Secondo i rimettenti, l’attuale disciplina dei commi 1 e 1-bis dell’art. 187 cod. strada – imperniata sul solo nesso cronologico tra assunzione della sostanza e guida del veicolo – avrebbe violato svariati principi costituzionali, in particolare:
– il principio di ragionevolezza e proporzionalità discendente dall’art. 3 Cost., per il carattere irragionevole della presunzione di pericolosità di una condotta di guida cronologicamente successiva all’assunzione di stupefacenti stabilita dalle disposizioni censurate, senza ulteriori specificazioni concernenti l’ampiezza del lasso temporale tra i due momenti, né la tipologia o quantità di sostanza assunta, né – ancora – l’effettiva idoneità della sostanza a determinare un’alterazione dello stato psico-fisico del conducente e delle sue capacità di guida (così tutte e tre le ordinanze di rimessione);
– il principio di necessaria offensività del reato, desumibile in particolare dall’art. 25, secondo comma, Cost. e degli artt. artt. 13 e 27 Cost., in ragione della capacità della condotta censurata di intercettare condotte non realmente offensive dei beni giuridici tutelati o comunque per la manifesta irragionevolezza della presunzione di pericolosità stabilita dalla disciplina in parola;
– il principio di precisione, tassatività o determinatezza della norma penale desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost., in ragione della genericità della disciplina, che non fornirebbe alcuna indicazione al giudice circa il lasso di tempo che può intercorrere tra assunzione e guida, nonché più in generale sulla demarcazione tra condotte punibili e condotte penalmente irrilevanti;
– la finalità rieducativa delle pene di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., che sarebbe compromessa dalla punizione per un fatto che potrebbe essere in ipotesi radicalmente inoffensivo, pur se abbracciato dalla fattispecie astratta disciplinata dalla disciplina censurata;
– il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., sotto due distinti macro-profili: a) l’asserita irragionevole disparità di trattamento: i) tra la disciplina censurata e quella in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui agli artt. 186 e 186-bis cod. strada, che subordinano la pena a condizioni ulteriori rispetto al mero accertamento dell’assunzione di alcool precedente alla condotta di guida; ii) tra la disciplina censurata e quella prevista dalle fattispecie aggravate di omicidio o lesioni stradali o nautiche gravi o gravissime di cui agli artt. 589-bis, secondo comma, e 590-bis, terzo comma; iii) tra chi guidi senza patente e chi, munito di patente, si ponga alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti senza che queste provochino alcuna alterazione della sua capacità di guida; iv) tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che non gli abbiano provocato alcuno stato di alterazione psico-fisica e ogni altro soggetto che si ponga alla guida di un veicolo; b) l’asserita irragionevole equiparazione di trattamento tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che producano uno stato di alterazione psico-fisica e chi compia la medesima condotta avendo assunto sostanze stupefacenti, ma in assenza di tale alterazione .
La Corte Costituzionele (sentenza del 29 gennaio 2026 n. 10) ritiene che nessuna di tali questioni sia fondata, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva conforme a Costituzione e, prima ancora, alla stessa ratio delle disposizioni censurate.
Ed invero afferma che: “qualsiasi scelta di incriminazione da parte del legislatore deve potersi giustificare al metro del principio di proporzionalità, nonché del principio di necessaria offensività. Le molteplici censure sollevate dai rimettenti muovono da una interpretazione delle disposizioni censurate, secondo la quale esse attribuirebbero rilievo a qualsiasi condotta di guida di un veicolo successiva all’assunzione, non importa in quale momento, di una sostanza stupefacente o psicotropa. Una simile interpretazione condurrebbe, in effetti, a risultati incompatibili con i principi di proporzionalità e necessaria offensività del reato. Tuttavia, una interpretazione restrittiva delle disposizioni censurate, conforme alla loro stessa ratio e ai principi costituzionali di proporzionalità e necessaria offensività, nonché compatibile con il testo delle disposizioni stesse, è possibile e doverosa.
Per raggiungere tale risultato, l’area della rilevanza penale ai sensi delle due disposizioni censurate dovrà intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida. Questa interpretazione è compatibile con il principio costituzionale di precisione della norma penale, che non si oppone a una tecnica normativa che affidi al giudice il compito di accertare, in ciascun singolo caso concreto, che la condotta incriminata in astratto dal legislatore abbia creato una situazione di pericolo per il bene giuridico protetto. Questa interpretazione, infine, pone al riparo le disposizioni censurate da tutti gli ulteriori vizi di costituzionalità denunciati dai rimettenti.
Le censure dei rimettenti investono due disposizioni penali, prendendo a bersaglio non – come più frequentemente avviene – il trattamento sanzionatorio previsto in caso di violazione, ma le stesse scelte di incriminazione da esse configurate. La formulazione del precetto ad opera del legislatore sarebbe, più in particolare, contraria a una pluralità di principi costituzionali, tra cui quelli – che conviene esaminare per primi – di ragionevolezza e proporzionalità, da un lato, e di necessaria offensività, dall’altro (infra, 15.1.2.).
