La Corte di Cassazione (con la sentenza del 24 dicembre 2025 n. 33994) ribadisce il consolidato principio secondo cui “qualora la produzione di un evento dannoso risulti materialmente riconducibile alla concomitanza di una condotta non imputabile colposamente -il trattamento anestetico è stato riconosciuto, secondo quanto visto, corretto e necessario, senza censure neppure incidentali condizionate- equivalente dunque a una distinta concausa “naturale”, ed a una condotta umana colposa, l’autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell’evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta colposa, a nulla rilevando l’eventuale efficienza concausale anche dei suddetti profili non soggettivamente addebitabili, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all’autore della condotta in parola un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, alla diversa eziologia non imputabile, nell’ipotesi, in chiave soggettiva (cfr., ad esempio, in punto – equivalente come ricostruito- di causalità umana colposa e causalità naturale, Cass., 19/09/2023, n. 26851; Cass., 21/07/2011, n. 15991, Cass., 11/11/2019, n. 28986, Cass., 23/02/2023, n. 5632, Cass., 12/05/2023, n. 13037; conf. Cass., 28/07/2025, n. 21602)“

Sussiste l’immedesimazione organica anche in caso di omissione
Con la sentenza emessa in data 19 dicembre 2025 n. 33247 (in ordine agli eventi



