E’ quanto afferma il Giudice di Pace di Treviso in una recente sentenza, in una causa da noi patrocinata, rilevando che: “quanto al danno da sofferenza morale, si ritiene che tale voce di danno, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non possa ritenersi compreso in quest’ultimo e debba pertanto essere liquidato autonomamente, in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell’individuo: il dolore interiore da un lato e la lesione dell’integrità psicofisica della persona nonché la susseguente alterazione della vita quotidiana dall’altro senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria”. Nel caso in oggetto il danno morale è stato risarcito in una somma pari al 30% di quanto corrisposto per il danno biologico in considerazione del livello di sofferenza, valutato dal C.T.U., per tutto il periodo di malattia di grado medio e nel periodo dei postumi di grado medio-lieve.
Individuazione della norma applicabile e non qualificazione giuridica della fattispecie
La questione, affrontata organicamente nella sentenza del 12 novembre 2024 n. 29232, è la seguente: