Il nesso causale è elemento costitutivo dell’illecito

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I genitori e la sorella di un miliare defunto convenivano in giudizio il Ministero della Difesa al fine di ottenerne la condanna all’integrale risarcimento dei danni patiti a seguito della malattia contratta dal proprio congiunto ad asserita causa delle attività compiute durante il servizio militare svolto presso il poligono di tiro. In particolare rilevavano che: a) in tale periodo, durante la partecipazione alle esercitazioni di tiro unitamente ad altre forze NATO, i militari italiani erano stati esposti alle polveri di uranio impoverito; b) l’impiego sistematico di munizioni e proiettili contenenti uranio impoverito aveva provocato la contaminazione delle aree interessate dalle esplosioni, compromettendo la salute dei soldati, che avevano partecipato alle attività di bonifica senza adottare alcuna misura protettiva; c) dal maggio 2000 alcuni Comandi avevano previsto l’obbligo, per il personale operante, di indossare tute impermeabili e maschere. Gli attori deducevano che nel 2007, dopo diversi ricoveri ospedalieri, era stata emessa nei confronti del congiunto diagnosi di “eteroplasia pancreatica” e che sullo stesso, successivamente sottoposto a TAC, era stata accertata “presenza di eteroplasia del pancreas con localizzazione ripetitive epatiche, polmonari ed ispessimento della pleura”; che i successivi esami avevano confermato la presenza di formazioni tumorali e il 16.8.2007 si verificava il decesso.

Il Tribunale di Cagliari e successivamente la Corte di Appello di Cagliari rigettavano però la richiesta, sulla scorta della svolta C.T.U., che aveva escluso la sussistenza del legame causale tra l’esposizione all’uranio impoverito e la malattia contratta (“le evidenze scientifiche necessariamente di natura statistica… non hanno dimostrato in un’ampia popolazione di soggetti di età comparabile (età giovanile…) con quella del Pi.Fr. al momento delia allegata esposizione e con un periodo di latenza…. similare a quello del caso concreto (10 anni dal periodo della leva al momento del decesso) alcuna relazione causale tra la certa esposizione e l’aumento dell’incidenza della neoplasia pancreatica se comparata con una popolazione normalizzata per età ed anche nella comparazione con altri militari“). Tale valutazione portava a escludere, secondo il canone del “più probabile che non”, che la patologia da cui era affetto il militare fosse stata causata dall’esposizione alle polveri di uranio impoverito o altre particelle di metalli pesanti, tenuto conto della limitata esposizione e della manifestazione della malattia a distanza di dieci anni. Per contro, tra le possibili cause ulteriori del tumore il C.T.U. aveva individuato il fumo del tabacco e, documentalmente, era confermato che il Pi.Fr. era stato un accanito fumatore: circostanza, quest’ultima, non oggetto di censura

La Corte di Cassazione (sentenza del 24 dicembre 2025 n.340252) rigetta il ricorso presentato dai familiari del deceduto, rammentando di aver: “reiteratamente affermato che il nesso causale è elemento costitutivo dell’illecito (anche contrattuale), e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l’adozione di un criterio di selezione la cui scelta è censurabile in sede di legittimità laddove operata in violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e 1227, primo comma, c.c. La valutazione delle conseguenze derivanti dall’adottato criterio di selezione si risolve, invece, in un mero accertamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione (v., Cass., 7 dicembre 2005, n. 26997; Cass. 25 febbraio 2014, n. 4439; Cass. 24 maggio 2017, n. 13096; Cass. 27 settembre 2018, n. 23197; Cass. 8 aprile 2020, n. 7760)“.

Il Collegio rileva che: “sia che la fattispecie la si osservi nell’ottica dell’art. 2087 c.c., sia che la si voglia inquadrare nell’art. 2050 c.c., in ogni caso ricadeva sugli attori la prova della causalità materiale (v., ex plurimis, Cass., sez. lav., 28 novembre 2022, n. 34968, quanto all’art. 2087 cod. civ. e, quanto all’art. 2050 cod. civ., Cass., sez. III, 22 settembre 2014, n. 19872; Cass., sez. 6-III, 5 marzo 2012, n. 3424; Cass., sez. III, 17 luglio 2021, n. 10382). Solo all’esito di tale dimostrazione si sarebbe potuto esaminare, ai fini dell’esonero da responsabilità, l’adozione, o meno, da parte del Ministero della Difesa, delle misure “che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” – salvo ricordare che “il militare di leva obbligatoria non è legato all’amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da un mero rapporto di servizio privo del carattere della spontaneità, destinato a cessare dopo il periodo di utilizzazione (v. Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2022, n. 1393) – ovvero l’adozione di “tutte le misure idonee a evitare il danno” secondo quanto previsto dallo speciale titolo di responsabilità da esercizio di attività pericolosa.

