La Corte di Appello di Roma rigettava la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale in favore di una figlia, di 43 anni all’epoca della morte del padre, perché per avere diritto al mantenimento a carico dei genitori, avrebbe dovuto dimostrare di essersi adoperata per rendersi autonoma economicamente. La contribuzione del genitore sarebbe pertanto corrisposta ad una donazione, il cui venir meno non concretizzerebbe un danno risarcibile.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 8 maggio 2024 n. 12497, censura simile affermazione, che riecheggia -in maniera non pertinente- concetti propri della diversa fattispecie degli alimenti, precisando che “il fatto che i figli di persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità, e la conseguente risarcibilità, del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l’obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato“
In altre parole se la morte interrompe una stabile condotta di generosità, tutta paterna, anche di questo aspetto deve farsi carico il responsabile del fatto illecito.