Con sentenza n. 8371 del 28 marzo 2024 la Corte di Cassazione conferma che il pregiudizio patrimoniale, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l’assistenza personale ad un soggetto invalido, è un danno permanente, che si produce “de die in diem” (https://studiolegalepalisi.com/2024/02/02/il-danno-patrimoniale-nella-prospettiva-futura/)
Il Giudice, intervenendo a liquidare tale danno in un momento successivo rispetto a quello nel quale esso si è determinato e il relativo onere economico è insorto, “sarà chiamato a tradurre in moneta sia un danno che si è già verificato sia un danno che dovrà ancora verificarsi“, essendo, dunque, “evidente che le due operazioni di cui si è detto non possono essere regolate con lo stesso criterio“.
In particolare qualora: “si tratti di liquidare un danno passato permanente che si assuma essere consistito nella necessità di una spesa periodica per assistenza, delle due l’una: o il danneggiato dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici), oppure nessuna liquidazione può essere consentita, e ciò perché il danno per spese di assistenza, quando si assuma essere già maturato al momento della liquidazione, è rappresentato dalla spesa sostenuta, non dalla necessità di sostenerla“.