La Corte di Cassazione, con la sentenza del 1 dicembre 2025 n. 31375, riepiloga i principi alla base del risarcimento del danno patrimoniale, sotto la vice del lucro cessante, rammentando che: “il danno patrimoniale deve essere determinato in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, venendo dunque in rilievo il danno effettivo (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/06/2008, n. 15184), il cui accertamento è rimesso al giudice del merito che deve provvedere al relativo integrale ristoro (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), questa Corte avendo già avuto più volte modo di affermare che tale ristoro deve normalmente corrispondere alla relativa esatta commisurazione (artt. 1223,1224,1225,1227 cod. civ.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e a restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (Cass., 14/07/2015, n. 14645; Cass., 19/01/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio la medesima consistenza che avrebbe avuto senza verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/07/1989, n. 3352).
Il principio dell’integralità del ristoro subito dal creditore/danneggiato d’altra parte non si pone invero in termini antitetici, bensì in perfetta correlazione., con l’ulteriore principio per cui il debitore/danneggiante è tenuto al ristoro solo del danno ma di tutto il danno arrecato con l’inadempimento (o il fatto illecito) a lui causalmente ascrivibile (Cass., 14/7/2015, n. 14645). Risponde altresì a principio consolidato in tema di danno anche come nella specie patrimoniale che esso può essere provato pure per presunzioni (v. da ultimo Cass., 13/11/2024, n. 29252; Cass., 12/07/2023, n. 19922), anche relativamente alla sussistenza del nesso causale tra condotta e perdita (cfr. Cass., 05/09/2023, n. 25910).
Provato l’an del danno, quanto alla relativa determinazione del quantum si è precisato che, allorquando la prova risulti impossibile o anche solo particolarmente (e non già estremamente) difficile, esso va dal giudice determinato anche in via equitativa, la liquidazione equitativa costituendo applicazione specifica dell’art. 115 c.p.c. (v. Cass., 29/10/2025, n. 28672; Cass., 29/4/2022, n. 13515; Cass., 30/7/2020, n. 16344; Cass., 22/2/2018, n. 4310; Cass., 12/10/2011, n. 20990; Cass., 30/4/2010, n. 10607; Cass., 7/6/2007, n. 13288), che modula a fini accertativi l’esercizio di un potere e l’adempimento di un dovere: a tale stregua, “se il giudizio equitativo non può costituire un asserto arbitrario ma deve strutturarsi sulla base di criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili o comunque logicamente apprezzabili, pertinenti all’oggetto della quantificazione equitativa (da ultimo v. Cass., 14/10/2021, n. 28075) -profilo questo relativo alla facies di potere-, deve altresì essere adempiuto appieno, senza sfociare in un non liquet, costituendo uno strumento correttivo/integrativo da applicarsi una volta raggiunta la prova dell’an – e qui risiede il profilo del dovere” (così Cass. n. 13515/2022).
In altri termini, ove il danneggiato abbia provato l’an del danno e si trovi in “difficoltà -non necessariamente estrema, ma anche soltanto particolare- a provare il quantum… non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria” (v. in termini v. Cass. n. 13515/2022; e, da ultimo, Cass. 16/7/2025, n. 19681; Cass., 29/10/2025, n. 28672). Si è al riguardo ulteriormente precisato che alla valutazione equitativa del danno patrimoniale (v. Cass., 14/07/2015, n. 14645; Cass., 12/07/2023, n. 19922), oltre che di quello non patrimoniale, il giudice del merito deve fare ricorso anche d’ufficio, in assenza di domanda di parte, e pure in grado di appello (v. Cass., 5/2/2021, n. 2831). La valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato (Cass., 13518/2025; Cass., 13/5/2011, n. 10527)“




