Il fermo tecnico: reale componente solo residuale?

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Nell’ultima relazione annuale dell’ANIA si riferisce di un’indagine condotta: “per stimare, nell’ambito dei sinistri r.c. auto gestiti dalle imprese assicurative, la quota percentuale del costo della manodopera e dei pezzi di ricambio all’interno del costo complessivo dei risarcimenti per danni ai veicoli nel 2024. Alla rilevazione ha partecipato un campione rappresentativo di oltre l’80% dei premi r.c. auto contabilizzati nello stesso anno. Le stime si riferiscono esclusivamente al danno diretto risarcito, al netto della componente relativa ai patrocinatori legali. I risultati evidenziano che, nel 2024, oltre il 53% del costo dei risarcimenti per danni a cose è imputabile ai ricambi, mentre poco più del 45% è riconducibile alla manodopera e ai materiali di consumo. Le restanti voci di costo, pari a circa il 2%, includono spese residuali come quelle per il noleggio e l’auto sostitutiva. In termini assoluti, su un totale di 4,4 miliardi di euro di risarcimenti per danni ai veicoli e cose, circa 2,3 miliardi riguardano i ricambi, 2,0 miliardi la manodopera, e 0,1 miliardi le componenti residuali“.

In realtà tali dati sono il frutto di una lettura restrittiva, da parte della stessa giurisprudenza, che condiziona il risarcimento del fermo tecnico alla prova della necessità dell’auto e dall’attestazione della spesa (noleggio auto sostitutiva). Contrariamente al passato ove si riconosceva una componente non patrimoniale di tale danno (determinata dalla mancata fruizione delle utilità per il tempo necessario per la riparazione del veicolo) ora tale aspetto pare essere negato. Eppure è evidente che si tratta di un mancato risarcimento che non ha ragione di essere, essendo evidente (in quanto facilmente provato mediante il ragionamento presuntivo o dell’applicazione del fatto notorio) che, a seguito dell’immobilizzazione dell’auto per le riparazione, il proprietario perde una serie di utilità importanti (legale alla individuale mobilità ed autonomia) tanto da aver proceduto all’acquisto del mezzo (in termini di costo inferiore solo a quella della casa di abitazione). Così si giunge ad una vera e propria negazione del risarcimento, in quanto il danneggiato non è sempre in grado di affrontare la spesa del noleggio di auto sostitutiva, unico strumento per tramutare la lesione di natura non patrimoniale (non risarcibile) in danno patrimoniale.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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