La Corte di Cassazione, con la sentenza del 21 gennaio 2025 n. 1443, rileva l’erroneo procedere della Corte di merito che rigettava la domanda risarcitoria per l’asserita mancanza della prova (gravante a suo dire sul paziente) in ordine al rifiuto dell’intervento, cui era stato inconsapevolemente sottoposto, se preventivamente propostogli.
Per la Corte infatti: “è errata la distribuzione degli oneri probatori (…) La Corte d’Appello infatti considera irrilevante, ai fini della distribuzione tra le parti degli oneri probatori il dato, incontestato, che la paziente sia stata sottoposta – a sua insaputa e fuori da una situazione di urgenza – ad un intervento ben più complesso ed invasivo di quello programmato e consentito. Tuttavia, non considera che in una cotale situazione, non grava sul paziente l’onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. Al contrario, a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, era a carico della struttura l’onere di provare che ella avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento, non necessitato dall’urgenza, in quanto a fronte della violazione del dovere di autodeterminazione, opera il principio del dissenso presunto del paziente in relazione a tutto ciò che si pone al di là e al di fuori rispetto ai trattamenti medico chirurgici che abbia consentito di effettuare sul proprio corpo, a meno che – e non è questo il caso – il diverso e più invasivo intervento sia giustificato da una situazione di urgenza“