La Corte di Cassazione (con la sentenza del 15 novembre 2025 n.30169) riconferma il principio (già espresso in sentenza n. 15666 del 15 luglio 2011) secondo cui: “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, neppure che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione“.

E’ consentito depositare una relazione tecnica di parte anche in sede di appello in virtù del rispetto del principio del contraddittorio
Il ricorrente lamentava la violazione da parte della Corte di Appello, che aveva ritenuto inammissibile