Sotto il primo profilo, la sentenza n. 46 del 2024 ha recentemente sottolineato che qualsiasi legge dalla quale derivino compressioni dei diritti costituzionali della persona richiede un puntuale controllo, da parte di questa Corte, non solo della sua generale ragionevolezza, ma anche – più specificamente – della sua proporzionalità rispetto alle finalità perseguite; e ha osservato che questo controllo deve essere particolarmente attento in materia penale, dal momento che ogni legge penale è suscettibile di incidere sui diritti costituzionali (punto 3.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso ex aliis le sentenze n. 193 del 2025, punto 3.1. del Considerato in diritto, e n. 74 del 2025, punto 6.1. del Considerato in diritto). Tale incisione avviene, in effetti, a tre distinti livelli. Anzitutto, già la stessa vigenza di una norma penale, per definizione, limita la libertà di azione dei suoi destinatari, ai quali è precluso compiere la condotta sanzionata dalla legge medesima; e non infrequente è l’ipotesi in cui a essere limitato, direttamente o indirettamente, dal precetto penale sia l’esercizio di un diritto o di una libertà tutelati dalla stessa Costituzione. In secondo luogo, il meccanismo di enforcement della legge penale ad opera delle forze di polizia, del pubblico ministero e della giurisdizione penale comporta significative compressioni dei diritti costituzionali della persona attinta dalle indagini e poi dell’imputato. In terzo luogo, la pronuncia di una sentenza di condanna convoglia uno stigma sociale a carico del condannato, che ne pregiudica l’onore e la reputazione agli occhi della collettività; e l’esecuzione della pena, che di ordinario ne consegue, comporta necessariamente la compressione di diritti costituzionali, a cominciare dalla libertà personale: che è posta in causa non solo dalle pene detentive, ma anche da quelle pecuniarie, le quali possono essere convertite, in caso di mancato pagamento, in sanzioni che comprimono la libertà personale. Tutte queste gravose conseguenze sui diritti costituzionali del destinatario della legge penale esigono un controllo attento da parte di questa Corte sulla proporzionalità della legge medesima rispetto alle sue finalità. In particolare, un simile controllo deve avere a oggetto: a) la compatibilità con la Costituzione della finalità perseguita dal legislatore (il bene giuridico, nel linguaggio consolidato della scienza penalistica); b) l’idoneità dell’incriminazione a conseguire tale fine; c) la sua effettiva necessità (ovvero, la sua non sostituibilità con strumenti alternativi meno limitativi dei diritti costituzionali dei suoi destinatari); d) la sua proporzionalità in senso stretto: requisito che rimanda alla sostenibilità costituzionale del bilanciamento operato dal legislatore tra i diritti incisi dal precetto penale e i controinteressi, individuali e collettivi, da esso tutelati (su queste scansioni “classiche”, sentenza n. 1 del 2014, punto 3.1. del Considerato in diritto, e poi, soprattutto, sentenze n. 184 del 2023, punti n. 6.4. e 6.5. del Considerato in diritto, n. 5 del 2023, punto 6.2.3. del Considerato in diritto, n. 97 del 2020, punto 7 del Considerato in diritto, e n. 20 del 2019, punto 3 del Considerato in diritto; più in generale, sul controllo di proporzionalità della legge, ex multis, sentenze n. 143 del 2025, punto 11 del Considerato in diritto, n. 104 del 2025, punto 6.4. del Considerato in diritto, e n. 14 del 2023, punti 13 e 13.1.).
