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	<title>Studio Legale Massimo Palisi Padova &#8211; Responsabilità e Risarcimento</title>
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	<description>Proteggiamo le persone... Fragili</description>
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	<title>Studio Legale Massimo Palisi Padova &#8211; Responsabilità e Risarcimento</title>
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		<title>Il rapporto parentale in chiave futura: rilievo ai fini risarcitori</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2026/05/27/il-rapporto-parentale-in-chiave-futura-rilievo-ai-fini-risarcitori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 05:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[fratello nato successivamente]]></category>
		<category><![CDATA[lesione vincolo parentale]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto futuro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il ricorrente si doleva in particolare del fatto che se in base al canone dell&#8217;id quod plerumque accidit, il fratello di una persona affetta da grave disabilità patisca le conseguenze pregiudizievoli di tale condizione, che si riverberano non soltanto nel rapporto diretto con il familiare disabile, ma anche, in generale, nel contesto domestico e nelle [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il ricorrente si doleva in particolare del fatto che se in base al canone dell&#8217;id quod plerumque accidit, il fratello di una persona affetta da grave disabilità patisca le conseguenze pregiudizievoli di tale condizione, che si riverberano non soltanto nel rapporto diretto con il familiare disabile, ma anche, in generale, nel contesto domestico e nelle abitudini di vita, la circostanza che il fratello, in considerazione della sua nascita &#8220;postuma&#8221;, non abbia mai avuto modo di conoscere una vita diversa da quella attuale non rende il pregiudizio meno grave. La decisione quindi di non risarcire il fratello nato successivamente, assunta dalla sentenza impugnata, sarebbe erronea ancorché conforme all&#8217;orientamento di questa Corte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 4 maggio 2026 n. 124608</span>) rileva che la medesima questione, cioè la risarcibilità del danno parentale subìto da un congiunto nato successivamente al fatto allegato come illecito, è stata oggetto di rimessione in trattazione in pubblica udienza da parte di questa stessa Sezione con ordinanza interlocutoria n. 4694 del 2 marzo 2026. La fattispecie oggetto della citata ordinanza interlocutoria, pur avendo ad oggetto il caso della nascita di un figlio successivamente al fatto, è posta dalla Corte in termini tali da assumere preminente rilievo anche nel caso presente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In proposito il Collegio sottolinea che: &#8220;<em>un <strong>primo orientamento esclude la risarcibilità del pregiudizio così rappresentato</strong>, sull&#8217;assunto che il rapporto parentale dovrebbe essere attuale ed esistente al momento dell&#8217;illecito. Infatti, se il danneggiato non esiste ancora al momento del fatto illecito e non può avere alcun &#8220;legame significativo&#8221; con la vittima primaria dello stesso, il danno (riflesso) da perdita del rapporto parentale non è immediato e diretto e non può, pertanto, ammettersene la risarcibilità per mancanza del nesso di causalità giuridica (arg. ex art. 1223 cod. civ.) (in tal senso, Cass. 12/04/2018, n.9048). Per un <strong>secondo</strong>, più risalente indirizzo, invece, v<strong>errebbe infatti in considerazione il diritto al godimento del rapporto parentale</strong> di cui il congiunto non ancora nato – ma già concepito – verrebbe privato per effetto del decesso del padre, causato dall&#8217;illecito (Cass. 3/05/2011, n. 9700)</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È pur vero che – dunque – le due situazioni (figlio postumo e fratello nato successivamente al sinistro) sono differenti, e tuttavia esse involgono questioni in parte sovrapponibili, in termini di riconoscimento o meno del diritto al risarcimento per un congiunto non ancora nato al momento del sinistro e il cui rapporto con la vittima risulti, a causa dell&#8217;assunto illecito e delle relative conseguenze, compromesso o addirittura annullato (in caso di morte o vita vegetativa). Infatti, come pure ritenuto dalla richiamata ordinanza interlocutoria, <strong>le conseguenze dannose possono verificarsi anche molto tempo dopo l&#8217;evento lesivo, senza per questo cessare di essere immediate e dirette; e considerato, dall&#8217;altro lato, che la perdita, anche non patrimoniale, può essere non solo attuale – danno emergente –, ma anche futura – lucro cessante</strong>. Resta, anche nel caso corrente, la questione se, ai fini del riconoscimento del carattere immediato e diretto della conseguenza dannosa, <strong>il rapporto parentale di cui si ristora la menomazione debba necessariamente essere già esistente al momento del sinistro che colpisce la vittima primaria dell&#8217;illecito, oppure se esso possa acquisire rilievo anche in chiave futura in rapporto ad un differente rapporto familiare in caso di assenza dell&#8217;illecito</strong></p>
