Perdita della chance di sopravvivenza: Euro 50.000,00 per ogni anno perduto

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La vicenda portata all’attenzione della Corte di Cassazione, che ha deciso con la sentenza n. 16753 del 17 giugno 2024, riguardava una paziente che, a causa di una ritardata diagnosi, aveva visto ridursi l’aspettativa di vita dell’ordine di due anni (come rilevato dalla disposta CTU). La stessa paziente decedeva nel corso dei gradi precedenti del giudizio.

La sentenza si apprezza per quanto riguarda la quantificazione dei danni, in particolare quello da c.d. perdita di chiance, che, in assenza di alcuna tabellazione (https://studiolegalepalisi.com/2024/03/08/la-quantificazione-del-danno-da-perdita-di-chance-tra-principi-condivisibili-ed-applicazioni-discrezionali/), è lasciata all’equità pura del Giudice.

La Corte afferma che: “deve essere risarcito, iure hereditatis, il danno non patrimoniale subito dalla defunta , che non è il danno catastrofale, né il danno biologico terminale, ma il danno per la riduzione delle sue aspettative di vita per due anni, per il quale si ritiene equa la somma complessiva di euro 100.000,00 ai valori attuali. Si precisa che non va presa in considerazione, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale riportato, la categoria del danno catastrofale (presa in considerazione dalla sentenza impugnata), perché in primo luogo il comportamento del medico non è stato causa diretta della morte della paziente, e inoltre perché il danno catastrofale trova spazio, come espressione particolarmente intensa del danno morale, in tutte quelle ipotesi in cui alla lesione traumatica segua a breve ma apprezzabile intervallo di tempo l’evento morte, e consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine (Cass. n. 7923 del 2024).

Per quanto concerne i danni subiti dai due figli iure proprio, anch’essi vanno rapportati non alla perdita del rapporto parentale, non essendo essa stata causata direttamente né esclusivamente dall’operato del (…), ma al danno da lesione del rapporto parentale, per il quale si ritiene equo il valore determinato dalla prima sentenza di appello, in euro 100.000,00 ciascuno, con rivalutazione dalla data della morte della madre (12.3.2013) ed interessi legali sulla somma annualmente via via rivalutata.

È poi dovuto ai figli il risarcimento del danno patrimoniale riportato per la perdita del supporto economico della madre, anch’esso da rapportarsi, come indicato nella prima decisione di appello, ad un periodo di due anni, e quindi da quantificarsi in euro 14.500,00 ciascuno, sulla base dell’importo annuo di euro 7.250,00 ciascuno indicato dagli stessi in comparsa conclusionale, oltre interessi e rivalutazione“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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