Con la sentenza del 21 gennaio 2026 n. 119 (dott. Nicoletta Lolli), il Tribunale di Padova correttamente osserva che: “che nel caso di specie le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale di Milano sono pacificamente applicabili (da ultimo Cass. 7892/2024), mentre l’applicazione della nuova tabella unica nazionale di cui al DPR 12/2025 è prevista solo per i danni derivanti da sinistro successivi alla sua entrata in vigore, ovvero il 5/3/2025“.
La sentenza si apprezza inoltre per la corretta perimetrazione del danno morale e per il riconoscimento della personalizzazione, affermandosi infatti: “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. ord. 7513 del 2018). Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell’animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso.
Tali ultimi pregiudizi – se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati – dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l’unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l’allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest’ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr. Cass. 25164 del 2020).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall’aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato e tali da rendere, sotto gli aspetti indicati, il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 28988 del 2019, 21939 del 2017). L’esistenza di tali conseguenze del tutto anomale e peculiari, integrando fatto costitutivo della pretesa, deve essere allegata in modo circostanziata e altresì provata, ovviamente con ogni mezzo di prova“.
Nel caso di specie (trattato dallo Studio) il Giudice ha considerato che: “l’evento in sé (essere coinvolto in un sinistro con gravi lesioni e rimanere abbandonato lungo una strada senza soccorso) deve presuntivamente ritenersi portatore di un maggior dolore, sconforto e sfiducia rispetto alla mera sofferenza fisica e alle sue inevitabili conseguenze. Considerato tutto ciò, si deve ritenere che la liquidazione del danno non patrimoniale permanente debba essere liquidato tenendo conto dei valori standard della tabella di Milano comprensivi della sofferenza soggettiva. Quanto alla personalizzazione, a pag. 8 della citazione viene allegato che l’attore svolge l’attività di operaio. Quanto alla concreta attività dello stesso, essa si deve desumere dal certificato del medico competente nella visita precedente alla ripresa del lavoro (pag. 74 del doc. 2 terza parte attore), in cui si dà atto che tra i fattori di rischio c’è la movimentazione manuale dei carichi. Ebbene, proprio rispetto a tale attività la CTU ha attestato un danno alla cenestesi lavorativa, dovuta alla maggiore difficoltà di spostare pesi. Si può, quindi, attribuire equitativamente un appesantimento del punto del 5%“.




