Insidia stradale: tra causa ed occasione

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La sentenza della Corte di Appello di Perugia, impugnata dall’ANAS, aveva considerato l’esistenza dell’insidia stradale causa esclusiva dell’evento mortale, degradando la condotta del conducente (che pure, con la sua imprudente condotta di guida, aveva provocato la perdita di controllo della vettura sulla quale viaggiava la vittima e – dopo la collisione della stessa contro entrambi i guardrail – al suo arresto contromano) a semplice occasione della sua verificazione, sul rilievo che “la causa sopravvenuta, con il suo carattere di eccezionalità e atipicità” si è posta “all’evidenza, fuori da ogni possibile controllo e prevedibilità da parte del conducente e della stessa vittima“.

In particolare, la Corte perugina aveva ritenuto che il conducente “con la colpevole condotta di guida tenuta, ha certamente posto in essere un fattore causale originario di rischio (ostruzione della carreggiata) di eventuali eventi collisivi successivi (in effetti accaduti) rispetto al quale certamente l’eventuale condotta colposa (quale, ad esempio, l’eccessiva velocità) di conducenti di veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non si sarebbe potuta ritenere da sola sufficiente a determinare la morte o le lesioni del trasportato in caso di investimento da parte di altro veicolo, non potendosi tale condotta qualificare come atipica ed eccezionale, dovendo bensì collocarsi nell’ambito della prevedibilità“. Nel caso di specie, invece, “la morte del la trasportata è intervenuta” – prosegue la sentenza impugnata – “a seguito della caduta nel vuoto e dell’impatto con il terreno sottostante, in una situazione di pericolo occulto” (per carenza di segnaletica, mancanza di illuminazione e assenza di dispositivi di antiscavalcamento del guardrail), “ove lo spazio tra le doppie corsie si presentava come spazio senza soluzione di continuità, tale da ingenerare il ragionevole convincimento della fruibilità dello spazio stesso“.

Secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 gennaio 2025 n.2161, la Corte di Appello così argomentando, si è – dichiaratamente – conformata al principio secondo cui, in materia di illecito civile, “si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta” si palesi “da sola sufficiente a provocare l’evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione” (da ultimo, Cass. n. 21563 del 7/07/2022, Rv. 665185-01, conforme anche Cass n. 15789 del 22/10/2023, Rv. 567578-01; Cass. n. 8096 del 6/04/2006 Rv. 588863-01)“.

Più precisamente la Corte rileva che la censura, avanzata dall’ANAS, si esaurisce: “nel retorico interrogativo per cui, dando per non avvenuto il fatto commesso dal conducente, occorrerebbe chiedersi – ragionando, appunto, in termini di giudizio controfattuale” – se il danno si sarebbe egualmente verificato (cfr. pag. 14 e seguenti del ricorso). Ma così facendo la ricorrente sovrappone impropriamente la nozione di “antecedente” – tale, innegabilmente, essendo la condotta di guida del conducente – con quella di “causa” (con ciò quasi adombrando l’applicazione del “principio” del “post hoc ergo propter hoc”, che questa Corte ha già più volte stigmatizzo essere un mero “sofisma”, essendo “unanimemente ritenuto che correlazione, in generale, non vuol dire causazione”; così, da ultimo, in motivazione Cass. n. 3285 del 3/02/2022, Rv. 663773-01; nello stesso senso già Cass. n. 25936 del 15/10/2019, non massimata e Cass. n. 5760 del 11/06/1999 Rv. 527296-01)“.

Il Collegio ritiene che: “il motivo non coglie è che, nel ricostruire – ai fini dell’affermazione della responsabilità per la sua verificazione – l’eziologia di un evento, quest’ultimo (per dirlo in termini propri della dottrina penalistica) rileva sempre “hic et nunc“. Ovvero, che il nesso di causa va accertato in relazione non ad un “genere” di evento (nella specie, il decesso di un uomo), ma a quello “specifico” evento (“quel singolo decesso”) che si è concreto verificato; sicché, nella specie, “causa” di quella specifica morte – essendo il trasportato deceduto, non all’esito della collisione tra due veicoli, o per investimento nell’atto di uscire dall’abitacolo della vettura incidentata, ma per precipitazione dal viadotto – erano le condizioni di insidia stradale in cui versava lo stato dei luoghi“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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