Quanto poi al principio di necessaria offensività del reato – di origine dottrinale, ma da tempo recepito da questa Corte sul fondamento, in particolare, dell’art. 25, secondo comma, Cost. -, esso esige che il «fatto» descritto dalla legge penale sia una condotta umana che abbia leso o almeno posto in pericolo un bene giuridico meritevole di tutela secondo l’assetto costituzionale vigente. Conseguentemente, la norma incriminatrice stessa deve essere strutturata in modo da colpire, di regola, soltanto condotte che siano direttamente lesive del bene giuridico o che, quanto meno, siano suscettibili di esporlo a pericolo (ex aliis, sentenze n. 116 del 2024, punto 7.1. del Considerato in diritto, n. 139 del 2023, punto 4.2. del Considerato in diritto, n. 211 del 2022, punto 7.1. del Considerato in diritto, n. 225 del 2008, punto 3 del Considerato in diritto, n. 265 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 354 del 2002, punto 3 del Considerato in diritto). Come osserva giustamente l’Avvocatura generale dello Stato, peraltro, la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene compatibili con il principio di necessaria offensività tanto i reati di pericolo concreto – nei quali si richiede al giudice di accertare, caso per caso, che la condotta compiuta dall’agente abbia esposto a pericolo il bene giuridico protetto -, quanto i reati variamente definiti di pericolo “astratto” o “presunto”, in cui, all’opposto, il legislatore si limita a vietare una condotta, ritenendola in via generale pericolosa per il bene giuridico, senza richiedere al giudice di accertare che nel caso concreto essa abbia effettivamente creato un pericolo per il bene. Anche questa seconda tecnica normativa non è di per sé lesiva del principio, a condizione – però – che la presunzione legislativa di pericolosità appaia essa stessa ragionevole e fondata su affidabili generalizzazioni derivanti dall’esperienza, rimanendo peraltro doveroso per il giudice assolvere l’imputato allorché dall’esame delle circostanze del caso concreto risulti evidente l’assenza di qualsiasi pericolo per il bene giuridico derivante dalla condotta (sentenze n. 139 del 2023, punto 4.2. del Considerato in diritto, n. 211 del 2022, punto n. 7.1. del Considerato in diritto, n. 278 del 2019, punto 3.1. del Considerato in diritto, n. 141 del 2019, punto 7.1. del Considerato in diritto, n. 109 del 2016, punto n. 8.1. del Considerato in diritto, e ulteriori precedenti ivi citati). In radicale contrasto con il principio di necessaria offensività del reato sono invece – come ricorda in particolare il GIP del Tribunale di Siena – quelle incriminazioni con le quali si colpisca non già un “fatto” offensivo di beni giuridici, bensì un “modo di essere” dell’autore del reato, una sua mera «qualità personale» (sentenze n. 249 del 2010, punto 9 del Considerato in diritto, e n. 354 del 2002, punto 3 del Considerato in diritto) o un suo mero «status» (sentenze n. 116 del 2024, punti 7 e 8 del Considerato in diritto, e n. 211 del 2022, punto 7.2. del Considerato in diritto), ovvero ancora una sua generica “pericolosità”, che l’ordinamento può ordinariamente contrastare attraverso l’applicazione di misure preventive non penali, ovvero – ma soltanto nei casi in cui sia stata dimostrata la commissione di uno specifico reato, offensivo di beni giuridici, o negli altri casi tassativamente previsti dalla legge (art. 202 cod. pen.) – attraverso l’applicazione di una misura di sicurezza: non già attraverso la pena, che il nostro ordinamento concepisce soltanto come risposta a un “fatto” materiale e offensivo di un bene giuridico.
Ad avviso dei rimettenti, le incriminazioni censurate, amputate del previgente requisito dello stato di alterazione psico-fisica del conducente del veicolo, non risulterebbero conformi a tali principi. L’ipotesi ermeneutica dalla quale le censure muovono è che le disposizioni oggi vigenti previste dai commi 1 e 1-bis dell’art. 187 cod. strada, nel loro dato letterale, incriminino, rispettivamente, la condotta di chi si ponga alla guida di un veicolo, ovvero di chi cagioni un incidente alla guida di un veicolo, allorché tali condotte siano realizzate in qualsiasi momento successivo all’assunzione di una sostanza stupefacente. Una simile interpretazione non è, invero, smentita dai lavori preparatori. L’eliminazione dell’inciso «in stato di alterazione psico-fisica» dai commi 1 e 1-bis dell’art. 187 cod. strada è stata giustificata nella relazione illustrativa del disegno di legge A.C. n. 1435 (poi sfociato nella legge n. 177 del 2024) presentato il 28 settembre 2023 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, XIX Legislatura, nei termini seguenti: «al fine di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell’illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di accertamento a disposizione delle forze di polizia […] si supera lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non punibilità di condotte particolarmente pericolose per l’incolumità pubblica». Ancora più chiaro il dossier 29 aprile 2024 del Senato della Repubblica sul corrispondente A.S. n. 1086, in cui si osserva che la modifica in esame comporta «la riformulazione del fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti. In pratica, al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico […]. Il dichiarato intento della modifica – pertanto – è di superare le difficoltà applicative dovute alla dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione» (corsivi aggiunti). Dunque, il mero nesso cronologico tra assunzione e guida sarebbe oggi sufficiente a far scattare la punibilità, rimanendo apparentemente irrilevante la concreta estensione di tale nesso (sulla cui durata massima, comunque, le disposizioni censurate non forniscono la benché minima indicazione: in termini di ore, o in ipotesi di giorni, settimane, mesi o addirittura anni). Ove tale interpretazione fosse l’unica praticabile, essa risulterebbe effettivamente incompatibile tanto con il principio di proporzionalità, quanto con quello di necessaria offensività del reato.
