La Corte di Cassazione (con la sentenza del 7 agosto 2025 n. 22781) ribadisce il principio (https://studiolegalepalisi.com/2024/12/06/premorienza-e-calcolo-del-danno-biologico-permanente-e-temporaneo/) per il quale: “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2024, n. 15112, Rv. 67118101).”
Ed invero rileva che l’assunto secondo cui il decesso sarebbe stato conseguenza del sinistro (con applicazione della durata statitistica) risulta del tutto indimostrato.