La Corte di Cassazione recentemente ha confermato il suo precedente principio (cfr. Cass. Civ. n. 16181/2015; Cass. Civ. n. 1279/2019; Cass. Civ. 1161/2020) secondo il quale la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all’estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD). A tale conclusione perviene con il riconoscimento che l’art. 141 C.d.A. “di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante“.
La necessaria rivalutazione della predisposta rendita vitalizia
Nel caso di istituzione della rendita vitalizia (al posto del risarcimento mediante l’erogazione di una