Le conseguenze dinamiche e relazionali del danno: la personalizzazione standard

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 giugno 2025 n. 14971, riafferma il principio secondo cui: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di allegazione e di positiva dimostrazione di specifiche e peculiari conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle ordinarie che sono già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare (Cass. 07/05/2018, n. 10912; Cass. 30/10/2018, n. 27482; Cass. 11/11/2019, n.28988; Cass. 04/03/2021, n. 5865; Cass. 9/12/2024 n. 31681)“.

Precisa, in ordine al caso specifico portato al suo esame, che: “le stesse deduzioni formulate dai ricorrenti dimostrano, prima ancora che il mancato accertamento, l’omessa allegazione di quelle circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno subìto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età, risarcite dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari, atteso che le deduzioni circa le conseguenze fisiche e psicologiche dell’evento dannoso subito da Mo.Ro., per quanto dolorosissime, rientrano purtroppo nell’ambito delle implicazioni ordinarie proprie degli incidenti di identica gravità e trovano quindi adeguato risarcimento nei parametri tabellari senza possibilità di personalizzazione in aumento“.

La Corte non parla più di caratteristiche eccezionali, ma, fedele al testo della norma, solo di situazioni peculiari al fine di permettere un risarcimento superiore a quello standardizzato in tabella.

Importante è poi rilevare, per la futura applicazione della TUN, che, a differenza della Tabella di Milano che già incorpora una componente di personalizzazione standard (oltre che di danno morale), la griglia normativa è relativa alla sola lesione di carattere esclusivamente biologica. Non sarà quindi possibile utilizzare disinvoltamente la richiamata posizione giurisprudenziale per opporsi alla personalizzazione (nel contesto dell’applicazione della TUN) che dovrà attuarsi mediante l’aumento previsto dall’art. 138 C.d.A.. La richiamata lezione della Corte di Cassazione riguarda infatti solo il caso di risarcimento aggiuntivo a quello standard, già riconosciuto nella tabella di Milano, mentre nella TUN si ha solo il valore del nudo dato biologico, cui è necessario, quanto meno, aggiungere le ricadute ordinarie dinamico e relazionali.

I liquidatori delle varie compagnie vorranno comprendere tale elementare differenza ?

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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