Quando un Comune è doppiamente responsabile

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La vicenda -Nel dicembre del 2003, un giovane di 24 anni, alla guida di un veicolo Fiat, nell’affrontare un tratto curvilineo in territorio comunale di Elmas, perdeva il controllo del mezzo ed impattava con il lato destro dell’auto contro la cuspide del guardrail posto a margine della rotatoria di via dei Trasvolatori, in prossimità dell’Aeroporto civile di Elmas. A causa del sinistro riportava la frattura della quinta vertebra cervicale alla quale conseguiva un’importante lesione midollare esitata in tetraplegia, vescica ed alvo neurogeni, deficit ventilatorio grave. Denunciato il sinistro al Comune, ai sensi dell’art. 2051 c.c., a causa della condotta interlocutoria della stessa, la vittima (assieme ai suoi familiari) era costretto nel 2017 a citare, tramite lo Studio, la P.A. del Comune di Elmas avanti il Tribunale di Cagliari, nella sua qualità di proprietario e custode della strada, data la conformazione non regolare del guardrail.

Il processo di primo grado – Al giudizio non si costituiva la citata P.A. che veniva pertanto dichiarata contumace. Dopo un’articolata fase istruttoria (CTU dinamica; CTU medico legale; assunzione testimoniale) il Tribunale di Cagliari condannava, con sentenza del 10 febbraio 2023 n. 271, il Comune di Elmas al pagamento a favore della vittima primaria di Euro 2.033.164,73, e di Euro 160.000,00 a favore dei familiari, rinvenuto un concorso paritario di colpa da parte del conducente.

La richiesta di pagamento – A fronte delle richiamate statuizioni, veniva pertanto formalmente richiesto, da parte dello Studio, al Comune di Elmas il pagamento di quanto disposto dal Tribunale di Cagliari. La richiesta destava però “sorpresa” nella P.A. del Comune di Elmas. Così si esprimeva appunto l’attuale Sindaca Maria Laura Orrù, nella dichiarazione rilasciata sulla vicenda all’Unione Sarda. Ancora più nette le parole di Valter Piscedda, Sindaco al tempo del sinistro, che al medesimo giornale affermava, in ordine al giudizio ed alla mancata costituzione della sua Amministrazione, “mai sentita una cosa simile, mi sembra anche strano. Tre milioni di risarcimento sono davvero tanti, non è una vicenda che dovrebbe passare inosservata. E’ un fatto grave ma ripeto non ho mai sentito niente. Mi dispiace che il Comune possa apparire inadempiente. Spero venga fatta chiarezza” (https://studiolegalepalisi.com/2023/11/22/il-tribunale-di-cagliari-condanna-il-comune-per-il-difetto-di-un-guardrail/).

Il giudizio di appello – Il successivo 13 dicembre 2023, la P.A. del Comune di Elmas, impugnava avanti la Corte di Appello di Cagliari la citata sentenza, negando di aver avuto conoscenza dell’esistenza del processo, prima della richiesta di pagamento delle somme, di cui al paragrafo precedente A supporto di ciò rilevava che la notifica era stata operata dagli attori, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo del Comune tratto dall’elenco IPA (e dal sito istituzionale) e non da quello REGINDE (dove per inciso non esisteva, all’epoca della notifica ,un indirizzo del Comune di Elmas). A detta della P.A. la nullità della notifica non avrebbe permesso l’effettiva sua conoscenza del giudizio di primo grado, che quindi doveva considerarsi da rifare .

Di diverso avviso i Giudici della Corte di Appello, che con la sentenza n. 271 del 23 luglio 2024 hanno rigettato l’appello proposto. Ed invero, aderendo alle difese, sviluppate dal danneggiato (ossia dello Studio), la Corte ha ritenuto che: “la non conoscenza del giudizio è comunque riferibile ad una condotta colpevole dell’ente“. Ed invero i Giudici affermano che è stato provato che la PEC con la quale gli attori hanno notificato al Comune di Elmas l’atto di citazione in primo grado era stata registrata al protocollo del Comune e prontamente smistata in pari data al Settore Affari Generali. Lì l’atto di citazione era rimasto a giacere, finché non era stato frettolosamente rinvenuto (dopo ben sette anni!) al momento in cui il Comune era stato richiesto di adempiere quanto disposto dal Tribunale di Cagliari, a processo oramai concluso. La Corte riprendendo la posizione espressa più volte dalla Corte di Cassazione ha affermato infatti che: “la circostanza della protocollazione (benché in riferimento ad un file informatico) comporta la piena conoscenza dell’atto da parte dell’ente: se poi i dipendenti comunali non fossero in grado di comprenderne il significato, l’ente stesso non potrebbe che subire le conseguenze di un tale comportamento, ascrivibile a negligenza o imperizia del proprio personale. Del resto, seppure ad altri fini, è stato condivisibilmente affermato che poiché nel “registro del protocollo informatico … vengono annotate in ordine cronologico le corrispondenze in arrivo e in partenza, … il protocollo informatico [costituisce] un atto pubblico di rilevanza esterna che fa fede fino a querela di falso della data di ricezione …” (Cass. n. 9521/2018). In altre parole, non può affatto sostenersi che, nella specie, il Comune non abbia avuto conoscenza del giudizio in modo incolpevole”. 

