Applicabilità della rca: non conta la natura dell’area ma la funzione abituale del mezzo

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La vicenda trae origine da un incidente stradale avvenuto all’interno dell’area dello stabilimento ex ILVA di Taranto. Il giudice di merito aveva ritenuto di non poter applicare le norme sulla responsabilità civile automobilistica, avendo escluso che tale area potesse considerarsi area aperta al pubblico, non rilevando l’ampia estensione di esso ma dovendo piuttosto farsi esclusivo riferimento al fatto che a quell’area potevano aver accesso solo mezzi dotati di autorizzazione, dal che derivava l’esclusione della configurabilità dell’area come aperta alla circolazione dei veicoli.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26161 del 7 ottobre 2024 accoglie il ricorso avverso la decisione della Corte di Appello di Taranto, rilevando che:

alla luce della ampia revisione della nozione di circolazione su area pubblica fatta e su aree equiparate alle strade fatta propria da questa Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 21983 del 2021, alla stregua della quale ai fini dell’operatività della garanzia per R.C.A., l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell’Unione Europea e alla giurisprudenza Eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C – 162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C – 514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C – 334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C – 80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C – 100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (conformemente, dopo la pronuncia a Sezioni Unite, si sono già espresse Cass. 40607 del 2021, nonché questa Sezione con Cass. n. 12554 del 2022). Come chiarito da Cass. Sez. U. n. 40607 del 2021, almeno per l’assicurato – danneggiante non opera la copertura assicurativa obbligatoria per la r.c.a. soltanto nei casi in cui il veicolo sia stato utilizzato “in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private”. Per tali devono intendersi, esemplificativamente, gli usi del veicolo non come mezzo di trasporto e gli usi anomali, cioè non conformi alle caratteristiche dei veicoli ed alla loro funzione abituale. Solo detta interpretazione estensiva della nozione di “circolazione” su “aree… equiparate” alle “strade di uso pubblico” di cui all’art. 122 Cod. ass., risulta, secondo la decisione in esame, oltre che costituzionalmente orientata, conforme al diritto dell’U.E. come interpretato dalla Corte di Giustizia“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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