Il Tribunale dell’Aquila rigettava la domanda risarcitoria per la morte del rispettivo marito, padre, suocero e nonno, in conseguenza di pretesa responsablità sanitaria, a motivo della mancata dimostrazione dei rapporti di coniugio e parentali dedotti dagli attori. Osservava infatti che: “sulla premessa della avvenuta contestazione della sussistenza di tali rapporti, che: a) sebbene “l’esercizio in giudizio di un diritto facente capo al de cuius può di per sé valere quale accettazione tacita dell’eredità ex art. 476 c.c., ciò non esonera chi agisce dal provare il titolo della chiamata all’eredità (nel caso di specie, il rapporto di filiazione e coniugio con defunto), qualora esso sia stato contestato”; b) la prova dei rapporti di parentela, ed in particolare della qualità di figli e di coniuge del defunto (dalla quale dipendeva anche quella di affine della Ia.Gi. e di nipoti di Ma.Co. e Ma.An.), “avendo ad oggetto fatti risultanti dai registri dello stato civile…, deve essere rispettivamente fornita mediante la produzione degli atti di nascita e di matrimonio ai sensi degli artt. 236, I comma e 130, c.c…. costituenti prove privilegiate, surrogabili con altri mezzi, ivi compreso il possesso di stato per quanto attiene allo stato di figlio (vd. art.236, II comma; 132, I comma; 241, 452, c.c.)…“. La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado sul punto.
La Corte di Cassazione (sentenza del 3 marzo 2026 n. 4738) censura la pronuncia impugnata che aveva ritenuto l’irrilevanza, ai fini della prova del rapporto parentale, delle prove orali assunte, nonché dei verbali del procedimento penale, in cui si dava atto che moglie e figli venivano ammessi come persone offese. Il Collegio precisa infatti che: “la sentenza pone evidentemente a base di tale valutazione il costante indirizzo di questa Corte secondo cui la prova della qualità di erede deve necessariamente avvenire a mezzo degli atti dello stato civile, come prescritto dagli artt. 130e 236, cod. civ. (Cass. n. 19254/24; 22192/20; 7276/06), con la conseguenza che solo una volta provata, a mezzo di quegli atti, che per la legge sono unici preposti alla relativa prova in guisa di prove legali (Cass. n. 9687/11), il rapporto di parentela, può poi dimostrarsi con ogni mezzo l’accettazione tacita dell’eredità (Cass. n. 22730/21). Deve però al riguardo rilevarsi che, se è senz’altro vero che la prova dello status di figlio, coniuge ecc., allorché gli stessi debbano essere accertati principaliter dalla sentenza, effettivamente vanno provati a mezzo delle prove legali sopra indicate, e così pure il presupposto per la condizione di erede, costituito in ipotesi dalla relazione parentale con il de cuius, ove la stessa rilevi sempre principaliter (come nelle tipiche azioni ereditarie come la petitio hereditatis), altrettanto non può dirsi nel caso in cui, come nella specie, l’accertamento della relazione parentale o della qualità di erede rilevi solo incidenter tantum, ai fini della verifica dei presupposti per la domanda risarcitoria.
La Corte territoriale invece, come premesso, ha ritenuto che la dimostrazione della relazione parentale debba essere affidata esclusivamente alla prova legale (atto di celebrazione ex art. 130 cod. civ. e l’atto di nascita ex art. 236 cod. civ.), senza considerare che tali prove legali vincolate, che evidentemente costituiscono altrettante deroghe al principio stabilito dall’art. 116 cod. proc. civ. in tema di libera valutazione degli elementi probatori, non possono che riferirsi alle ipotesi per le quali specificamente sono dettate, e cioè nel caso dell’art. 130 cod. civ. l’azione con sui si “reclama” il titolo di coniuge; e nel caso dell’art. 236 cod. civ. quella con cui si fa valere il “rapporto di filiazione”. Nel ritenere quindi che occorra la prova legale suddetta anche nei casi -come quello che ricorre – in cui il rapporto di parentela sia esclusivamente rilevante non come fondamento dell’azione ma come presupposto per la titolarità di un diritto patrimoniale, la Corte territoriale ha violato l’art. 116 cod. proc. civ., esimendosi dalla valutazione degli elementi recati dalla parte – consistenti nelle rese dichiarazioni testimoniali e nei verbali del procedimento penale – per provare appunto la sussistenza dei suddetti requisiti.
