Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice di appello in una causa da noi patrocinata, riconosce il rimborso delle spese mediche sopportate da una vittima di un incidente stradale, censurando la decisione sul punto, del giudice di primo grado. E’ stata infatti ritenuta non condivisibile la precedente valutazione che negava il risarcimento “perché non vi è prova che che si tratti di spese coperte dal Servizio Sanitario Nazionale“.
Il principio giuridico, sotteso a tale enunciato, risulta di grande importanza in quanto chiarisce che, a fronte dell’eccezione (avanzata sempre più spesso dalle compagnie di assicurazioni circa la pretesa gratuità delle prestazioni di cui si chiede il rimborso), è onere preciso dell’assicuratore provare che, nel caso specifico, le attività sanitarie di cura e/o di riabilitazione, richieste sul mercato privato, avrebbero potuto, nella medesima quantità, qualità e tempistica, essere offerte dal soggetto pubblico e gratuitamente.
Ora, in considerazione dello stato attuale della sanità pubblica in Italia (contrazione dei livelli minimi di assistenza, liste d’attesa sempre più penose, carenza dei sanitari e professionisti) si potrebbe dire che la necessità dell’anticipazione di tali spese costituisce quasi un fatto notorio.