La triste storia dell’amianto

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La sentenza n. 13594 del 16 maggio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, consente fare memoria della strage silenziosa. perpetuata dall’amianto, soprattutto a danno dei lavoratori, nell’indifferenza dei datori di lavoro e nella spasmodica ricerca del profitto.

Il lavoratore, protagonista della vicenda, aveva lavorato per circa trent’anni come operaio, con compiti anche di controllo e funzionamento dei macchinari. veniva accertato che l’esposizione del medesimo all’amianto derivava dalla dispersione di fibre provenienti dal materiale presente nelle strutture dell’impianto. Il lavoratore decedeva per carcinoma polmonare differenziato con presenza di “placche pleuriche e corpuscoli di asbesto di valore assai significativo“. La Corte ha ritenuto dimostrato: il danno subito dal lavoratore, cioè la patologia che ha causato il decesso; la nocività dell’ambiente di lavoro per l’esposizione del dipendente all’inalazione di fibre di amianto; il nesso concausale tra tale condizione di nocività e l’evento morte; l’inadempimento datoriale all’obbligo di prevenzione sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite all’epoca

Nella fase di merito è stato accertato che anche negli anni (’60-’90) in cui il dipendente operava, la pericolosità del contatto con l’amianto fosse comunque nota. La giurisprudenza di legittimità ha infatti, già da tempo, “ fatto risalire la conoscibilità della pericolosità dell’impiego di amianto ai primi anni del ‘900, attraverso una puntuale analisi delle fonti normative osservandosi che l’imperizia, nella quale rientra l’ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi a cui commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in una esimente della responsabilità per il datore di lavoro“. Ed invero “all’epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del lavoratore , l’intrinseca pericolosità delle fibre dell’amianto era ben nota, tanto che l’uso di materiali contenenti tali fibre era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione delle fibre stesse”. Pertanto: “si imponeva, anche per il periodo per cui è causa, l’adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all’impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all’art. 2087 c.c., e più specificamente al D.P.R. n. 303/56“.

A proposito delle misure di sicurezza cosiddette “innominate”, ex art. 2087 c.c., la Corte di Cassazione, nella richiamata sentenza, ha precisato che: “la prova liberatoria a carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla Legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe

Nella specie, la Corte territoriale aveva escluso il raggiungimento da parte della società datrice di lavoro della prova liberatoria a suo carico, correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza indicate nella sentenza impugnata, non essendo stata dimostrata l’adozione di comportamenti specifici.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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