La perdita del rapporto parentale per il figlio non ancora nato

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Alla Corte di Cassazione (ordinanza del 2 marzo 2026 n. 4694) viene posta la questione se il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale spetti anche al figlio che non era ancora nato al momento del decesso del padre causato dall’illecito del terzo.

A tale proposito il Collegio registra che nella giurisprudenza di legittimità si sono manifestati due orientamenti:

il primo orientamento esclude la sussistenza di cotale diritto (o, se si vuole, la risarcibilità di cotale pregiudizio), sull’assunto che il rapporto parentale dovrebbe essere attuale ed esistente al momento dell’illecito; premessa la distinzione tra danni “riflessi” o “di rimbalzo” (i quali pure possono essere considerati conseguenza immediata e diretta dell’illecito, come tali risarcibili) e danni “mediati” e “indiretti” (esclusi, invece, dal novero della risarcibilità), l’orientamento in esame osserva che, se il danneggiato non esiste ancora al momento del fatto illecito e non può avere alcun “legame significativo” con la vittima primaria dello stesso, il danno (riflesso) da perdita del rapporto parentale non è immediato e diretto e non può, pertanto, ammettersene la risarcibilità, per mancanza del nesso di causalità giuridica (arg. ex art. 1223 cod. civ.) (in tal senso, Cass. 12/04/2018, n.9048);

per il secondo, più risalente indirizzo, invece, il diritto del figlio al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale con il padre spetterebbe anche in assenza dell’attualità di tale rapporto, potendo rilevare in tal senso anche la perdita del rapporto futuro; secondo questo orientamento, verrebbe infatti in considerazione il diritto al godimento del rapporto parentale di cui il figlio non ancora nato – ma già concepito – verrebbe privato per effetto del decesso del padre, causato dall’illecito (Cass. 3/05/2011, n. 9700)

Il Collegio reputa che: “entrambi gli orientamenti possono trovare fondamento nei principi della causalità giuridica e del danno effettivo, atteso, da un lato, che le conseguenze dannose possono verificarsi anche molto tempo dopo l’evento lesivo, senza per questo cessare di essere immediate e dirette; e considerato, dall’altro lato, che la perdita, anche non patrimoniale, può essere non solo attuale – danno emergente –, ma anche futura – lucro (recte vantaggio non patrimoniale) cessante; il riconoscimento del diritto, inoltre, non troverebbe ostacolo dogmatico nella questione della sussistenza o meno della soggettività giuridica (e della conseguente capacità) del concepito, perché la lesione del diritto al godimento del rapporto parentale si verificherebbe dopo la nascita (prima della quale non sarebbe configurabile tale diritto) e certamente dopo la nascita si verificherebbe il danno-conseguenza, quale pregiudizio risarcibile; resta la questione se, ai fini del riconoscimento del carattere immediato e diretto di tale conseguenza dannosa, il rapporto parentale di cui si ristora la perdita debba necessariamente essere già esistente al momento del decesso della vittima primaria dell’illecito oppure se esso rapporto possa acquisire rilievo anche in chiave futura, quanto meno nello specifico ambito della relazione tra padre e figlio, avuto riguardo, non solo alla circostanza del presumibile certo svolgimento di tale rapporto in assenza dell’illecito che ha causato la morte del genitore, ma anche alla circostanza che, nello svolgimento di questo rapporto, si sarebbe pienamente realizzato il diritto fondamentale del figlio di crescere in famiglia e di essere educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni (art. 315-bis cod. civ.)“.

Il collegio reputa che la problematica appena illustrata costituisca questione di diritto di particolare rilevanza, di cui è opportuno rimettere la trattazione alla pubblica udienza, sentite le difese delle parti ed acquisiti l’avviso e le richieste del Procuratore Generale

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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