La sentenza della Corte di Appello di Perugia, impugnata dall’ANAS, aveva considerato l’esistenza dell’insidia stradale causa esclusiva dell’evento mortale, degradando la condotta del conducente (che pure, con la sua imprudente condotta di guida, aveva provocato la perdita di controllo della vettura sulla quale viaggiava la vittima e – dopo la collisione della stessa contro entrambi i guardrail – al suo arresto contromano) a semplice occasione della sua verificazione, sul rilievo che “la causa sopravvenuta, con il suo carattere di eccezionalità e atipicità” si è posta “all’evidenza, fuori da ogni possibile controllo e prevedibilità da parte del conducente e della stessa vittima“.
In particolare, la Corte perugina aveva ritenuto che il conducente “con la colpevole condotta di guida tenuta, ha certamente posto in essere un fattore causale originario di rischio (ostruzione della carreggiata) di eventuali eventi collisivi successivi (in effetti accaduti) rispetto al quale certamente l’eventuale condotta colposa (quale, ad esempio, l’eccessiva velocità) di conducenti di veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non si sarebbe potuta ritenere da sola sufficiente a determinare la morte o le lesioni del trasportato in caso di investimento da parte di altro veicolo, non potendosi tale condotta qualificare come atipica ed eccezionale, dovendo bensì collocarsi nell’ambito della prevedibilità“. Nel caso di specie, invece, “la morte del la trasportata è intervenuta” – prosegue la sentenza impugnata – “a seguito della caduta nel vuoto e dell’impatto con il terreno sottostante, in una situazione di pericolo occulto” (per carenza di segnaletica, mancanza di illuminazione e assenza di dispositivi di antiscavalcamento del guardrail), “ove lo spazio tra le doppie corsie si presentava come spazio senza soluzione di continuità, tale da ingenerare il ragionevole convincimento della fruibilità dello spazio stesso“.
Secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 gennaio 2025 n.2161, la Corte di Appello così argomentando, si è – dichiaratamente – conformata al principio secondo cui, in materia di illecito civile, “si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta” si palesi “da sola sufficiente a provocare l’evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione” (da ultimo, Cass. n. 21563 del 7/07/2022, Rv. 665185-01, conforme anche Cass n. 15789 del 22/10/2023, Rv. 567578-01; Cass. n. 8096 del 6/04/2006 Rv. 588863-01)“.
Più precisamente la Corte rileva che la censura, avanzata dall’ANAS, si esaurisce: “nel retorico interrogativo per cui, dando per non avvenuto il fatto commesso dal conducente, occorrerebbe chiedersi – ragionando, appunto, in termini di giudizio controfattuale” – se il danno si sarebbe egualmente verificato (cfr. pag. 14 e seguenti del ricorso). Ma così facendo la ricorrente sovrappone impropriamente la nozione di “antecedente” – tale, innegabilmente, essendo la condotta di guida del conducente – con quella di “causa” (con ciò quasi adombrando l’applicazione del “principio” del “post hoc ergo propter hoc”, che questa Corte ha già più volte stigmatizzo essere un mero “sofisma”, essendo “unanimemente ritenuto che correlazione, in generale, non vuol dire causazione”; così, da ultimo, in motivazione Cass. n. 3285 del 3/02/2022, Rv. 663773-01; nello stesso senso già Cass. n. 25936 del 15/10/2019, non massimata e Cass. n. 5760 del 11/06/1999 Rv. 527296-01)“.
Il Collegio ritiene che: “il motivo non coglie è che, nel ricostruire – ai fini dell’affermazione della responsabilità per la sua verificazione – l’eziologia di un evento, quest’ultimo (per dirlo in termini propri della dottrina penalistica) rileva sempre “hic et nunc“. Ovvero, che il nesso di causa va accertato in relazione non ad un “genere” di evento (nella specie, il decesso di un uomo), ma a quello “specifico” evento (“quel singolo decesso”) che si è concreto verificato; sicché, nella specie, “causa” di quella specifica morte – essendo il trasportato deceduto, non all’esito della collisione tra due veicoli, o per investimento nell’atto di uscire dall’abitacolo della vettura incidentata, ma per precipitazione dal viadotto – erano le condizioni di insidia stradale in cui versava lo stato dei luoghi“.