Il divieto di frazionamento dei motivi di impugnazione è contemperato dalla sussistenza del reale interesse

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Nell’ambito del giudizio promosso (dallo Studio) avanti la Corte di Appello di Bologna, veniva censurata la decisione del Tribunale di Parma che, ritenendo responsabile il medico limitatamente alla mancanza di adeguata informazione sugli esiti riscontrati di un marcatore tumorale, aveva erroneamente quantificato il conseguente c.d. danno differenziale. Anche il medico proponeva appello, ma sull’aspetto della responsabilità, asserendo di non essere in realtà tenuto a tale attività informativa, non essendo il medico curante ma avendo proceduto alla prescrizione dell’esame solo per una mera cortesia nei confronti del danneggiato. A fronte di ciò quest’ultimo formulava alla Corte di Appello una nuova censura, questa volta sull’aspetto della responsabilità, contestando l’affermazione del Tribunale di Parma in ordine all’avvenuta consegna materiale dei risultati delle analisi. La Corte di Appello di Bologna accoglieva l’impugnazione del medico, ma ometteva di pronunziarsi sul motivo formulato successivamente dall’appellante principale.

Evidenziato dal paziente l’omissione, avanti la Corte di Cassazione, la difesa della resistente affermava che, con il primo appello, si era consumato il diritto all’impugnazione, con conseguente inammissibilità di quello incidentale successivamente pure sollevato.

La Corte di Cassazione (sentenza del 1 aprile 2025 n. 8499) accoglie il nostro ricorso rilevando di aver chiarito che: “il principio dell’infrazionabilità dell’impugnazione – secondo cui la parte che abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell’ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello, incidentale, in presenza d’impugnazione proposta dalla parte avversa (cfr., ad esempio, Cass., 25/07/2018, n. 19745) – vale ogni qual volta l’impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d’impugnazione perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale, ma non può trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l’impugnante, un interesse all’impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni parzialmente differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, in parte vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d’interesse (cfr., ad esempio, Cass., 7/05/1992, n. 5423, Cass., 28/01/2004, n. 1616, e Cass., 6/07/2010, n. 15980); d’altra parte, che sia l’insorgenza dell’interesse il criterio sistematico che deve guidare la ricostruzione dell’ammissibilità delle impugnazioni successive, e rispettose degli altri canoni di tempestività, è stato di recente confermato, in diverso ma in questo senso contiguo contesto, dalle Sezioni Unite con l’arresto del 28/03/2024, n. 8486, secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva; nella fattispecie, quando l’originario attore ha proposto appello principale non aveva alcun interesse a censurare la statuizione del Tribunale sulla comunicazione dei risultati delle analisi, poiché la pretesa era stata accolta nell'”an”, mentre tale interesse era poi sorto nel momento della successiva impugnazione di Gh.Fr.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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