La Corte di Cassazione (sentenza del 4 agosto 2025 n. n.22456) nell’escludere l’efficacia della condotta (inadempiente) dei sanitari di interrompere il il rapporto di causa esistente tra la morte di una trasportata ed il comportamento del conducente del mezzo, rileva l’assenza di di un rischio nuovo, autonomo ed esorbitante rispetto a quello generato dalla condotta del responsabile dell’incidente. Ciò si spiega in virtù del principio condizionalistico secondo cui: “la causa sopravvenuta deve innescare un rischio nuovo. In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un’efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’altro di essi, l’evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall’origine e per forza propria la serie causale, riveli l’inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 8778 del 3/04/2024; Cass. Civ. Sez. Unite 13143/2022; Cass. Sez. 1 -, sentenza n. 92 del 04/01/2017)“.
Il Collegio peraltro rileva che: “la Corte territoriale, sotto il profilo sia fattuale che giuridico, ha applicato la normale disciplina che preliminarmente richiede, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 primo comma c.c., che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all’art. 41 c.p., e quindi solo che il fatto dannoso sia in questo senso l’accertamento del nesso di causalità materiale tra le condotte secondo il criterio di cui all’art. 41 c.p., e quindi solo che il fatto dannoso sia in questo senso imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno, e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso – considerata normativamente – deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (Cass. Civ. Sez. Unite 13143/2022)“.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva affermato che “il nesso di causalità tra il comportamento di Tr.An. e la morte della piccola Tr.Le. non può ritenersi interrotto dal comportamento colpevole dei medici, atteso che quest’ultimo non ha innescato un rischio nuovo, autonomo ed esorbitante rispetto a quello generato dalla condotta del Tr.An.” e che “non può ritenersi che la condotta colpevole dei medici sia eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto“.




