Il giudice d’appello avrebbe ritenuta equa la liquidazione del danno parentale determinato come quasi al minimo delle tabelle milanesi del 2018 (per i fratelli, tra Euro 24.020 ed Euro 144.130, è stato determinato in Euro 50.000). Secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe dovuto applicare le tabelle di Milano del 2022, come chiesto dagli appellanti durante la causa, rilevando che solo apparentemente avrebbe dato conto di aver valutato le circostanze di fatto rilevanti, trattandosi solo di una mera enunciazione che apporterebbe evidente vizio motivazionale.
La Corte di Cassazione (sentenza dell’8 gennaio 2026 n. 468) ritiene la motivazione del giudice d’appello palesemente contraddittoria nel suo percorso e tale contraddizione, di livello assolutamente elevato, se non tale da addirittura “svuotare” la logica dell’apparato motivazionale rendendolo apparente, rende fondato il motivo. Infatti il giudice d’appello, pur definendo le tabelle “parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno” (e cita la non massimata Cass. 12408/2011), riconoscendone però proprio “il carattere solo para-normativo e non vincolante“; tuttavia, nel concreto, successivamente elenca determinati criteri di valutazione non corrispondenti alla linea cronologica delle tabelle seguite (in termini di sopravvenienza delle tabelle del 2022), per giungere ad affermare che il primo giudice li avrebbe tenuti in debita considerazione e che gli appellanti non avrebbero dedotto “ulteriori pregiudizi dinamico-esistenziali”. La Corte precisa che: “le tabelle milanesi, al pari di quelle romane, non vincolano, non rivestendo natura normativa (cfr., per es. Cass. 8884/2020; Cass. ord. 16924/2024), bensì costituiscono uno strumento di sostegno ai giudici di merito per l’esercizio dell’equità (il che significa che neppure vincola la variatio cronologica, pur sussistendo ancora giurisprudenza valorizzante pure sotto tale profilo – da ultimo Cass. 8839/2025; e ciò, d’altronde, in un’epoca in cui entra nella specifica determinazione normativa la regolamentazione di danni non patrimoniali, come il D.P.R. 13 gennaio 2025 n.12; e cfr. Cass. 11319/2025)“.
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