Con una sentenza di fine marzo, la Corte di Cassazione ritorna nuovamente a confermare la correttezza della tabella c.d. “a punto“ per il risarcimento della lesione del vincolo parentale. Ed invero la precedente forma di valutazione (c.d. “a forbice“) non garantiva il principio dell’uguaglianza e dell’uniformità, funzioni per le quali era stata concepita, costituendo esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata.
La Corte ha precisato che i requisiti che la nuova tabella deve contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio “a punto variabile“; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi;
Trattandosi di un sistema liquidatorio non imposto dalla legge, resta ferma però la possibilità di una valutazione equitativa basata su un sistema di liquidazione diverso, a condizione che si individui un complesso di argomenti chiaramente enunciati, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico.