La Corte di Cassazione (sentenza del 10 dicembre 2025 n. 32071) conferma la propria più recente consolidata giurisprudenza, affermando che: “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (v. Cass. nn. 10579, 26300, 26301 e 33005 del 2021, n. 11689 del 2022). Adeguate a tali esigenze sono state ritenute le tabelle elaborate presso la Corte di appello di Roma, prima che quelle del Tribunale di Milano adeguasse le proprie ai criteri sopra indicati, come poi di fatto avvenuto con la versione aggiornata al 2022.
Nel caso di specie la Corte di merito ha bensì rideterminato in aumento il risarcimento spettante ai congiunti della vittima primaria rispetto all’importo che il giudice di primo grado aveva liquidato facendo applicazione delle precedenti, inadeguate, tabelle di Milano del 2018, ma ciò ha fatto alla stregua di una valutazione delle circostanze del caso concreto disancorata da parametri tabellari verificabili e piuttosto facendo anch’essa implicita applicazione del precedente inadatto sistema di calcolo e comunque senza dare alcuna esplicita indicazione circa l’utilizzo del metodo del calcolo a punti. I ricorrenti hanno peraltro evidenziato come, in rapporto agli elementi rilevanti ai fini di tale calcolo (età, convivenza, presenza di altri congiunti, etc.) e secondo i valori desumibili dalle aggiornate tabelle di Milano, si sarebbe dovuto giungere ad importi anche nel minimo sensibilmente più elevati di quelli liquidati“




