La Corte di Cassazione (sentenza del 20 gennaio 2026 n. 1166), rammenta che, secondo il proprio consolidato insegnamento: “le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un’azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa – a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. – per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento; e tanto, a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate che devono ritenersi del tutto prive di fede privilegiata (cfr., da ultimo, Sez. 3, ordinanza n. 16737 del 17/6/2024, Rv. 671443 – 01; Sez. 6 – 3, ordinanza n. 27288 del 16/9/2022, Rv. 665724 – 01); tale principio, affermato con riguardo ai contenuti delle cartelle cliniche, deve ritenersi coerente alla più larga valutazione del valore probatorio ascrivibile alla documentazione formata nell’ambito della pubblica amministrazione intesa nella sua più larga accezione soggettiva; al riguardo, con riferimento al valore probatorio dei verbali e dei rapporti formati dalla polizia di sicurezza, questa Corte ha costantemente ribadito il principio in forza del quale il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr., ex plurimis, Sez. 3, ordinanza n. 10376 del 17/4/2024, Rv. 670781 – 01; Sez. 3, ordinanza n. 29320 del 7/10/2022, Rv. 666262 – 01; Sez. 3, sentenza n. 20025 del 6/10/2016, Rv. 642611 – 01)“
Nel caso di specie, il Collegio rileva che: “l’affermazione in ordine alla riconducibilità, al decubito, di talune lesioni riscontrate sul corpo di una donna all’atto del suo ricovero presso una struttura sanitaria deve ritenersi tale da non costituire in nessun modo il rilievo di un’attività svolta nel corso di una terapia o di un intervento, quanto piuttosto una valutazione, una diagnosi o, in ogni caso, una manifestazione di scienza o di opinione sulla natura della lesione riscontrata che, in quale tale, deve ritenersi in ogni caso, destituita di fede privilegiata; da tale premessa deriva che l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui “nel caso di specie la cartella clinica non ha formato oggetto di querela di falso sicché si deve ritenere provato che, al momento dell’ingresso nella struttura sanitaria, la paziente presentava già lesioni da decubito di livello 2” (pag. 7 della sentenza impugnata), è errata, da tanto derivando, in accoglimento dei primi quattro motivi, la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al giudice del merito, affinché rinnovi la valutazione probatoria sul nesso di causa tra il decubito e il comportamento dei sanitari della struttura convenuta, astenendosi dall’attribuire alcun riconoscimento di fede privilegiata alla documentazione prodotta in causa, con particolare riguardo all’espressione, da parte dei sanitari interessati, di valutazioni, diagnosi, manifestazioni di scienza o di opinione“;




