Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermata con la sentenza n. 12195 del 6 maggio 2024, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Del resto si rileva che, prima del deposito, il consulente deve trasmettere alle parti la relazione cui, in base all’art. 195 c.p.c. nel termine stabilito devono seguire le osservazioni delle parti medesime e che, unitamente al deposito in cancelleria della relazione, il consulente deve depositare sia le osservazioni delle parti che una sintetica valutazione delle stesse.
Nella richiamata sentenza si evidenzia che: “la parte ricorrente non ha specificatamente indicato se, indipendentemente dal profilo della non condivisibilità, che è ovviamente presupposta alla luce dei motivi di censura, sia mancata la valutazione da parte del CTU delle osservazioni del consulente di parte. Una volta quindi che sia intervenuta la confutazione da parte del CTU delle osservazioni di parte, l’esistenza del requisito motivazionale è garantita dal recepimento di una relazione di consulenza che quelle osservazioni abbia confutato“.