La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25079 del 18 settembre 2024, precisa che: “il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica (tra le altre: Cass., ord. 01/02/2018, n. 2480, punto 26: ove si specifica pure che, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, la modifica stessa finisce con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a quest’ultima, come in effetti modificata anche dall’evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva)“.
Nel caso di specie il giudice del merito aveva accertato sulla base della CTU una dinamica del sinistro tale da riscontrarvi la repentinità dell’immutazione dello stato dei luoghi della cosa custodita, tale da elidere, quale fortuito inevitabile, il nesso con quest’ultima e, di conseguenza, l’oggettiva responsabilità del custode.