Quanto al principio di proporzionalità, occorre anzitutto osservare che le due disposizioni censurate mirano a tutelare il bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale: bene che è sua volta espressione di sintesi riferita alla vita, all’integrità fisica e ai beni patrimoniali di tutti gli utenti della strada. Tutti questi beni, di spiccato rilievo costituzionale, sono suscettibili di essere posti in grave pericolo da chi si ponga alla guida di un veicolo in condizioni psico-fisiche alterate dall’uso di sostanze stupefacenti, e non sia pertanto in condizioni di controllare adeguatamente il veicolo stesso (ovvero sia propenso ad assumere rischi irragionevoli in conseguenza dell’affievolirsi dei propri freni inibitori, per effetto dell’assunzione di droghe); sicché nessun dubbio può sussistere sulla legittimità della finalità, perseguita dal legislatore, di contrastare efficacemente simili condotte, anche attraverso il superamento delle difficoltà probatorie sin qui evidenziatesi nella prassi. D’altra parte, la scelta di vietare a chiunque assuma sostanze stupefacenti di porsi alla guida di un autoveicolo in qualsiasi momento successivo all’assunzione potrebbe, di per sé, essere considerata idonea a tutelare quei beni, giacché vietare di guidare a chiunque abbia fatto uso di sostanze stupefacenti consente di intercettare anche le condotte di chi si ponga alla guida essendo ancora sotto il loro effetto. Tuttavia, se davvero un simile generale divieto fosse univocamente evincibile dalle disposizioni censurate, esso risulterebbe, all’evidenza, sovrainclusivo (per un caso analogo, riferito però a un illecito amministrativo, sentenza n. 104 del 2025, punto 6.5. del Considerato in diritto). Esso comprenderebbe, infatti, anche condotte non suscettibili di creare alcun pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, in quanto poste in essere in un momento in cui la sostanza stupefacente ha ormai esaurito i propri effetti sul sistema neurologico dell’assuntore.
Da tale interpretazione discenderebbe, dunque, un macroscopico difetto di necessità della limitazione, in particolare, di quelle sfere di libertà costituzionalmente tutelate che sono necessariamente incise dal divieto, come la stessa libertà di circolazione e il diritto al lavoro, il cui concreto esercizio in molte circostanze e in molti luoghi del nostro Paese presuppone la possibilità di guidare un veicolo (per una simile osservazione, sentenze n. 246 del 2022, punto 11 del Considerato in diritto, e n. 68 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto, e ivi riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che parimenti sottolineano l’importanza della possibilità di guidare un veicolo a motore per esercitare attività professionali). Sono, infatti, agevolmente prospettabili soluzioni alternative che consentano di circoscrivere più ragionevolmente l’area della rilevanza penale, come meglio si dirà più innanzi: con assai minore impatto sulla libertà e gli stessi diritti costituzionali dei destinatari della norma, ed eguale efficacia in termini di tutela dei beni giuridici in gioco. Né, a sostegno dell’interpretazione letterale da cui muovono i rimettenti, potrebbe sostenersi che le disposizioni censurate mirino anche, o addirittura primariamente, a scoraggiare il consumo di sostanze stupefacenti, sicché dovrebbe ritenersi ragionevole impedire a chiunque abbia assunto tali sostanze di porsi alla guida di un veicolo, a prescindere dall’ampiezza del lasso di tempo intercorso. Un simile argomento trasformerebbe le incriminazioni censurate in strumento di contrasto non già alle condotte pericolose per la sicurezza della circolazione stradale, ma all’assunzione di stupefacenti tout court: condotte, queste ultime, che l’ordinamento certamente scoraggia, prevedendo però, all’art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), unicamente sanzioni amministrative (tra cui la sospensione della patente di guida), finalizzate primariamente a stimolare l’interessato a intraprendere un percorso terapeutico-riabilitativo. La concreta adozione di tali sanzioni, inoltre, deve sempre intendersi come subordinata a un giudizio di «idoneità, necessità e proporzionalità rispetto alle legittime finalità di ciascuna sanzione, alla luce delle caratteristiche del caso concreto, e segnatamente della peculiare situazione del destinatario delle misure» (sentenza n. 148 del 2022, punto 4.2.5. del Considerato in diritto), dovendo essere le stesse obbligatoriamente revocate nel caso di esito positivo del percorso terapeutico-riabilitativo (art. 75, comma 11, t.u. stupefacenti). A fronte di queste scelte di fondo del legislatore, una interpretazione dell’art. 187 cod. strada che, al mero scopo di contrastare il consumo di droghe, finisse per sanzionare penalmente chiunque si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti in qualsiasi momento anteriore, risulterebbe viziata da un eclatante difetto di proporzionalità in senso stretto, comprimendo senza limiti temporali la libertà di guidare veicoli anche di persone che non facciano da tempo uso di droghe, senza che una tale conseguenza possa ritenersi giustificata dalla tutela di prevalenti controinteressi individuali o collettivi. Quanto poi al principio di necessaria offensività, va anzitutto considerato che l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 187 cod. strada è strutturata come puro reato di pericolo, mentre quella aggravata di cui al comma 1-bis – presupponendo che l’agente provochi un incidente – costituisce fattispecie almeno parzialmente di danno, ferma restando la persistente dimensione pericolosa della condotta per la vita e l’integrità fisica della generalità di tutti gli ulteriori utenti del traffico.
