La Corte di Cassazione (sentenza del 14 maggio 2026 n. 14246) rileva essere: “pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l’onere di provare il fatto costitutivo dell’eccezione di compensato lucri cum damno grava su chi la sollevi (ex multis, Cass. Sez. 3, 07/03/2022, n. 7345; Cass. Sez. 6, 31/03/2021, n. 8866; Cass. Sez. 2, 08/01/2003, n. 77). A questo principio si deroga in un solo caso: quando il danneggiato stesso afferma – o non contesta – di avere già percepito un indennizzo da parte dell’assicuratore sociale o d’un ente previdenziale. In tal caso, infatti, il risarcimento è dovuto solo per l’eccedenza tra il danno civilistico e l’indennizzo, sicché l’uno e l’altro divengono fatti costitutivi della pretesa che è onere dell’attore dimostrare.Quando, invece, il danneggiato nulla dica circa la percezione di indennizzi oppure, a fronte dell’eccezione altrui, neghi di averli percepiti, diventa onere di chi solleva l’eccezione di compensato lucri cum damno dimostrarne il fatto costitutivo (Cass. Sez. 3, 09/01/2025, n. 525; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24357 del 02/09/2025)“
Nel caso di specie la Corte ha rilevato che gli attori hanno negato sia nel giudizio di rinvio, sia nella presente sede, di avere percepito indennizzi da parte dell’INAIL (e non in questa sede può stabilirsi se la negazione fu conforme a verità) e che era dunque onere della responsabile allegare e provare la corresponsione della suddetta rendita, né mancavano al riguardo strumenti: da un lato l’istanza al giudice affinché provvedesse ai sensi dell’art. 213 c.p.c. (istanza che la ricorrente non riferisce se e quando fu formulata); dall’altro lato l’accesso ex art. 22 l. 7.8.1990 n. 241.
In conclusione il Collegio formula i seguenti principi di diritto: “se il convenuto in un giudizio di danno alleghi che il danneggiato abbia percepito un indennizzo dall’assicuratore sociale e sollevi l’eccezione di compensatio lucri cum damno, spetta a lui l’onere di provarne il fatto costitutivo. A tale principio si deroga nel solo caso in cui il danneggiato ammetta di avere percepito l’indennizzo, senza indicarne l’ammontare: in tal caso, poiché il fatto costitutivo della pretesa diviene il solo danno differenziale, è onere del danneggiato provare sia l’entità del danno, sia l’entità dell’indennizzo“; “il diniego, da parte del giudice, di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 213 c.p.c., è illegittimo – e sindacabile in sede di legittimità – soltanto se la parte interessata non abbia altro mezzo per acquisirle“




