Il risarcimento del lucro cessante

studio legale palisi padova risarcimento

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 1 dicembre 2025 n. 31375, riepiloga i principi alla base del risarcimento del danno patrimoniale, sotto la vice del lucro cessante, rammentando che: “il danno patrimoniale deve essere determinato in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, venendo dunque in rilievo il danno effettivo (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/06/2008, n. 15184), il cui accertamento è rimesso al giudice del merito che deve provvedere al relativo integrale ristoro (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), questa Corte avendo già avuto più volte modo di affermare che tale ristoro deve normalmente corrispondere alla relativa esatta commisurazione (artt. 1223,1224,1225,1227 cod. civ.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e a restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (Cass., 14/07/2015, n. 14645; Cass., 19/01/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio la medesima consistenza che avrebbe avuto senza verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/07/1989, n. 3352).

Il principio dell’integralità del ristoro subito dal creditore/danneggiato d’altra parte non si pone invero in termini antitetici, bensì in perfetta correlazione., con l’ulteriore principio per cui il debitore/danneggiante è tenuto al ristoro solo del danno ma di tutto il danno arrecato con l’inadempimento (o il fatto illecito) a lui causalmente ascrivibile (Cass., 14/7/2015, n. 14645). Risponde altresì a principio consolidato in tema di danno anche come nella specie patrimoniale che esso può essere provato pure per presunzioni (v. da ultimo Cass., 13/11/2024, n. 29252; Cass., 12/07/2023, n. 19922), anche relativamente alla sussistenza del nesso causale tra condotta e perdita (cfr. Cass., 05/09/2023, n. 25910).

Provato l’an del danno, quanto alla relativa determinazione del quantum si è precisato che, allorquando la prova risulti impossibile o anche solo particolarmente (e non già estremamente) difficile, esso va dal giudice determinato anche in via equitativa, la liquidazione equitativa costituendo applicazione specifica dell’art. 115 c.p.c. (v. Cass., 29/10/2025, n. 28672; Cass., 29/4/2022, n. 13515; Cass., 30/7/2020, n. 16344; Cass., 22/2/2018, n. 4310; Cass., 12/10/2011, n. 20990; Cass., 30/4/2010, n. 10607; Cass., 7/6/2007, n. 13288), che modula a fini accertativi l’esercizio di un potere e l’adempimento di un dovere: a tale stregua, “se il giudizio equitativo non può costituire un asserto arbitrario ma deve strutturarsi sulla base di criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili o comunque logicamente apprezzabili, pertinenti all’oggetto della quantificazione equitativa (da ultimo v. Cass., 14/10/2021, n. 28075) -profilo questo relativo alla facies di potere-, deve altresì essere adempiuto appieno, senza sfociare in un non liquet, costituendo uno strumento correttivo/integrativo da applicarsi una volta raggiunta la prova dell’an – e qui risiede il profilo del dovere” (così Cass. n. 13515/2022).

In altri termini, ove il danneggiato abbia provato l’an del danno e si trovi in “difficoltà -non necessariamente estrema, ma anche soltanto particolare- a provare il quantum… non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria” (v. in termini v. Cass. n. 13515/2022; e, da ultimo, Cass. 16/7/2025, n. 19681; Cass., 29/10/2025, n. 28672). Si è al riguardo ulteriormente precisato che alla valutazione equitativa del danno patrimoniale (v. Cass., 14/07/2015, n. 14645; Cass., 12/07/2023, n. 19922), oltre che di quello non patrimoniale, il giudice del merito deve fare ricorso anche d’ufficio, in assenza di domanda di parte, e pure in grado di appello (v. Cass., 5/2/2021, n. 2831). La valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato (Cass., 13518/2025; Cass., 13/5/2011, n. 10527)

Condividi:

Altri Articoli

Compila il form per maggiori informazioni

Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

CONTATTACI

oppure chiama