La previgente formulazione dei commi 1 e 1-bis, la quale richiedeva non solo la prova che l’agente si fosse posto alla guida del veicolo dopo avere assunto una sostanza stupefacente, ma anche che lo avesse fatto «in stato di alterazione psico-fisica», era costruita attorno a un modello in certo senso intermedio tra il pericolo concreto e il pericolo presunto. Nemmeno quella formulazione, infatti, esigeva stricto sensu la dimostrazione della creazione, da parte dell’agente, di un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Tuttavia, il requisito dell’alterazione psico-fisica imponeva comunque la dimostrazione, nel singolo caso, di un effetto della sostanza sull’equilibrio psico-fisico della persona, a sua volta considerato dal legislatore come evento intermedio in grado di porre in immediato pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma. L’attuale formulazione delle disposizioni censurate è, invece, in apparenza strutturata secondo un puro modello di reato di pericolo presunto. Tali disposizioni richiedono, testualmente, soltanto che l’agente si sia posto alla guida «dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»: circostanza sulla base della quale il legislatore presume la sussistenza di quel pericolo per la circolazione stradale che l’incriminazione mira a prevenire. Laddove però le disposizioni dovessero essere intese, secondo la lettura da cui muovono i rimettenti, come riferite a qualsiasi condotta di guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti, anche dopo che queste abbiano certamente esaurito i loro effetti sull’organismo dell’assuntore, la presunzione legislativa si disvelerebbe come del tutto irragionevole, dal momento che le incriminazioni finirebbero per abbracciare anche condotte certamente inidonee a porre in pericolo i beni giuridici protetti, colpendo così – come sottolinea in particolare il GIP del Tribunale di Siena – la mera attitudine antisociale dell’autore, che sarebbe dimostrata dalla previa assunzione di sostanze stupefacenti. Ciò che comporterebbe la violazione del principio di necessaria offensività del reato e, dunque, dell’art. 25, secondo comma, Cost.
Contrariamente all’avviso dei rimettenti, un’interpretazione restrittiva delle disposizioni censurate – del resto in vario modo suggerita tanto dall’Avvocatura generale, quanto dall’Unione camere penali italiane e dall’Associazione italiana dei professori di diritto penale, intervenute come amici curiae – è però possibile e doverosa. Tale interpretazione appare – anzi – più conforme alla loro stessa ratio, prima ancora che imposta da esigenze di interpretazione orientata ai principi di proporzionalità e necessaria offensività, non trovando peraltro ostacolo nel testo delle disposizioni medesime. Al riguardo, conviene in limine ribadire che, in via generale, una interpretazione restrittiva di una disposizione incriminatrice, con la quale in sostanza si subordini la rilevanza penale della condotta al riscontro di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal legislatore, ma in conformità alla stessa ratio della disposizione, non può ritenersi preclusa dal principio di legalità in materia penale. Tale principio, infatti, osta soltanto a che la legge penale sia applicata a casi ulteriori rispetto a quelli coperti dal significato letterale delle espressioni da essa utilizzate (sentenze n. 113 del 2025, punto 4.4. del Considerato in diritto, n. 107 del 2025, punto 7 del Considerato in diritto, n. 98 del 2021, punto 2.4. del Considerato in diritto), ma non si oppone a soluzioni ermeneutiche che, all’opposto, riducano l’area del penalmente rilevante rispetto ai possibili significati letterali del testo della norma incriminatrice, sempre che il risultato così raggiunto risulti compatibile con tali significati.
Ora, prendendo le mosse dalla ratio delle disposizioni, conviene subito osservare che, come si è poc’anzi rammentato, le intenzioni del legislatore storico sottese alla novella del 2024 erano del tutto trasparenti: eliminare le difficoltà probatorie relative alla prova del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione, e prima ancora quelle connesse alla dimostrazione dello stesso stato di alterazione psico-fisica, affidato nella prassi a riscontri per lo più di dubbia attendibilità. Le modifiche normative non hanno, però, inteso modificare la ratio oggettiva di tutela dell’incolumità pubblica – e più precisamente della vita, dell’integrità fisica e del patrimonio di tutti gli utenti della strada – tradizionalmente ascritta alle due norme incriminatrici in esame. Pertanto, è del tutto conforme a tale ratio, e al tempo stesso non è in contrasto con la specifica intentio legislatoris sottostante la modifica in esame, uno sforzo ermeneutico volto a selezionare – nell’amplissimo novero delle condotte di guida compiute «dopo» avere assunto sostanze stupefacenti – quelle sole condotte di guida che presentino in concreto un coefficiente di pericolosità per quei beni giuridici maggiore rispetto a ogni altra condotta di guida di ogni utente della strada, che comporta sempre un (contenuto) rischio di incidenti a danno di terzi. Un simile sforzo ermeneutico, non a caso, è stato compiuto dalla circolare congiunta tra il Ministero dell’interno e il Ministero della salute dell’11 aprile 2025, sulla quale richiama l’attenzione la stessa Avvocatura generale dello Stato. Tale circolare interpreta restrittivamente la locuzione «dopo aver assunto», ritenendo che essa debba leggersi come indicativa di uno «stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo»; e precisa, altresì, che tale correlazione temporale si deve concretizzare in una «perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida» (corsivi aggiunti). La circolare prosegue osservando che «[l]’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida» (corsivi aggiunti). In tal modo, la circolare stessa inferisce dal raccordo tra il dato testuale e la ratio della disciplina una delimitazione del raggio applicativo della fattispecie.
