La Corte di Cassazione, con la sentenza del 12 novembre 2024 n. 29231, conferma che: “le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere – dovere di apprezzare liberamente (Cass. n. 10825 del 2000; n. 3309 del 1997). I verbali della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso a norma dell’art. 2700 cod. civ. per quanto attiene alle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale, riproducendole nel verbale, attesta come rese in sua presenza, mentre resta affidata alla libera valutazione del giudice di merito l’intrinseca veridicità di dette dichiarazioni, anche quando concretino, per il loro contenuto, una confessione stragiudiziale, ai sensi dell’art. 2735, comma primo cod. civ. (Cass. n. 1384 del 1997). L’esistenza del litisconsorzio necessario fra proprietario del veicolo ed assicuratore comporta che, come affermato con riferimento al modello di constatazione amichevole dell’incidente (cosiddetto CID), ai sensi dell’articolo 2733, terzo comma, cod. civ. la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti sia liberamente apprezzata dal giudice in relazione al litisconsorte (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 25770 del 2019)“. La decisione riprende una risalente giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. n. 1748/65; Cass. Civ. n. 1980/67) per la quale infatti la confessione stragiudiziale fatta a un terzo può essere liberamente apprezzata dal giudice il quale può valersene quale mezzo esclusivo di prova, per trarne elementi bastevoli alla decisione secondo il suo prudente potere discrezionale ed estenderne l’opponibilità al litisconsorte.

L’accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 febbraio 2025 n.2863, conferma la decisione