Alla Corte di Cassazione (ordinanza del 2 marzo 2026 n. 4694) viene posta la questione se il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale spetti anche al figlio che non era ancora nato al momento del decesso del padre causato dall’illecito del terzo.
A tale proposito il Collegio registra che nella giurisprudenza di legittimità si sono manifestati due orientamenti:
il primo orientamento esclude la sussistenza di cotale diritto (o, se si vuole, la risarcibilità di cotale pregiudizio), sull’assunto che il rapporto parentale dovrebbe essere attuale ed esistente al momento dell’illecito; premessa la distinzione tra danni “riflessi” o “di rimbalzo” (i quali pure possono essere considerati conseguenza immediata e diretta dell’illecito, come tali risarcibili) e danni “mediati” e “indiretti” (esclusi, invece, dal novero della risarcibilità), l’orientamento in esame osserva che, se il danneggiato non esiste ancora al momento del fatto illecito e non può avere alcun “legame significativo” con la vittima primaria dello stesso, il danno (riflesso) da perdita del rapporto parentale non è immediato e diretto e non può, pertanto, ammettersene la risarcibilità, per mancanza del nesso di causalità giuridica (arg. ex art. 1223 cod. civ.) (in tal senso, Cass. 12/04/2018, n.9048);
per il secondo, più risalente indirizzo, invece, il diritto del figlio al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale con il padre spetterebbe anche in assenza dell’attualità di tale rapporto, potendo rilevare in tal senso anche la perdita del rapporto futuro; secondo questo orientamento, verrebbe infatti in considerazione il diritto al godimento del rapporto parentale di cui il figlio non ancora nato – ma già concepito – verrebbe privato per effetto del decesso del padre, causato dall’illecito (Cass. 3/05/2011, n. 9700)“
Il Collegio reputa che: “entrambi gli orientamenti possono trovare fondamento nei principi della causalità giuridica e del danno effettivo, atteso, da un lato, che le conseguenze dannose possono verificarsi anche molto tempo dopo l’evento lesivo, senza per questo cessare di essere immediate e dirette; e considerato, dall’altro lato, che la perdita, anche non patrimoniale, può essere non solo attuale – danno emergente –, ma anche futura – lucro (recte vantaggio non patrimoniale) cessante; il riconoscimento del diritto, inoltre, non troverebbe ostacolo dogmatico nella questione della sussistenza o meno della soggettività giuridica (e della conseguente capacità) del concepito, perché la lesione del diritto al godimento del rapporto parentale si verificherebbe dopo la nascita (prima della quale non sarebbe configurabile tale diritto) e certamente dopo la nascita si verificherebbe il danno-conseguenza, quale pregiudizio risarcibile; resta la questione se, ai fini del riconoscimento del carattere immediato e diretto di tale conseguenza dannosa, il rapporto parentale di cui si ristora la perdita debba necessariamente essere già esistente al momento del decesso della vittima primaria dell’illecito oppure se esso rapporto possa acquisire rilievo anche in chiave futura, quanto meno nello specifico ambito della relazione tra padre e figlio, avuto riguardo, non solo alla circostanza del presumibile certo svolgimento di tale rapporto in assenza dell’illecito che ha causato la morte del genitore, ma anche alla circostanza che, nello svolgimento di questo rapporto, si sarebbe pienamente realizzato il diritto fondamentale del figlio di crescere in famiglia e di essere educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni (art. 315-bis cod. civ.)“.
Il collegio reputa che la problematica appena illustrata costituisca questione di diritto di particolare rilevanza, di cui è opportuno rimettere la trattazione alla pubblica udienza, sentite le difese delle parti ed acquisiti l’avviso e le richieste del Procuratore Generale




