I ricorrenti osservano che il giudice d’appello avrebbe negato il danno biologico terminale per mancanza dell’apprezzabile lasso di tempo, che dovrebbe superare le 24 ore, e ciò non considerando che la stessa giurisprudenza di legittimità non esclude l’apprezzabilità di tale danno anche per tempi inferiori. Il giudice d’appello affermava che gli eredi hanno diritto al risarcimento del danno biologico patito dal de cuius soltanto se la morte avviene “dopo apprezzabile, seppur limitato, lasso di tempo dall’evento lesivo“, invocando S.U. 26972/2008 e altri arresti e dichiarando che “il danno biologico terminale è configurabile e trasmissibile iure successionis ove la persona … sopravviva per almeno ventiquattro ore“, le quali costituiscono “la durata minima, per convenzione legale, ai fini di apprezzabilità dell’invalidità temporanea, essendo … irrilevante che sia rimasta cosciente” (si invoca Cass. 18056/2019). La Corte di Cassazione (sentenza dell’8 gennaio 2026 n. 468) conferma la decisione del giudice di merito ritenendo che tale voce danno : “di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore”, non incidendo se la persona era o no cosciente; esige invece solo “un apprezzabile lasso di tempo” (Cass. ord. 21837/2019)“, come confermato anche dalla recente sentenza n. 16272/23. Ed invero: “si persegue un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione colposa e la morte in Cass. 21060/2016; e su questa linea si pongono Cass. 22228/2014 e, per l’applicazione delle tabelle relative all’invalidità temporanea, Cass. 23183/2014, Cass. ord. 16592/2019 e, in sostanza, Cass. ord. 17577/2019“. In conclusione la Corte non ravvisa: “alcuna ragione che giustifichi il discostarsi da questa giurisprudenza sulla necessità di un minimo di durata, equivalente a quello del danno biologico temporale minimo, considerato che un apprezzabile lasso di tempo ordinariamente non può essere rinvenibile all’interno della fascia delle 24 ore“.
In secondo luogo, sul danno (morale) catastrofale, ad avviso dei ricorrenti il giudice d’appello sarebbe incorso in “irriducibile illogicità motivazionale” e, in contrasto con le norme di rubrica, lo avrebbe escluso pur sussistendo la prova della lucidità del de cuius con cui “giungeva alla fine della vita”. La corte territoriale riteneva infatti non provato il requisito della lucida agonia, pur riconoscendo che “il diario infermieristico comprovi … sia rimasto vigile sino all’infausto aggravamento delle proprie condizioni di salute“. La illogicità sarebbe evidenziata anche dall’avere la corte territoriale richiamato Cass. 11719/2021, ove “veniva esplicitamente fatto riferimento alle condizioni di lucidità … come risultanti dalla documentazione medica in atti” per verificare il requisito de quo. Il giudice d’appello afferma che il danno morale terminale – alias danno catastrofale – “è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo di tempo … tra le lesioni e il decesso“; che è necessario provarne l’an, “che presuppone la prova della “coerente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine” nello spatium temporis alla lesione e la morte“, non incidendo “la breve durata della lucida consapevolezza” (v. Cass. 11719/2021); e, tuttavia, assume che nel caso in esame tale danno non sarebbe provato in quanto, “benché il diario infermieristico comprovi che il paziente sia rimasto vigile sino all’infausto aggravamento“, gli attori non avrebbero allegato e provato che egli “abbia avuta contezza della perdita di … aspettativa di sopravvivenza”, invece di essere solo “in attesa di ricevere l’opportuna assistenza sanitaria e di riacquistare il precedente stato di salute“. In effetti, la corte perugina assumeva che la mera circostanza che in base alla cartella clinica risultasse che il de cuius fosse rimasto vigile fino a quello che si indica come aggravamento sarebbe necessariamente sintomatica del fatto che egli non abbia avuto contezza dell’approssimarsi dell’esito fatale.
La Corte di Cassazione ritiene che il giudice: “ha desunto a torto dall’essere stato il paziente vigile fino a quello che si dice aggravamento, cioè in una condizione tale da poter percepire le sue condizioni di salute personali in relazione – si badi – anche alle sue condizioni ambientali e dunque all’essere in una sede ospedaliera, la conseguenza che non egli non avesse avuto la consapevolezza della possibilità di una prossima fine, cioè un metus in tal senso. Senonché, una simile consequenzialità sul piano logico non appare in alcun modo configurabile. L’essere vigile risulta essere solo una condizione che permette al soggetto di percepire ciò che accade alla sua persona, ma nulla rivela sul possibile significato che il soggetto attribuisce a ciò che percepisce circa il suo destino. Ed invece la corte di merito ha considerato la condizione dell’essere vigile come di per sé implicante per il de cuius l’esclusione di un possibile esito nefasto sulla sua vita. La motivazione sotto tale profilo è talmente priva di logica da ridondare in motivazione inesistente.
Anche l’ulteriore asserto motivazionale della corte di merito sostanziantesi nell’addebitare ai ricorrenti di non aver dato una prova positiva della percezione da parte del de cuius di un possibile esito finale infausto, appare insostenibile per assoluta illogicità nella sua altrettale assoluta genericità, là dove implica – appunto genericamente senza alcuna indicazione del contesto in cui il paziente si trovava e delle possibilità che il suo sentire fosse percepibile – che i ricorrenti dovessero dare una prova positiva della consapevolezza da parte del de cuius dell’approssimarsi – si badi anche solo possibile – della propria fine, quale sarebbe una espressa “dichiarazione” di tale consapevolezza da parte sua, evidentemente non esigibile nella grave situazione in cui versava e comunque da raccogliere da soggetti presenti (che non si sa chi potessero essere) non è dato, o – lo si dice per absurdum – “una lettura del suo pensiero”. In realtà, risponde semmai a massima di comune esperienza che una persona che venga a trovarsi nelle gravissime condizioni descritte in atti in sede ospedaliera possa entrare nella previsione consapevole di una prognosi negativa del suo sopravvivere“.




