La vicenda trae origine da un incidente stradale avvenuto all’interno dell’area dello stabilimento ex ILVA di Taranto. Il giudice di merito aveva ritenuto di non poter applicare le norme sulla responsabilità civile automobilistica, avendo escluso che tale area potesse considerarsi area aperta al pubblico, non rilevando l’ampia estensione di esso ma dovendo piuttosto farsi esclusivo riferimento al fatto che a quell’area potevano aver accesso solo mezzi dotati di autorizzazione, dal che derivava l’esclusione della configurabilità dell’area come aperta alla circolazione dei veicoli.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26161 del 7 ottobre 2024 accoglie il ricorso avverso la decisione della Corte di Appello di Taranto, rilevando che:
“alla luce della ampia revisione della nozione di circolazione su area pubblica fatta e su aree equiparate alle strade fatta propria da questa Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 21983 del 2021, alla stregua della quale ai fini dell’operatività della garanzia per R.C.A., l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell’Unione Europea e alla giurisprudenza Eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C – 162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C – 514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C – 334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C – 80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C – 100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (conformemente, dopo la pronuncia a Sezioni Unite, si sono già espresse Cass. 40607 del 2021, nonché questa Sezione con Cass. n. 12554 del 2022). Come chiarito da Cass. Sez. U. n. 40607 del 2021, almeno per l’assicurato – danneggiante non opera la copertura assicurativa obbligatoria per la r.c.a. soltanto nei casi in cui il veicolo sia stato utilizzato “in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private”. Per tali devono intendersi, esemplificativamente, gli usi del veicolo non come mezzo di trasporto e gli usi anomali, cioè non conformi alle caratteristiche dei veicoli ed alla loro funzione abituale. Solo detta interpretazione estensiva della nozione di “circolazione” su “aree… equiparate” alle “strade di uso pubblico” di cui all’art. 122 Cod. ass., risulta, secondo la decisione in esame, oltre che costituzionalmente orientata, conforme al diritto dell’U.E. come interpretato dalla Corte di Giustizia“.