Considerazioni finali – La vicenda ci permette di svolgere alcune importanti osservazioni.

In primo luogo risulta sconcertante (ed avvilente) lo spaccato sulla realtà amministrativa restituita dalla vicenda processuale. Apprendere che un atto di citazione, protocollato, possa rimanere dimenticato nell’Ufficio Affari Legali per oltre sette anni, senza che la P.A. faccia qualcosa non può che gettare nello sconforto tutti i cittadini. Evidente l’incuria degli amministratori: sia nei confronti del cittadino che reclama giustizia, sia nei confronti di quelli che l’istituzione rappresenta e nel cui interesse dovrebbe agire (almeno con una sufficiente diligenza e prudenza).

Sarebbe interessante ora conoscere le posizioni dei vertici (presenti e passati) del Comune di Elmas. In particolare pare doveroso che gli stessi ritornino sulle loro affermazioni per le quali il Comune incolpevolmente ignorava l’esistenza del giudizio avanti il Tribunale di Cagliari. E’ stato infatti provato che il Comune ricevette in realtà la notifica dell’atto di citazione, protocollò l’atto di citazione ed addirittura lo smistò al settore di competenza, per poi fermarsi qui inspiegabilmente per sette anni. All’ex sindaco Valter Piscedda ci pare dover rivolgere una rassicurazione: stia tranquillo, il Comune di Elmas non è apparso nella vicenda inadempiente lo è stato concretamente, come accertato e dichiarato dalla Corte di Appello.

La P.A. del Comune di Elmas in questa vicenda non ha poi dimostrato la pur minima comprensione ed empatia (sentimenti comunque compatibili con la legittima difesa dei suoi interessi ) in ordine alla tragedia umana del danneggiato, la cui vita è stata stravolta anche a causa della grave negligenza ed imperizia del Comune, quale custode. A tale precedente responsabilità ha voluto pure aggiungere quella relativa alla pessima gestione del giudizio di primo grado, impugnando poi infondatamente la sentenza di condanna, non preoccupandosi minimamente del ritardo nella soddisfazione dei legittimi diritti risarcitori delle vittime. Solo l’attenzione della Corte di Appello, in grado di esaurire il processo nell’arco di qualche mese, ha permesso che la decisione di resistenza del Comune non avesse i caratteri odiosi della condotta dilatoria ed ostruzionistica.

All’esito della fase di appello ora la Pubblica Amministrazione è nuovamente chiamata a risarcire i soggetti attori. Però per gli interessi nel frattempo maturati, per le spese che dovrà corrispondere al legale dei danneggiati, per quelle già erogate al proprio difensore, per la condanna alla sanzione processuale cui è incorsa, per le spese di registrazione della sentenza di appello, si ritrova oggi condannata a dover versare un importo ulteriore di circa Euro 200.000,00. Soldi pubblici che verranno distolti dalle funzioni pubbliche istituzionali. Spese ulteriori dipese unicamente dalla responsabilità del Comune -come accertato dalla Corte di Appello- che per sua unica colpa non ha avuto conoscenza del procedimento in corso. Non si può non ricordare quanto il Comune scriveva nel proprio atto di citazione di appello, in ordine alle spese che il Comune era chiamata a versare: “Una simile necessitata operazione si ripercuote, immediatamente e pesantemente, sui bisogni e sulle legittime aspettative della popolazione locale, dal momento che l’avanzo libero a disposizione dell’Ente può essere destinato principalmente alla realizzazione di opere pubbliche, alla manutenzione straordinaria delle stesse ovvero a interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente (in particolare le scuole e gli alloggi popolari), che in questo caso vengono invece totalmente sacrificati per mancanza dei fondi necessari“. Paiono proprio le parole della Corte dei Conti, che, su tale vicenda, dovrà certamente indagare per l’accertamento e la condanna delle responsabilità.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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