In una causa per responsabilità ex art. 2051 c.c., promossa con il patrocinio dello Studio, avanti il Tribunale di Alessandria, il Comune convenuto eccepiva l’omessa prova del rapporto di custodia tra sé e la strada teatro del sinistro, paventando che la stessa ospitasse una zona di parcheggio privato, non sottoposta al proprio controllo e obbligo di manutenzione.
Il Tribunale (sentenza del 17 novembre 2025 n. 877 – dott. Martina Cacioppo) ha ritenuto infondata la sollevata eccezione, rilevando che: “la zona in questione, come si evince dalle fotografie che la ritraggono (doc. 2 att.) nonché dalle dichiarazioni rese dalla testimone, è un piazzale destinato al transito ed al parcheggio delle auto, non riferibile ad alcun proprietario/gestore privato (non sono presenti recinzioni/cartelli/sbarre di accesso/cancelli) e liberamente transitabile da chiunque a ciò conseguendo che non vi è dubbio che esso rientri nella custodia del Comune convenuto e che sia del tutto irrilevante che si trovi nelle adiacenze di due supermercati.
Infatti, come costantemente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità “è l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall’ultimo inciso del comma 6 dell’articolo 2 CdS, ai sensi del quale le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico (Cass. n. 17350/2008 e Cass. n. 13217/2003; più di recente v. Cass. n. 14367/2018). La definizione di «strada», che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva. E’, dunque, l’uso pubblico a rendere rilevanti, anche per un’area di proprietà privata insistente su fasce di rispetto e di visibilità, ovvero qualificabili come pertinenze ex art. 24 CdS, le cautele imposte come necessarie al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione della strada secondaria pubblica cui l’area di pertinenza affaccia.” (Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 3251 del 05/02/2024).
Da tutto ciò ne consegue, alla luce dei suddetti principi, che nel caso che ci occupa, in cui non è stato nemmeno dimostrato che il piazzale teatro del sinistro sia un’area di proprietà di qualche soggetto privato, deve pertanto (e a a fortiori) riconoscersi un onere di custodia in capo al Comune convenuto atteso che trattasi di una strada ubicata pacificamente nel Comune di Novi Ligure e dedicata al pubblico e libero transito degli utenti“.




