Il Tribunale di Padova: la TUN non è retroattiva, il danno morale è autonomo, sì alla personalizzazione

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Con la sentenza del 21 gennaio 2026 n. 119 (dott. Nicoletta Lolli), il Tribunale di Padova correttamente osserva che: “che nel caso di specie le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale di Milano sono pacificamente applicabili (da ultimo Cass. 7892/2024), mentre l’applicazione della nuova tabella unica nazionale di cui al DPR 12/2025 è prevista solo per i danni derivanti da sinistro successivi alla sua entrata in vigore, ovvero il 5/3/2025“.

La sentenza si apprezza inoltre per la corretta perimetrazione del danno morale e per il riconoscimento della personalizzazione, affermandosi infatti: “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. ord. 7513 del 2018)Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell’animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso

Tali ultimi pregiudizi – se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati – dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazioneQuanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l’unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l’allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest’ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr. Cass. 25164 del 2020)

Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall’aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato e tali da rendere, sotto gli aspetti indicati, il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 28988 del 2019, 21939 del 2017). L’esistenza di tali conseguenze del tutto anomale e peculiari, integrando fatto costitutivo della pretesa, deve essere allegata in modo circostanziata e altresì provata, ovviamente con ogni mezzo di prova“. 

Nel caso di specie (trattato dallo Studio) il Giudice ha considerato che: “l’evento in sé (essere coinvolto in un sinistro con gravi lesioni e rimanere abbandonato lungo una strada senza soccorso) deve presuntivamente ritenersi portatore di un maggior dolore, sconforto e sfiducia rispetto alla mera sofferenza fisica e alle sue inevitabili conseguenze. Considerato tutto ciò, si deve ritenere che la liquidazione del danno non patrimoniale permanente debba essere liquidato tenendo conto dei valori standard della tabella di Milano comprensivi della sofferenza soggettivaQuanto alla personalizzazione, a pag. 8 della citazione viene allegato che l’attore svolge l’attività di operaio. Quanto alla concreta attività dello stesso, essa si deve desumere dal certificato del medico competente nella visita precedente alla ripresa del lavoro (pag. 74 del doc. 2 terza parte attore), in cui si dà atto che tra i fattori di rischio c’è la movimentazione manuale dei carichi. Ebbene, proprio rispetto a tale attività la CTU ha attestato un danno alla cenestesi lavorativa, dovuta alla maggiore difficoltà di spostare pesiSi può, quindi, attribuire equitativamente un appesantimento del punto del 5%“. 

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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