Con la sentenza n. 37 del 210 gennaio 2025, il Giudice di Pace di Padova rigetta la richiesta di risarcimento del danno morale osservando che: “la più recente giurisprudenza di legittimità (le c.d. “sentenze di San Martino” del 2008) ha stabilito che il c.d. danno morale non può costituire una autonoma e ulteriore voce da risarcire. Tale orientamento giurisprudenziale, infatti, ha sancito la natura bipolare del danno risarcibile, suddividendolo tra patrimoniale e non patrimoniale, e stabilito che, in questa seconda voce, devono essere necessariamente ricompresi tutti i pregiudizi non economici, senza che vi sia la possibilità di configurarne di autonomi ed ulteriori, altrimenti da considerare delle inammissibili duplicazioni“.
In realtà sono passati ben 16 anni da quella sentenza ed in questi anni la Corte di Cassazione ha precisato senza alcun tentennamento il carattere incontestabilmente autonomo del danno morale. Ma ancora un giudice indugia al passato. E non che non fosse stato reso edotto della posizione. Si era avuto lo scrupolo di precisare, nelle note conclusive, l’attuale posizione della giurisprudenza di legittimità, affermando: “quanto all’aspetto morale del danno non patrimoniale non possono sussistere dubbi sulla permanenza della risarcibilità dello stesso (inteso quale sofferenza psico-fisica e quale sofferenza morale in conseguenza di reato) a seguito delle note sentenze nn. 26972; 26973; 26974; 26975 del 2008. Nonostante una prima fase di confusione dogmatica, è stata confermata l’evidente differenza tra il danno biologico e quello morale (individuabile unicamente in presenza di reato e consistente nella lesione dell’integrità della persona di cui all’art. 2 della Costituzione). La Giurisprudenza (di legittimità) ha preso chiara posizione in tal senso. (Cfr. Cass. Civ. 27 luglio 2024 n. 21062; Cass. Civ. 24 luglio 2024 n. 20661; Cass. Civ. 13 maggio 2024 n. 12943; Cass. Civ. 1 marzo 2024 n. 5547; Cass. Civ. 21 febbraio 2024 n. 4594; Cass. Civ. 30 dicembre 2023 n. 36574; Cass. Civ. 30 dicembre 2023 n. 36009; Cass. Civ. 30 dicembre 2023 n. 36609; Cass. Civ. 28 dicembre 2023 n. 36271; Cass. Civ. 23 ottobre 2023 n. 29308; Cass. Civ. 21 settembre 2023 n.26985; Cass. Civ. 20 luglio 2023 n. 21630; Cass. Civ. 12 luglio 2023 n.19922; Cass. Civ. 3 marzo 2023 n. 6444; Cass. Civ. 3 marzo 2023 n. 6443; Cass. Civ. 2 dicembre 2022 n. 35499; Cass. Civ. 9 novembre 2022 n. 32935; Cass. Civ. 17 maggio 2022 n. 15733; Cass. Civ. 21 marzo 2022 n. 9006; Cass. Civ. 22 febbraio 2022 n. 5763; Cass. Civ. 3 novembre 2021 n. 31358; Cass. Civ. 7 ottobre 2021 n. 27269; Cass. Civ. 6 maggio 2021 n. 12046; Cass. Civ. 12 marzo 2021 n. 7126; Cass. Civ. 12 novembre 2020 n. 25614; Cass. Civ. 10 novembre 2020 n. 25164; Cass. Civ. 4 novembre 2020 n. 24473; Cass. Civ. 12 ottobre 2020 n. 21970; Cass. Civ. 15 settembre 2020 n. 19189; Cass. Civ. 9 giugno 2020 n. 10989; Cass. Civ. 29 aprile 2020 n. 8391; Cass. Civ. 18 febbraio 2020 n. 4099; Cass. Civ. 4 febbraio 2020 n. 2464). invero la dimensione morale non pare quindi in alcun modo sovrapponibile e/o comunicante con quanto è oggetto dell’accertamento medico-legale. Il medico si occupa del corpo (al limite della psiche) ma mai e poi mai della morale, aspetto più squisitamente giuridico. L’aspetto morale non può quindi essere attratto come quello della sofferenza fisica o psichica nel più generale campo biologico. Ciò risulta incontestabile dal semplice confronto della definizione normativa (alla quale il Giudice è ovviamente vincolato) del danno biologico e da quella recentemente fornita del danno morale. Peraltro è la stessa giurisprudenza di legittimità, riprendendo coerentemente un proprio precedente percorso argomentativo, ad aver individuato un contenuto del danno morale completamente svincolato dall’aspetto medico legale. Ed anche recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che: “in tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto – pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato”. Ed ancora: “Stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti”. Per citare le sentenze più recenti si veda: cfr. Cass. Civ. 27 luglio 2024 n. 21062; Cass. Civ. 24 luglio 2024 n. 20661; Cass. Civ. 13 maggio 2024 n. 12943; Cass. Civ. 1 marzo 2024 n. 5547; Cass. Civ. 21 febbraio 2024 n. 4594; Cass. Civ. 13 ottobre 2023 n. 28551; Cass. Civ. 21 settembre 2023 n. 26985; Cass. Civ. 24 agosto 2023 n. 25191; Cass. Civ. 27 aprile 2023 n.11108; Cass. Civ. 18 aprile 2023 n.10335; Cass. Civ. 13 aprile 2023 n.9905; Cass. Civ. 3 marzo 2023 n. 6444; Cass. Civ. 3 marzo 2023 n.6443; Cass. Civ. 17 febbraio 2023 n. 5116; Cass. Civ. 12 gennaio 2023 n.676; Cass. Civ. n. 677; Cass. Civ. 5 gennaio 2023 n. 220; Cass. Civ. 2 dicembre 2022 n. 35499; Cass. Civ. 30 novembre 2022 n. 35237; Cass. Civ. 28 novembre 2022 n. 34951“
Ma evidentemente la comodità di un vecchio ricordo ha avuto il sopravvento sulla granitica attuale posizione….. e le compagnie di assicurazioni ringraziano……