La Corte di Cassazione (sentenza del 13 marzo 2025 n. 6647) conferma il suo oramai costante orientamento in tema di danno biologico differenziale, ove l’evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, ricordando che la relativa liquidazione: “va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all’agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all’errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (Cass. 20894/ 2024; Cass. 26851/2023). Dunque, non semplicemente operando una differenza tra percentuali di invalidità attribuibili all’una o all’altra causa, ma operando la differenza sul piano monetario, come nel principio di diritto citato“
Nel caso di specie si trattava di il danno causato dalla caduta, nella casa di cura, e pacificamente stato accertato come danno differenziale, ossia come un danno che “fa la differenza” aggiungendosi ad una lesione della salute già esistente (per via di una concausa umana o naturale).