Ho promosso una causa avanti il Giudice di Pace di Padova, chiamando in causa il responsabile civile e la assicurazione dello stesso, pur in un caso in cui era applicabile il regime del c.d. risarcimento diretto, disciplinato dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni. E’ pacifico infatti che tale procedura, almeno in ambito giudiziale, è soltanto facoltativa e non obbligatoria per il danneggiato, che può sempre optare per il regime ordinario. Nella causa non si costituisce la S.p.A. Generali, ma la compagnia del danneggiato in presunta rappresentanza della prima. Il Giudice ritiene non valida tale costituzione. Dichiarata quindi la contumacia delle Generali, emette una sentenza con la quale la condanna al risarcimento.
Inoltro alle Generali la richiesta di pagamento bonario del dovuto sulla base della sentenza. Ricevuta la stessa mi si risponde: “Gentile avv. Palisi, con riferimento alla sua richiesta di risarcimento danni la informiamo che deve essere inviata alla Compagnia assicuratrice del veicolo“, trascurando il fatto, certo non trascurabile che non si trattava di richiesta stragiudiziale ma post accertamento giudiziale. Non sazio di ciò il liquidatore sale in cattedra e mi ricorda: “dagli elementi in nostro possesso risulta applicabile la procedura di di risarcimento diretto” (sic!).
Poi ci si lamenta che si procede subito con il precetto.