La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale, formulato avverso una decisione della Corte di Appello di Ancona (in tema di responsabilità medica), criticando le modalità di redazione dello stesso, insufficiente a permettere una reale analisi della situazione.
Nella sentenza n. 9216 dell’8 aprile 2024, si afferma infatti che: “le ricorrenti non richiamano neppure in estrema sintesi il contenuto della sentenza impugnata. Non riportano neppure i fatti processualmente rilevanti, né la vicenda umana sottostante, che si possono ricostruire solo in minima parte e con estrema difficoltà attraverso la lettura dei motivi. Soltanto attraverso la lettura della sentenza e dei controricorsi si ha un quadro complessivo e comprensibile, pur nelle diverse, contrapposte interpretazioni, dell’accaduto“.
La Corte si duole della mancanza di “una seppur sintetica esposizione sommaria dei fatti che consenta alla Corte di comprendere la dolorosa vicenda personale cui è andata incontro la danneggiata , e di poter valutare se le conseguenze di essa, sul piano risarcitorio, siano state adeguatamente considerate dalla corte d’appello“.
La Corte precisa infatti che: “la lettura dell’intero ricorso appare, in sostanza, inidonea a soddisfare quella esigenza minima che la legge processuale ha voluto garantire richiedendo che nel ricorso per cassazione vengano esposti, anche sommariamente, i fatti della causa, adempimento che non si risolve in un requisito d’ordine formale, ma che è funzionalmente preordinato a fornire al giudice di legittimità la conoscenza necessaria dei termini in cui la causa è nata e si è sviluppata al fine di meglio valutare ed apprezzare, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, il quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano sia la decisione contestata che i motivi di censura sollevati“.
Con il rimarcare la mancanza di alcun riferimento alla vicenda umana, definita dolorosa, la Corte pare voler suggellare la propria predilezione ad un approccio analitico, indispensabile all’esame del caso, da svolgere in chiave personalistica e personalizzante.