Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante, in relazione ai danni subiti dall’alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev’essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell’art. 1218 c.c.: e ciò, sia in quanto l’accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo, sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il “contatto sociale” che viene istituendosi tra l’alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto.
In ordine agli oneri probatori, il danneggiato deve dunque fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l’inadempimento del debitore e il danno subito, mentre spetta alla parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione.
La Corte di Cassazione in una recente sentenza (dd. 19 gennaio 2024 n. 2114) ha rilevato che la “comunanza della regola (così ricostruita) tra l’ambito della responsabilità sanitaria e quello della responsabilità degli insegnanti e/o delle istituzioni scolastiche, mentre, da un lato, assicura una misura di conveniente coerenza nella ricostruzione dei principi propri dell’inadempimento delle obbligazioni, dall’altro non vale, in ogni caso, a cancellare il valore e la rilevanza delle significative implicazioni connesse alla fondamentale diversità di natura tra le diverse prestazioni concretamente dedotte in obbligazione“.
Ed invero precisa che “mentre da un lato viene in rilievo un facere professionale caratterizzato da un elevato contenuto tecnico (come quello proprio del medico), dall’altro si tratta di prestazioni di facere (come quelle degli insegnanti in relazione alla sorveglianza dell’alunno affidato alle loro cure) viceversa connotate da modalità (o forme) di adempimento che, seppur caratterizzate da una minore (se non evanescente) specificità tecnica, si segnalano per una maggiore “tipicità sociale”, ossia per la relativa individuabilità attraverso il ricorso alla descrizione di regole o modelli propri di senso comune. Nel caso delle prestazioni di facere degli insegnanti in relazione alla sorveglianza degli alunni affidati alle proprie cure, tali regole o modelli di senso comune valgono ad assicurare, in termini di elementare agilità o immediatezza, la descrizione di misure di vigilanza o di controllo dei comportamenti dei minori che appaiono di per sé tali – di regola e ove normalmente osservate – a garantire la minimizzazione dei rischi connessi alla verificazione di conseguenze dannose o, quantomeno, delle conseguenze dannose maggiormente o più agevolmente prevedibili“.