Per altro verso, e soprattutto, la necessità di una interpretazione restrittiva delle disposizioni è imposta anche dal canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata, che conduce il giudice a privilegiare – tra le soluzioni compatibili con i significati letterali delle espressioni utilizzate dal legislatore – la soluzione ermeneutica che armonizzi con i principi costituzionali, anziché quella che con essi contrasti. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, tanto il principio di proporzionalità, quanto il principio di necessaria offensività del reato, non operano soltanto quali criteri di valutazione della legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche quali criteri a disposizione del giudice comune ai fini di una loro interpretazione restrittiva, costituzionalmente orientata (in relazione al principio di proporzionalità, sentenza n. 113 del 2025, punto 4.1. del Considerato in diritto, nonché, con riferimento alle misure di prevenzione, sentenza n. 203 del 2024, punto 4.7.4. del Considerato in diritto; in relazione al principio di necessaria offensività, sentenze n. 139 del 2023, punto 4.2. del Considerato in diritto, n. 211 del 2022, punto 7.1. del Considerato in diritto, n. 278 e n. 141 del 2019, rispettivamente punti 3.1. e 7.3. del Considerato in diritto, n. 109 del 2016, punto 8.1. del Considerato in diritto, n. 265 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, n. 263 del 2000, punto 3 del Considerato in diritto, e n. 360 del 1995, punto 8 del Considerato in diritto). Rispetto alle disposizioni ora all’esame, la sovrainclusività dell’interpretazione da cui muovono i rimettenti deve essere corretta, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità, riconducendo lo spettro applicativo delle disposizioni censurate all’alveo della loro necessità rispetto alle finalità perseguite: sì da restringere l’area della rilevanza penale ai soli casi in cui la limitazione della libertà di guidare un veicolo – e degli stessi diritti costituzionali il cui esercizio possa essere in concreto condizionato dall’esercizio di tale libertà – risulti effettivamente necessaria per tutelare i beni della vita, dell’integrità fisica e dello stesso patrimonio di tutti gli altri utenti della strada. Nella stessa direzione spinge il principio di necessaria offensività del reato, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte poc’anzi citata impone al giudice di assicurare che non siano assoggettate a sanzione penale condotte in concreto del tutto inidonee a cagionare un pericolo ai beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.
Nessun ostacolo a una tale interpretazione restrittiva, d’altra parte, è opposto dal dato testuale delle disposizioni censurate. Infatti, la preposizione “dopo”, anche nel linguaggio comune, assume significato in relazione al contesto dell’enunciato. Così, per esempio, la frase “vengo a prenderti dopo cena” non può certo essere interpretata come impegno a presentarsi in qualsivoglia momento successivo alla cena, ma implica ragionevolmente un qualche rapporto di (almeno relativa) contiguità temporale. I canoni ermeneutici ora rammentati – interpretazione restrittiva secondo la ratio e interpretazione costituzionalmente orientata ai principi di proporzionalità e di necessaria offensività – imporranno allora che il giudice e, prima ancora, gli organi deputati all’accertamento dei reati in esame circoscrivano l’area delle incriminazioni all’esame alle condotte di guida non solo successive all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che siano altresì poste in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida. In pratica, la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo. Si noti: al fine di assicurare la conformità a Costituzione delle disposizioni censurate non è affatto necessario ripristinare – anche solo in via ermeneutica – la situazione normativa precedente la riforma del 2024. Sulla base della precedente formulazione dei commi 1 e 1-bis, infatti, agli organi accertatori e poi alla pubblica accusa era richiesta la dimostrazione della sussistenza di un effettivo stato di alterazione psico-fisica, conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. L’eliminazione del requisito da parte del legislatore, che ha ritenuto di dover superare le difficoltà probatorie connesse all’accertamento di tale stato, non può essere ritenuta di per sé contrastante con i principi costituzionali, sempre