Compensatio lucri cum damno: onere probatorio

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La Corte di Cassazione (sentenza del 14 maggio 2026 n. 14246) rileva essere: “pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l’onere di provare il fatto costitutivo dell’eccezione di compensato lucri cum damno grava su chi la sollevi (ex multis, Cass. Sez. 3, 07/03/2022, n. 7345; Cass. Sez. 6, 31/03/2021, n. 8866; Cass. Sez. 2, 08/01/2003, n. 77). A questo principio si deroga in un solo caso: quando il danneggiato stesso afferma – o non contesta – di avere già percepito un indennizzo da parte dell’assicuratore sociale o d’un ente previdenziale. In tal caso, infatti, il risarcimento è dovuto solo per l’eccedenza tra il danno civilistico e l’indennizzo, sicché l’uno e l’altro divengono fatti costitutivi della pretesa che è onere dell’attore dimostrare.Quando, invece, il danneggiato nulla dica circa la percezione di indennizzi oppure, a fronte dell’eccezione altrui, neghi di averli percepiti, diventa onere di chi solleva l’eccezione di compensato lucri cum damno dimostrarne il fatto costitutivo (Cass. Sez. 3, 09/01/2025, n. 525; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24357 del 02/09/2025)

Nel caso di specie la Corte ha rilevato che gli attori hanno negato sia nel giudizio di rinvio, sia nella presente sede, di avere percepito indennizzi da parte dell’INAIL (e non in questa sede può stabilirsi se la negazione fu conforme a verità) e che era dunque onere della responsabile allegare e provare la corresponsione della suddetta rendita, né mancavano al riguardo strumenti: da un lato l’istanza al giudice affinché provvedesse ai sensi dell’art. 213 c.p.c. (istanza che la ricorrente non riferisce se e quando fu formulata); dall’altro lato l’accesso ex art. 22 l. 7.8.1990 n. 241.

In conclusione il Collegio formula i seguenti principi di diritto: “se il convenuto in un giudizio di danno alleghi che il danneggiato abbia percepito un indennizzo dall’assicuratore sociale e sollevi l’eccezione di compensatio lucri cum damno, spetta a lui l’onere di provarne il fatto costitutivo. A tale principio si deroga nel solo caso in cui il danneggiato ammetta di avere percepito l’indennizzo, senza indicarne l’ammontare: in tal caso, poiché il fatto costitutivo della pretesa diviene il solo danno differenziale, è onere del danneggiato provare sia l’entità del danno, sia l’entità dell’indennizzo“; “il diniego, da parte del giudice, di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 213 c.p.c., è illegittimo – e sindacabile in sede di legittimità – soltanto se la parte interessata non abbia altro mezzo per acquisirle

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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