Il Tribunale di Alessandria condanna ex art. 2051 c.c. il Comune a fronte dell’uso pubblico di un’area privata.

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In una causa per responsabilità ex art. 2051 c.c., promossa con il patrocinio dello Studio, avanti il Tribunale di Alessandria, il Comune convenuto eccepiva l’omessa prova del rapporto di custodia tra sé e la strada teatro del sinistro, paventando che la stessa ospitasse una zona di parcheggio privato, non sottoposta al proprio controllo e obbligo di manutenzione. 

Il Tribunale (sentenza del 17 novembre 2025 n. 877 – dott. Martina Cacioppo) ha ritenuto infondata la sollevata eccezione, rilevando che: “la zona in questione, come si evince dalle fotografie che la ritraggono (doc. 2 att.) nonché dalle dichiarazioni rese dalla testimone, è un piazzale destinato al transito ed al parcheggio delle auto, non riferibile ad alcun proprietario/gestore privato (non sono presenti recinzioni/cartelli/sbarre di accesso/cancelli) e liberamente transitabile da chiunque a ciò conseguendo che non vi è dubbio che esso rientri nella custodia del Comune convenuto e che sia del tutto irrilevante che si trovi nelle adiacenze di due supermercati

Infatti, come costantemente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità “è l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall’ultimo inciso del comma 6 dell’articolo 2 CdS, ai sensi del quale le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico (Cass. n. 17350/2008 e Cass. n. 13217/2003; più di recente v. Cass. n. 14367/2018). La definizione di «strada», che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva. E’, dunque, l’uso pubblico a rendere rilevanti, anche per un’area di proprietà privata insistente su fasce di rispetto e di visibilità, ovvero qualificabili come pertinenze ex art. 24 CdS, le cautele imposte come necessarie al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione della strada secondaria pubblica cui l’area di pertinenza affaccia.” (Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 3251 del 05/02/2024)

Da tutto ciò ne consegue, alla luce dei suddetti principi, che nel caso che ci occupa, in cui non è stato nemmeno dimostrato che il piazzale teatro del sinistro sia un’area di proprietà di qualche soggetto privato, deve pertanto (e a a fortiori) riconoscersi un onere di custodia in capo al Comune convenuto atteso che trattasi di una strada ubicata pacificamente nel Comune di Novi Ligure e dedicata al pubblico e libero transito degli utenti“. 

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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