che l’ambito applicativo dell’incriminazione sia circoscritto in via ermeneutica in modo da evitare che il riscontro della mera successione cronologica tra assunzione e guida sia ritenuta sufficiente a configurare la responsabilità penale del conducente. In conformità dunque all’intenzione dichiarata del legislatore, tale dimostrazione non è più necessaria. Il nuovo thema probandum sarà unicamente la presenza della sostanza nei liquidi corporei, e la valutazione della generale idoneità di tale sostanza – in base alla qualità e quantità riscontrata – a determinare in un assuntore medio l’alterazione psico-fisica. Conviene sottolineare, per incidens, che questa soluzione ermeneutica nella sostanza corrisponde a quella individuata già nel 2004 dal Tribunale costituzionale federale tedesco, in applicazione del principio di proporzionalità, in una sentenza in cui aveva giudicato lesiva dei diritti costituzionali del ricorrente la sua condanna per il reato di guida in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti. Nel caso allora all’esame della Corte tedesca, nel sangue dell’imputato era stata rilevata una quantità di THC inferiore a 0,5 ng/ml, a sedici ore dal momento in cui egli stesso aveva ammesso di avere fatto uso di cannabis. Il Tribunale aveva escluso che, secondo le conoscenze scientifiche all’epoca correnti, dalla presenza di tracce di sostanze stupefacenti nel sangue si potesse necessariamente inferire un persistente effetto delle sostanze medesime sulla capacità di guida dell’agente. Pertanto, lo stesso Tribunale aveva sottolineato la necessità, al fine di ricondurre la disposizione incriminatrice all’epoca vigente a limiti compatibili con il principio di proporzionalità, che fosse accertata nel caso concreto una concentrazione di sostanza tale da far apparire possibile che l’interessato avesse effettivamente posto in essere la condotta in una situazione di ridotta capacità di guida (seconda camera del primo senato, sentenza 21 dicembre 2004, 1 BvR 2652/03, in particolare paragrafi 25 e 26).
Così interpretate, le due disposizioni in questa sede censurate si sottraggono al dubbio di compatibilità con il principio di precisione (o “tassatività”) della legge penale, che la giurisprudenza di questa Corte ritiene, a partire dalla sentenza n. 96 del 1981 (punto 2 del Considerato in diritto), implicito nel principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. Tale principio mira ad assicurare, in primo luogo, che al consociato venga fornito un chiaro avvertimento circa le possibili conseguenze penali della sua condotta, in chiave di tutela della sua libertà di azione; e, in secondo luogo, che le scelte fondamentali sul confine tra condotte lecite e penalmente rilevanti siano compiute dal legislatore e non siano affidate in sostanza al giudice, a tutela del principio ordinamentale della separazione dei poteri (sentenze n. 185 del 2025, punto 5.3. del Considerato in diritto, n. 54 del 2024, punto 4 del Considerato in diritto, n. 98 del 2021, punto 2.4. del Considerato in diritto, n. 134 del 2019, punto 3.2. del Considerato in diritto, n. 121 del 2018, punto 15.3. del Considerato in diritto ordinanza n. 24 del 2017, punto 5, e ivi ulteriori riferimenti). Tuttavia, il principio di precisione non osta a che il legislatore possa demandare al giudice il compito di circoscrivere l’area della punibilità descritta in astratto dalla fattispecie normativa, richiedendogli di accertare nel caso concreto un «pericolo» per il bene giuridico tutelato dalla norma: tecnica utilizzata espressamente dal legislatore in una quantità di norme incriminatrici, ma alla quale talvolta anche questa Corte ha fatto ricorso, allorché ha indicato la via di interpretazioni restrittive costituzionalmente orientate di leggi penali sottoposte al suo esame (sentenze n. 519 del 2000, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 65 del 1970), ovvero ha integrato la norma incriminatrice richiedendo l’accertamento di un pericolo per il bene giuridico protetto (sentenza n. 108 del 1974). Sulla base di queste considerazioni deve, dunque, escludersi che le disposizioni censurate, interpretate nel senso poc’anzi indicato, ledano il diritto dei loro destinatari alla prevedibilità della sanzione penale e, così, alla «certezza di [loro] libere scelte d’azione» (sentenza n. 364 del 1988, punto 8 del Considerato in diritto), ovvero vulnerino il principio della separazione tra potere legislativo e giudiziario.