Va d’altro canto osservato che secondo la giurisprudenza di questa Corte “in tema di riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266 del 2005, in presenza di rischio tipizzato – nella specie da esposizione ad uranio impoverito – e di correlazione concausale con la patologia sofferta dal lavoratore, è onere del datore dimostrare l’efficacia causale esclusiva di fattori patogeni extralavorativi idonei a superare la presunzione legale di eziologia professionale” (v., ex plurimis, Cass., sez. lav., 8 maggio 2024, n. 12595; Cass. 287/2024; Cass. 13024/2017). Nondimeno, è stato affermato ancora di recente da questa Corte (v. Cass., sez. lav., 9 luglio 2025, n. 19145) che “In attuazione delle previsioni del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010), la normativa di settore dettata dagli artt. 1078 e 1079 del D.P.R. n. 90 del 2010 ha istituito un peculiare apparato di tutele per il personale civile e militare esposto all’uranio impoverito e ad altro materiale bellico, che abbia contratto infermità o altre patologie tumorali. A favore di chi si è trovato nelle situazioni di vicinanza all’ambiente nocivo tipizzate dalle disposizioni in esame la normativa menzionata sancisce “una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l’esposizione all’ambiente descritto dalla norma” (Cass., sez. lav., 14 marzo 2023, n. 7409). Una volta che l’interessato abbia allegato e dimostrato l’esposizione ai fattori nocivi, grava sull’amministrazione la prova contraria (Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35324, punto 7 del Ritenuto), che può riguardare anche l’insussistenza della correlazione, anche solo concausale, tra il fattore di rischio cui la persona è stata esposta e la specifica patologia che ha contratto”.

Anche a voler riguardare in questa diversa prospettiva, che però fa leva sul ridetto apparato normativo specialistico di natura assistenziale (e che trova conferma nelle recentissime sentenze del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 ottobre 2025, nn. 12, 13 e 14), la sentenza impugnata si sottrae alla censura svolta, là dove ha valutato criticamente l’esito della svolta C.T.U. nei termini sopra riportati (v. par. 2.1). Rimane del tutto impercorribile la tesi sostenuta dai ricorrenti secondo cui l’assenza di una piena dimostrazione scientifica circa la valenza oncogenetica dell’esposizione all’uranio impoverito non osta, qualora “applicati i criteri valutativi in tema di inversione dell’onere probatorio assunti a motivo di ricorso, a riconoscere comunque integrato l’elemento eziologico dell’illecito civile”. Questa tesi – che però, in maniera controintuitiva, assume l’esistenza del nesso di causa, pur assenza di una piena dimostrazione scientifica circa la valenza oncogenetica dell’esposizione all’uranio impoverito – poggia sull’erroneo presupposto di una inversione dell’onere della prova quale asserita conseguenza di principi causali funzionali (ossia di causalità specifica del caso concreto, operanti sul piano della prova) di causalità materiale della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”. Infatti, i principi funzionali di causalità specifica indicati, pur operando sul terreno della prova, non incidono sul piano dell’onere della prova, né danno vita a una presunzione pretoria, quale strumento di conformazione dell’onere in discorso.

Il primo criterio (la probabilità prevalente, che può essere più correttamente definito come quello della “prevalenza relativa“) implica che, rispetto ad ogni enunciato, venga considerata l’eventualità che esso possa essere vero o falso, e che l’ipotesi positiva venga scelta come alternativa razionale quando è logicamente più probabile di altre ipotesi positive, in particolare di quella/e contraria/e (senza che la relativa valutazione risulti in alcun modo legata ad una concezione meramente statistico/quantitativa della probabilità), per essere viceversa scartata quando le prove disponibili le attribuiscano un grado di conferma “debole” (tale, cioè, da farla ritenere scarsamente credibile rispetto alle altre).

Il secondo criterio (“il più probabile che non”) comporta che il giudice, in assenza di altri fatti positivi, scelga l’ipotesi fattuale che riceve un grado di conferma maggiormente probabile rispetto all’ipotesi negativa. In entrambi i casi, il termine “probabilità” non viene riferito al concetto di frequenza statistica, bensì al grado di conferma logica che la relazione tra fatti ha ricevuto sulla base dei fatti storici acquisiti al processo (v. Cass. 8 maggio 2024, n. 12497; Cass. 2 settembre 2022, n. 25884; Cass. 6 luglio 2020, n. 13872).

Risulta evidente come erroneamente i ricorrenti oggi assumano di poter fondare una inversione dell’onere della prova sul tema causale, qualora accertata l’esposizione al fattore di rischio, sulla base di una regola funzionale preordinata al solo fine della prova della causalità specifica del caso concreto, poiché – come già più volte evidenziato – il nesso causale è elemento costitutivo dell’illecito (anche contrattuale) che deve essere provato dall’attore anche mediante presunzioni (v., Cass., sez III, 11 novembre 2019,n. 28991; Cass., sez. 6-III, 26 novembre 2020, n. 26907; Cass., sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27142)

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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