Le liste di attesa: un caso di responsabilità sanitaria

La vicenda rientra nel tristemente famoso fenomeno delle “liste di attesa“. Il paziente, inserito per un intervento di termoablazione cardiaca, giungeva a morte dopo dieci mesi senza essere stato chiamato per l’intervento che avrebbe potuto salvargli la vita. Il Tribunale di Milano, in una causa patrocinata dallo Studio, prospetta, in una recentissima sentenza, la responsabilità della struttura sanitaria, individuando una perdita di chance e quantificando il relativo danno, per i parenti sopravvissuti, in termini puramente equitativi.

In via generale è configurabile il cd. danno da perdita di chance nella materia del trattamento medico quando la colpevole condotta del sanitario ha avuto come conseguenza un evento di danno incerto, costituito dalla perdita della possibilità di una maggiore durata della vita o di minori sofferenze (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28993), perdita che non è possibile determinare con precisione nell’an e nel quantum, proprio in quanto vi è incertezza sull’eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere (cfr. Cass. Civ. 19 settembre 2023 n. 26851). La risarcibilità di tale danno richiede l’accertamento dei presupposti della serietà, apprezzabilità e concretezza della possibilità perduta, nonché del nesso causale, da accertare secondo gli usuali criteri, tra la perdita di chance e la condotta in rilievo.

Il Tribunale di Milano ritiene riconducibile al delineato paradigma il caso portato alla sua valutazione. Ed afferma infatti che:

da un lato, in base alle risultanze della consulenza tecnica non viene in rilievo un rapporto causale tra l’omesso svolgimento della procedura ablativa ed il decesso del paziente, atteso che il sig. *** era affetto da una grave cardiopatia che si è aggravata nel tempo e che ha determinato il verificarsi di una serie di episodi acuti, fino a quello fatale, verificatosi nonostante la esecuzione della termoablazione. Pertanto, ciò porta ad escludere che l’evento dannoso derivante dalla condotta ascritta all’istituto convenuto sia la anticipata morte del paziente. Dall’altro lato, gli stessi consulenti hanno evidenziato come la mancata ablazione nei 10 mesi precedenti abbia con elevata probabilità ridotto le chances di maggiore sopravvivenza del sig. *** , giudizio che risulta suffragato proprio dallo studio citato nella relazione, che ha messo in evidenza i probabili maggiori benefici in termini di maggiore sopravvivenza di tale procedura rispetto alla terapia farmacologica”.

Tuttavia si precisa che: “dagli esiti di tale studio al caso in esame, data l’età e le specifiche caratteristiche del paziente (…) non è determinabile con certezza il lasso temporale di maggiore sopravvivenza del paziente. A fronte di ciò, si ritiene quindi che l’evento di danno configurabile nel caso in esame sia per l’appunto la perdita di una possibilità di ulteriore sopravvivenza. Pertanto, alla luce dei citati rilievi svolti dai consulenti e della non trascurabile percentuale di perdita di chance prospettata nell’elaborato, si ritiene raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta omissiva ascrivibile alla parte convenuta e la perdita della chance di una possibile ulteriore sopravvivenza, nonché del fatto che tale possibilità sia seria, concreta ed apprezzabile“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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