Sotto il primo profilo, il consociato riceverà dai precetti in esame un chiaro avvertimento sulla possibilità di essere sottoposto a sanzione penale, laddove si ponga alla guida di un veicolo in un momento successivo all’assunzione di sostanze stupefacenti, allorché ancora si possa assumere una loro efficacia sul suo organismo. Va da sé che egli saprà di doversi astenere dalla condotta di guida, sino a che tale perdurante efficacia non possa, ragionevolmente, del tutto escludersi. Sotto il profilo della separazione dei poteri, poi, la demarcazione tra condotte punibili e non punibili rimarrà affidata non già a valutazioni politico-criminali del giudice sulla opportunità di sanzionare determinate condotte e non altre, ma all’applicazione di criteri di natura scientifica, di cui il giudice è mero fruitore. Saranno dunque tali criteri a determinare entro quali limiti il riscontro della presenza di determinate sostanze nell’organismo dell’interessato sia effettivamente indicativo di un possibile perdurante effetto della sostanza sul suo equilibrio psicofisico, e sul suo sistema neurologico in particolare.
Così interpretate, infine, le disposizioni in esame restano indenni anche dagli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai rimettenti. Esse non contrastano, anzitutto, con il principio della finalità rieducativa delle pene di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., evocata qui in chiave sostanzialmente ancillare rispetto alle censure imperniate sul contrasto con il principio di necessaria offensività del reato. L’esclusione di ogni vulnus a quest’ultimo principio, grazie a un’interpretazione che proprio su di esso si impernia, svuota di ogni sostanza anche gli argomenti evocati a sostegno della violazione della finalità rieducativa della pena.
Né risultano ravvisabili i molteplici profili di asserito contrasto con il principio di eguaglianza. Nessuna irragionevole disparità di trattamento sussiste tra le disposizioni censurate e quelle in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui agli artt. 186 e 186-bis cod. strada, che utilizzano tecniche normative differenti per tutelare i medesimi beni giuridici. La prima disposizione assunta a tertium comparationis, l’art. 186, è strutturata come reato di pericolo presunto, affidando la selezione delle condotte penalmente rilevanti al superamento di soglie di concentrazione di alcool nel sangue. La seconda, l’art. 186-bis, richiede al giudice un accertamento, in ciascun caso concreto, di un effettivo stato di alterazione derivante dalla previa assunzione di alcool, cui può aggiungersi (ai fini di cui al comma 2 e seguenti) l’ulteriore accertamento del superamento delle soglie di cui all’art. 186. Nessuna necessità di ordine costituzionale impone, tuttavia, al legislatore di utilizzare le medesime tecniche normative nella repressione di condotte pericolose per i medesimi beni giuridici, ma strutturalmente differenti, in ragione delle diverse caratteristiche delle sostanze in questione; sempre che, naturalmente, siano rispettati i requisiti minimi di proporzionalità e di offensività, nel senso più sopra precisato.
Nemmeno sussiste una irragionevole disparità di trattamento tra le disposizioni censurate e quelle in materia di omicidio o lesioni stradali o nautiche di cui agli artt. 589-bis, secondo comma, e 590-bis, terzo comma, cod. pen. che tutt’oggi richiedono l’accertamento di un evento di «alterazione psicofisica» in capo al conducente del veicolo. Il legislatore ha, infatti, non irragionevolmente ritenuto, nell’esercizio della sua discrezionalità in materia politico-criminale, di richiedere un positivo accertamento di tale alterazione, al fine di giustificare la pena particolarmente severa prevista da tali disposizioni a carico di chi abbia cagionato ad altri, per effetto di una condotta di guida compiuta in tale stato, la morte ovvero lesioni gravi o gravissime. Nessuna ragione di ordine costituzionale impone, però, che tale più complessa verifica debba essere compiuta anche ai fini dell’accertamento dei reati contravvenzionali di pericolo, assai più blandamente sanzionati, previsti dalle disposizioni ora all’esame.
Ancora, nessuna irragionevole disparità di trattamento sussiste rispetto alla condotta di chi si ponga alla guida senza patente: condotta, quest’ultima, integrante un mero illecito amministrativo, che colpisce condotte non necessariamente cagionanti un effettivo pericolo per la circolazione stradale, e che risponde a una logica del tutto differente, sì da determinare l’inidoneità di un tale illecito amministrativo ad assurgere a tertium comparationis.
Infine, l’allegata disparità di trattamento tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che non gli abbiano provocato alcuno stato di alterazione psico-fisica e ogni altro soggetto che si ponga alla guida di un veicolo, così come l’asserita irragionevole equiparazione di trattamento tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che producano uno stato di alterazione psico-fisica e chi compia la medesima condotta avendo assunto sostanze stupefacenti, ma in assenza di tale alterazione, vengono entrambe meno nel momento stesso in cui doverosamente si proceda a una interpretazione restrittiva delle ipotesi di reato all’esame, che ne circoscriva l’ambito applicativo a quei soli casi in cui il soggetto si ponga alla guida avendo ancora nel proprio corpo quantitativi di sostanze stupefacenti in grado di produrre un effetto di alterazione psico-fisica potenzialmente incidente sulla sua capacità di guida.
In conclusione, le questioni prospettate non sono fondate, a condizione che le disposizioni censurate si interpretino nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell’agente, è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Ciò comporta che, come poc’anzi chiarito, la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.