Ma colgono nel segno i ricorrenti anche là dove denunciano, con il primo motivo, una erronea applicazione del principio affermato da Cass. Sez. U. n. 12065 del 29/05/2014 in punto di valutazione del rilievo attribuibile, nel processo civile, alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Nel caso di specie, tale valutazione è così, in motivazione, testualmente motivata (v. sentenza impugnata, pagg. 18-19, par. 7.5.2.1): “Si tratta, come è evidente, di dichiarazioni contenutisticamente meramente ripetitive delle allegazioni delle qualità di coniuge e figlia del de cuius già contenute nell’atto di citazione e già contestate siccome non documentate dalla chiamata in causa, rispetto alla cui sfera di conoscibilità esse erano, rimanevano e rimangono estranee. Va, dunque, ritenuta corretta la sentenza di merito laddove ne ha escluso la valenza probatoria nei rapporti tra privati, anche alla luce dei principi espressi (sia pure in materia di successione nel processo) da Cass. SU 12065/2014 (e da vari arresti successivi), secondo cui “la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede di una parte processuale, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell’art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della qualità di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta”. Invero, stante la appena rilevata genericità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte e la estraneità delle qualità dichiarate alla sfera di conoscibilità della parte che ne mise in dubbio la sussistenza, la suddetta valutazione non sembra potersi risolvere nella affermazione della sufficienza delle dichiarazioni stesse a provare (non un titolo di legittimazione alla riassunzione o prosecuzione del giudizio in luogo del proprio dante causa, ma) i già tempestivamente contestati elementi costitutivi delle domande risarcitorie rappresentati dai rapporti di coniugio e di filiazione di cui si è ampiamente detto”.
Emerge da tale motivazione un sostanziale tradimento delle coordinate valutative dettate dal pur richiamato arresto delle Sezioni Unite. Tale principio -giova rimarcare- esclude bensì in premessa che possa attribuirsi alle menzionate dichiarazioni sostitutive valore di prova o anche solo di indizio da valutare unitamente ad altri elementi alla stregua di prova atipica, ma delinea tuttavia un residuo margine di rilevanza correlandolo al principio di non contestazione e, a tal fine, indicando anche gli elementi da focalizzare maggiormente in tale valutazione. L’accento, in particolare, viene posto sulla specificità della contestazione della controparte, da misurare in rapporto anche alla specificità delle allegazioni. “Il giudice” – dicono le Sezioni Unite – dovrà: a) “valutare… il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere”: dovrà quindi verificare se vi è o meno contestazione; b) nel caso in cui una tale contestazione emerga dal “comportamento in concreto assunto”, dovrà allora valutare il “grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta”. Nel caso di specie, la Corte di merito, lungi dal seguire il percorso tracciato dalle Sezioni Unite, ha motivato la propria valutazione negativa, da un lato, seguendo un percorso argomentativo inverso (valutando cioè primariamente non il grado di specificità della contestazione, ma il grado di specificità del contenuto della dichiarazione), dall’altro, valorizzando un elemento (la “estraneità delle qualità dichiarate alla sfera di conoscibilità della parte che ne mise in dubbio la sussistenza”) che nello schema delineato dalle Sezioni Unite non solo non trova posto ma ne è anzi escluso.
Al riguardo, sotto il primo profilo, occorreva invece muovere anzitutto dalla contestazione opposta dalla chiamata in causa, della cui genericità non pare possa dubitarsi posto che, come osservato in ricorso con pieno assolvimento anche dell’onere di specificità imposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c., essa poneva in realtà solo un problema di assolvimento dell’onere della prova da parte degli attori. Una valutazione della idoneità di tale contestazione manca in sentenza né può desumersi per implicito dalla valutazione di genericità del contenuto della dichiarazione, proprio perché non posta nella doverosa ponderazione con il grado di specificità della contestazione; del resto, null’altro dovevano specificare le dichiaranti se non di essere moglie e figlia del defunto. E si noti bene, al riguardo, che nel caso considerato dalle Sezioni Unite la diversa valutazione sul punto da esse svolta riguardava la dichiarazione di “erede”, la quale ben può rivelarsi, essa sì, di per sé sola, generica, se non si specifica perché, a qual titolo e in base a quale rapporto si è eredi.
L’altro profilo considerato dalla Corte di merito (vale a dire la “estraneità delle qualità dichiarate alla sfera di conoscibilità della parte che ne mise in dubbio la sussistenza”) appare a fortiori frutto di erronea applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite.Da esso si trae che persino nel caso di allegazione della qualità di erede il principio di non contestazione può trovare applicazione e non si vede dunque ragione perché tanto non possa avvenire con riferimento alla dichiarazione del rapporto di coniugio o di filiazione. Ritenere tali circostanze estranee alla sfera di conoscibilità postula un’accezione di tale ultimo concetto eccessivamente e immotivatamente ristretta, non condivisibile con riferimento a tali qualità personali ove si considerarsi che esse sono verificabili attraverso la consultazione dei registri dell’anagrafe consentita a chi ne ha un interesse personale o legittimo (artt. 106-107 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), quale certamente deve considerarsi il convenuto in una causa civile che intenda contestare la qualità (es. capacità processuale o legittimazione) affermata dalla controparte. Né v’è ragione di ritenere, come postulato in sentenza, che al riguardo debba applicarsi un metro diverso ove si tratti di valutare la veridicità di tale allegazione ai fini della successione nel processo ex art. 110 c.p.c. invece che, come nella specie, come fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio“.
Il Collegio quindi conclude nell’affermare che: “si deve dunque ritenere che la sentenza impugnata non ha operato, quantomeno in termini adeguati ed esaurienti, la sopra richiamata valutazione comparativa tra il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di madre e figlia della vittima e la contestazione operata dalla società chiamata in causa al fine di accertare se detta contestazione fosse sufficientemente proporzionata al grado di specificità che caratterizzava la predetta dichiarazione sostitutiva“.




