Veniva proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione, con cui si lamentava la pretesa nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione. Il giudice di merito non avrebbe esaminato le osservazioni medico legali formulate dal consulente tecnico di parte, non avendo indicato nella motivazione le ragioni della scelta di disattenderle, limitandosi ad un richiamo acritico delle conclusioni del proprio CTU. La Corte, con la sentenza n. 15218 del 30 maggio 2024, ritiene non sussistere l’invocato difetto assoluto di motivazione.
I Giudici di Piazza Cavour premettono che la c.t.u. è atto processuale che svolge la funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in alcuni casi di responsabilità sanitaria), assurge a fonte di prova dell’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente): essa stessa, quindi, non costituisce un fatto storico, un accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito.
Quindi la Corte di Cassazione rileva che per la consulenza di parte: “non ci sia un preciso obbligo da parte del giudice di merito, di porre espressamente le osservazioni del c.t.p. a confronto con le considerazioni del c.t.u. per confutarle e spiegare le ragioni per le quali non le si condivide ai fini della resistenza logica complessiva della motivazione, ove questa condivida le conclusioni cui è giunto il consulente di ufficio. Nell’economia complessiva della motivazione deve ritenersi sufficiente che da essa si ricavi che il giudice di merito ha visionato e preso in considerazione le osservazioni del consulente di parte e le abbia consapevolmente disattese, non essendo necessaria una replica diretta, esplicita alle osservazioni del consulente di parte quando emerga dal contesto motivazionale che esse siano state esaminate e considerate, benché non ritenute convincenti“.
A diversa conclusione potrebbe giungersi nel solo caso in cui: “la consulenza di parte segnali al consulente la pretermissione di un preciso fatto storico, che l’ausiliare avrebbe dovuto tenere in conto e che non sia stato invece considerato: in quel caso, il giudice di merito dovrà valutare ed esprimersi sulla decisività del fatto e sull’incidenza della sua omessa considerazione sulla valutazione tecnica del c.t.u., che potrebbe risultare alterata dalla mancanza di un elemento decisivo“.