La Corte di Cassazione, anche in una recente sentenza, precisa che la sofferenza, patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento stesso in cui l’evento dannoso si realizza”, sicché “la liquidazione del danno deve far riferimento al momento dell’evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non vi incidono fatti ed avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto leso“.
La scelta operata per redigere le tabelle milanesi in tema di premorienza è invece differente. Si è optato per un criterio che utilizza quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante, prevedendosi un correttivo solo per il primo anno.
Eppure, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, dovrebbe essere riconosciuto in caso di premorienza l’intero importo previsto per il danno morale, indipendentemente dal fattore tempo, graduando all’effettiva durata della vita solo il diverso aspetto biologico.