L’esperibilità dell’azione prevista dall’art. 149 del C.d.A. anche da parte del cessionario

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La Corte di Cassazione (sentenza del 4 novembre 2025 n. 29113) pur ritenendo il ricorso (in tema di cessione del credito) inammissibile la ritiene di particolare importanza, dacché suscettibile di essere in concreto replicata in una pluralità di occasioni e foriera di significative incertezze euristiche nella giurisprudenza di merito degna, quindi, dell’enunciazione di principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell’art. 363 del codice di rito. Il tema concerne, in sintesi, la esperibilità dell’azione prevista dall’art. 149 del D.Lgs. n. 205 del 2009 ad opera del cessionario del credito per risarcimento danni patrimoniali da sinistro stradale. La Corte di Cassazione dà un rispiosta positiva, affermando: “è doveroso puntualizzare che sull’argomento questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, ancorché a fini differenti (in specie, per la verifica dell’integrità del contraddittorio Cass. 31/05/2019, n. 14887) oppure con affermazioni meramente incidentali, non immediatamente pertinenti all’oggetto del contendere (Cass. 12/09/2019, n. 22726; Cass. 31/03/2021, n. 8869), ma in ogni caso univocamente orientate in direzione favorevole all’ammissibilità dell’azione. Può allora prendersi le mosse dagli argomenti in queste pronunce già esplicitati, per qui meglio ribadirli e svilupparli. In linea generale, la cessione del credito è il negozio giuridico con cui un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro (cessionario) il credito vantato nei confronti di un terzo (debitore ceduto) esso determina, in via immediata, una successione a titolo particolare nel diritto, cioè una modificazione dal lato attivo della obbligazione. Salvo quest’ultimo aspetto (in forza del quale il debitore ceduto è tenuto ad effettuare la prestazione dovuta in favore del cessionario), la obbligazione resta inalterata negli altri suoi elementi caratterizzanti e ciò spiega perché, per espressa prescrizione dell’art. 1263 cod. civ., il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, tra cui vanno senz’altro ricompresi tutti i poteri esercitabili a tutela del diritto ceduto. Tali regole generali non trovano alcuna contraddizione, smentita o eccezione nella legge speciale che disciplina la materia del risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale (segnatamente, all’attualità, il più volte citato D.Lgs. n. 209 del 2005). Ed invero, come è pacifico nella giurisprudenza di nomofilachia, il credito al risarcimento dei danni patrimoniali provocati da un sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, in quanto di natura non strettamente personale, non sussistendo specifico divieto normativo al riguardo né ricorrendo un’ipotesi di cessione di crediti litigiosi (così, tra le tante, Cass. 13/05/2009, n. 11095; Cass. 10/01/2012, n. 52; Cass. 03/10/2013, n. 22601 si tratta, peraltro, di un credito attuale, non già futuro, che sorge nel momento in cui il fatto illecito è compiuto, ad altri fini rilevando il suo accertamento e la sua liquidazione.

Tanto premesso, la trasmigrazione al cessionario delle azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito ceduto – effetto, per dir così, naturale del negozio di cessione – importa, nel caso del credito risarcitorio da circolazione stradale, la esperibilità non soltanto della azione ex art. 144 del D.Lgs. n. 209 del 2005 verso l’assicuratore del soggetto responsabile ma anche dell’azione accordata, per un più rapido ed agevole soddisfacimento del credito, dall’art. 149 D.Lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell’assicuratore dello stesso danneggiato. Oltre quanto già osservato in termini generali, è specificamente dirimente, al riguardo, la considerazione della sostanziale identità di posizione, circa il credito ceduto, tra l’assicuratore del danneggiato e l’assicuratore del responsabile, agendo il primo quale mandatario ex lege del secondo, con gli obblighi e gli oneri gravanti su quest’ultimo per quanto attiene alla misura della responsabilità (chiara la lettera dell’art. 149, comma 3, D.Lgs. n. 209 del 2005 “l’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”). In senso contrario, non giova invocare la ratio sottesa alla disposizione dell’art. 149 in parola, condivisibilmente ravvisata dalla Corte costituzionale (ord. 23 dicembre 2008, n. 441) nell’esigenza di rafforzare la posizione dell’assicurato danneggiato, soggetto debole essa, invero, non implica il carattere personale di detta azione né apporta deroga ai normali effetti della cessione del credito, sicché appare del tutto privo di fondamento inferirne la negazione della legittimazione in capo al cessionario del credito risarcitorio.

In conclusione viene enunciato, nell’interesse della legge ex art. 363 cod. proc. civ., il seguente principio di diritto “il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l’azione prevista dall’art. 149 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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