La Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 gennaio 2026 n. 1924, riconferma il principio giuridico per il quale in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore “nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest’ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 cod. proc. civ. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l’annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, ord. 14 settembre 2022, n. 27078, Rv. 665903-01; nello stesso senso, recentissimamente, pure Cass. Sez. 3, ord. 23 luglio 2025, n. 20890, non massimata). Del resto, questa Corte ha, da tempo, affermato che “in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, al fine di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, in vista dell’azione di regresso” esercitabile dell’assicuratore (Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23706, Rv. 642986-01).
Con specifico riferimento all’ipotesi che qui occupa si è precisato che, dal punto di vista letterale, l’art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 209 del 2005, stabilisce “che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l’art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all’art. 141 ed il detto litisconsorzio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2021, n. 17963, Rv. 661834-01). Dal punto di vista sistematico, invece, “considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall’art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell’art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell’accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l’altra essendo quella dell’accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell’art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro)”; sicché il giudice “deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l’assicuratore) ed un terzo soggetto” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 17963 del 2021, cit.; analogamente anche Cass. Sez. 3, ord. n. 20890 del 2025, cit.)“




