Nell’ultima relazione annuale dell’ANIA si riferisce di un’indagine condotta: “per stimare, nell’ambito dei sinistri r.c. auto gestiti dalle imprese assicurative, la quota percentuale del costo della manodopera e dei pezzi di ricambio all’interno del costo complessivo dei risarcimenti per danni ai veicoli nel 2024. Alla rilevazione ha partecipato un campione rappresentativo di oltre l’80% dei premi r.c. auto contabilizzati nello stesso anno. Le stime si riferiscono esclusivamente al danno diretto risarcito, al netto della componente relativa ai patrocinatori legali. I risultati evidenziano che, nel 2024, oltre il 53% del costo dei risarcimenti per danni a cose è imputabile ai ricambi, mentre poco più del 45% è riconducibile alla manodopera e ai materiali di consumo. Le restanti voci di costo, pari a circa il 2%, includono spese residuali come quelle per il noleggio e l’auto sostitutiva. In termini assoluti, su un totale di 4,4 miliardi di euro di risarcimenti per danni ai veicoli e cose, circa 2,3 miliardi riguardano i ricambi, 2,0 miliardi la manodopera, e 0,1 miliardi le componenti residuali“.
In realtà tali dati sono il frutto di una lettura restrittiva, da parte della stessa giurisprudenza, che condiziona il risarcimento del fermo tecnico alla prova della necessità dell’auto e dall’attestazione della spesa (noleggio auto sostitutiva). Contrariamente al passato ove si riconosceva una componente non patrimoniale di tale danno (determinata dalla mancata fruizione delle utilità per il tempo necessario per la riparazione del veicolo) ora tale aspetto pare essere negato. Eppure è evidente che si tratta di un mancato risarcimento che non ha ragione di essere, essendo evidente (in quanto facilmente provato mediante il ragionamento presuntivo o dell’applicazione del fatto notorio) che, a seguito dell’immobilizzazione dell’auto per le riparazione, il proprietario perde una serie di utilità importanti (legale alla individuale mobilità ed autonomia) tanto da aver proceduto all’acquisto del mezzo (in termini di costo inferiore solo a quella della casa di abitazione). Così si giunge ad una vera e propria negazione del risarcimento, in quanto il danneggiato non è sempre in grado di affrontare la spesa del noleggio di auto sostitutiva, unico strumento per tramutare la lesione di natura non patrimoniale (non risarcibile) in danno patrimoniale.