La censura investe il capo di sentenza col quale è stato rigettato il motivo di appello inteso ad ottenere la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese sostenute per remunerare il consulente tecnico di parte nominato nel primo grado di giudizio. Il ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto inutilizzabile il documento dimostrativo della relativa spesa, in quanto prodotto solo con la memoria di replica depositata in primo grado. Deduce che il deposito dei documenti comprovanti le spese processuali non soggiace alle preclusioni istruttorie.
La Corte di Cassazione (sentenza del 2 marzo 2026 n. 4600 – rel. dott. Marco Rossetti) ritiene il motivo fondato, rilevando che: “secondo quanto riferito dal ricorso, in primo grado St.Ma. nominò un consulente di parte ai sensi dell’art. 201 c.p.c. All’esito di quel grado di giudizio, unitamente alla memoria di replica, depositò la fattura emessa dal suddetto ausiliario, chiedendo che fosse addebitata alle parti convenute unitamente alle spese di soccombenza. Mentre il primo giudice liquidò le spese di lite senza tener conto di quelle rappresentate dall’onorario del consulente di parte, il giudice d’appello prese in esame tale richiesta e la respinse, osservando che “la fattura da cui dovrebbe evincersi il costo della c.t.p. non può essere presa in considerazione in quanto prodotta solo in sede di conclusionale e, dunque, tardivamente”. Tale statuizione viola l’art. 91 c.p.c. Le spese che la parte ha sostenuto o dovrà sostenere per remunerare il proprio consulente tecnico di parte rientrano tra le “spese” processuali di cui all’art. 91, primo comma, c.p.c. esattamente come le spese sostenute per remunerare il difensore.
Da ciò discendono tre corollari.
Il primo corollario è che il giudice deve accertare d’ufficio se la parte si sia avvalsa d’un consulente tecnico, e se il relativo costo debba essere posto a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c., debba essere escluso per superfluità o debba essere compensato, ex art. 92 c.p.c. La regolazione delle spese di lite infatti va compiuta dal giudice d’ufficio, a prescindere da una domanda di parte, sia dal deposito della nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c. Tale principio viene costantemente ribadito da questa Corte da tempo a far data almeno da Cass. Sez. 3, 22/06/1967, n. 1504, seguita ex permultis da Cass. Sez. 3, 19/09/1970, n. 1592; Cass. Sez. 1, 13/05/2011, n. 10663; Cass. Sez. 6, 28/02/2012, n. 3023, Sez. 5, Ordinanza n. 34006 del 19/12/2019.
Il secondo corollario è che, dovendo le spese di lite essere liquidate d’ufficio anche in assenza tanto d’una domanda, quanto della nota spese, è irrilevante la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; così come è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso. Quel che è necessario è che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancora effettuato al momento della sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 24188 del 08/09/2021; Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897). Del resto, nessuno esige – ed il farlo sarebbe contrario all’art. 91 c.p.c. – che il cliente, per ottenere la rifusione delle spese legali, dimostri di avere remunerato l’avvocato e lo stesso sarà a dirsi per le spese rese necessarie dalla nomina del consulente di parte. Se dunque la parte documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, le spetterà la rifusione del relativo importo, salvo che il giudice non lo ritenga superfluo od eccessivo ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.c. Se la parte non documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, la liquidazione potrà essere compiuta dal giudice d’ufficio, applicando le tariffe professionali se esistenti, ovvero in via analogica le tariffe previste dal D.M. 30.5.2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti d’ufficio.
Il terzo corollario è che eventuali documenti dimostrativi del costo sostenuto per remunerare il consulente di parte sfuggono alle preclusioni istruttorie. Essi non sono fatti probatori del diritto o dell’eccezione dedotto in giudizio, ma atti a corredo dell’istanza di regolazione delle spese. È ben vero che la produzione di tali documenti unitamente alla memoria di replica impedisce alla controparte di contestarne il contenuto (ad es., di eccepire la superfluità o l’eccessività della spesa). Tuttavia, una volta esclusa l’esistenza di preclusioni, la scelta di produrre documenti concernenti le spese di lite solo in articulo mortis, precludendone l’esame alla controparte, è condotta processuale che potrà esporre la parte alle conseguenze di cui all’art. 88 c.p.c., ma non avrà per effetto l’inutilizzabilità del documento. In conclusione il quarto motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in differente composizione, in applicazione del seguente principio di diritto “i documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano le spese sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie”




