosicché l’indicazione di uno specifico pregiudizio processuale in concreto derivato dal rito adottato non è necessaria per far valere tale invalidità, al cui accertamento il giudice di appello non può far seguire la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla nel merito previa assegnazione del predetto termine”;
– Cass., n. 23056/2024: “la mancata comunicazione dell’ordinanza di scioglimento della riserva con la quale siano stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. costituisce motivo di nullità della sentenza, senza che la parte risulti onerata di indicare quale pregiudizio, in concreto, le sia derivato da tale inosservanza, trattandosi di ipotesi, equiparabile a quella della mancata assegnazione dei suddetti termini, di impedimento all’esercizio, nella sua pienezza, del diritto di difesa con conseguente violazione del principio del contraddittorio”;
– Cass., n. 11891/2025: “nel giudizio di appello, la deliberazione prima dell’udienza di discussione, ritualmente richiesta ai sensi dell’art. 352 c.p.c., ratione temporis vigente, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, in quanto l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di cooperare, anche nelle forme orali, alla decisione della controversia costituisce, di per sé, un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa”;
– Cass., n. 7845/2024: “nel giudizio di appello, la mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, con il conseguente impedimento all’esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale della causa, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che la parte avrebbe potuto illustrare durante la discussione, risultando precluso alle parti il pieno svolgimento dei diritti di difesa e del contraddittorio”;
– Cass., n. 17717/2024. “in tema di udienza a trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma 4 di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicchè non occorre l’allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa”.
Si legge, nell’arresto delle Sezioni unite sopra citato: “l’esattezza del rito non è mai suscettibile di essere considerata come fine a sé stessa, donde può essere invocata solo per riparare a una precisa e apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, si sia determinata (per la parte) “sul piano pratico processuale” (così Cass. Sez. U n. 3758-09). Non è difficile cogliere, tuttavia, l’ambito di specificità di codesta affermazione. Essa – per quanto condivisibile – non può essere enfatizzata fino al punto da estenderla al ben diverso caso della dedotta lesione dei diritti processuali essenziali, come il diritto al contraddittorio e alla difesa giudiziale. Ché anzi proprio l’eventualità di una lesione siffatta conduce l’orientamento appena richiamato a considerare integrato il presupposto di rilevanza pratica della questione di rito… ai fini dell’apprezzamento della nullità per lesione di un tal diritto (al contraddittorio e alla difesa) la parte, nel cui interesse il termine a difesa è stabilito, niente altro deve allegare, né tanto meno è tenuta a provare come invece l’estremizzazione dell’orientamento minoritario vorrebbe. La parte, il cui diritto processuale è stato leso, non ha l’onere di allegare o di dimostrare che la violazione le abbia provocato un pregiudizio specifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiuto esercizio del suo diritto“.
Il Collegio alla fine formula il seguente principio di diritto: “La produzione, in grado di appello, di una perizia di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell’art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione“.




