La Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 giugno 2025 n. 14971, riafferma il principio secondo cui: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di allegazione e di positiva dimostrazione di specifiche e peculiari conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle ordinarie che sono già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare (Cass. 07/05/2018, n. 10912; Cass. 30/10/2018, n. 27482; Cass. 11/11/2019, n.28988; Cass. 04/03/2021, n. 5865; Cass. 9/12/2024 n. 31681)“.
Precisa, in ordine al caso specifico portato al suo esame, che: “le stesse deduzioni formulate dai ricorrenti dimostrano, prima ancora che il mancato accertamento, l’omessa allegazione di quelle circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno subìto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età, risarcite dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari, atteso che le deduzioni circa le conseguenze fisiche e psicologiche dell’evento dannoso subito da Mo.Ro., per quanto dolorosissime, rientrano purtroppo nell’ambito delle implicazioni ordinarie proprie degli incidenti di identica gravità e trovano quindi adeguato risarcimento nei parametri tabellari senza possibilità di personalizzazione in aumento“.
La Corte non parla più di caratteristiche eccezionali, ma, fedele al testo della norma, solo di situazioni peculiari al fine di permettere un risarcimento superiore a quello standardizzato in tabella.
Importante è poi rilevare, per la futura applicazione della TUN, che, a differenza della Tabella di Milano che già incorpora una componente di personalizzazione standard (oltre che di danno morale), la griglia normativa è relativa alla sola lesione di carattere esclusivamente biologica. Non sarà quindi possibile utilizzare disinvoltamente la richiamata posizione giurisprudenziale per opporsi alla personalizzazione (nel contesto dell’applicazione della TUN) che dovrà attuarsi mediante l’aumento previsto dall’art. 138 C.d.A.. La richiamata lezione della Corte di Cassazione riguarda infatti solo il caso di risarcimento aggiuntivo a quello standard, già riconosciuto nella tabella di Milano, mentre nella TUN si ha solo il valore del nudo dato biologico, cui è necessario, quanto meno, aggiungere le ricadute ordinarie dinamico e relazionali.
I liquidatori delle varie compagnie vorranno comprendere tale elementare differenza ?