<div class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default" style="--pgfw-icon-justify:center;"><a href="https://studiolegalepalisi.com/feed?action=genpdf&#038;id=13220" class="pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only" title="Generate PDF" style="--pgfw-icon-width:25px;--pgfw-icon-height:45px;" target="_blank" aria-label="Generate PDF"><span class="pgfw-single-pdf-download-button__media" aria-hidden="true"><img src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2024/10/PDF-ARTICOLO.png" alt="" decoding="async"></span></a></div><p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2026/05/27/il-rapporto-parentale-in-chiave-futura-rilievo-ai-fini-risarcitori/">Il rapporto parentale in chiave futura: rilievo ai fini risarcitori</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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		<title>La struttura sanitaria agisce per tramite del medico</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2026/05/26/la-struttura-sanitaria-agisce-per-tramite-del-medico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 06:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[graduazione delle colpe]]></category>
		<category><![CDATA[medico]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità della struttura]]></category>
		<category><![CDATA[rivalsa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione (sentenza del 4 maggio 2026 n. 12468) rammenta il generale principio a mente del quale: &#8220;nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest&#8217;ultimo dev&#8217;essere ripartita in misura di regola paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 4 maggio 2026 n. 12468</span>) rammenta il generale principio a mente del quale: &#8220;<em><strong>nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest&#8217;ultimo dev&#8217;essere ripartita in misura di regola paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all&#8217;utilizzazione di terzi per l&#8217;adempimento della propria obbligazione contrattuale, salva più appropriata modulazione in concreto, ovvero integrale rivalsa della struttura nei confronti del medico ma per la sola ipotesi in cui si dimostri un&#8217;eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell&#8217;obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987 e succ. conf.): ciò per la conclusiva e sistematica ragione per cui la struttura agisce &#8220;per il tramite&#8221; del medico</strong></em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Il caso in scrutinio pone il tema, in qualche modo speculare, dell&#8217;assunto, fatto proprio dalla difesa del medico che ha operato – e, però, pur sempre nel contesto offerto dalla struttura – dell&#8217;integrale responsabilità di quest&#8217;ultima; ora, in questo quadro, la motivazione della Corte territoriale va intesa nel senso che <strong>il chirurgo doveva dimostrare di aver chiesto conto, ovvero accertato come possibile, nei limiti del ragionevole, che ambiente e attrezzature avessero avuto gli idonei procedimenti di sterilizzazione, per questo essendo indicato responsabile &#8220;con&#8221; la struttura che risponde – come nel presente giudizio è ormai indiscusso – dell&#8217;infezione (secondo i principi enunciati da Cass., 30/12/2024, n. 35072) per non aver provato in alcun modo di aver proceduto come necessario alla sterilità degli ambienti e strumenti, compresi e anzi in primo luogo, come logico, quelli operatori</strong> (pag. 19 del ricorso)</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Non a caso la Corte di merito – nel discorrere del vizio informativo, pur non oggetto di ulteriore statuizione condannatoria specifica e relativa censura – afferma, nella stessa logica, che una compiuta informazione &#8220;non poteva che fare capo al chirurgo&#8221; (pag. 5); quanto appena focalizzato non esclude, logicamente, la necessità di graduazioni delle colpe, oggetto del secondo mezzo</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>A quest&#8217;ultimo riguardo possono rilevare la condizione di fragilità della paziente, accertata fattualmente dalla Corte di appello, in quanto plurioperata, nonché la possibilità di <strong>controlli preventivi </strong>non avendo l&#8217;intervento &#8220;carattere di particolare urgenza&#8221;, profilo oggetto di censura ma parimenti inammissibilmente fattuale nella misura in cui, al di là della qualificazione dell&#8217;operazione a tal fine stante l&#8217;infezione in corso, il giudice di seconde cure ha inteso affermare, come anticipato, la concreta possibilità di richiedere accertamenti preventivi; così come possono rilevare, nel medesimo contesto valutativo, la <strong>tempestività e congruità della profilassi antibiotica</strong>, sottolineata, in chiave di risultanze istruttorie, da parte ricorrente (pag. 7, secondo capoverso, del ricorso), cui si può correlare la pretesa mancata contestazione della responsabilità del chirurgo in fase postoperatoria; posto quanto appena osservato in ordine alle valutazioni, anche in fatto, concernenti il peso specifico delle singole responsabilità, su cui si sta per tornare, ciò che non è possibile affermare è che la motivazione della sentenza in questa sede impugnata, sia radicalmente irriconoscibile</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Nella cornice nomofilattica sopra ricordata è stato precisato (Cass., 20/10/2021, n. 29001) che, <strong>per ritenere superato l&#8217;assetto interno (presuntivamente) di pari responsabilità tra medico e struttura occorre considerare il composito e duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato</strong>, sicché sarà onere del solvens:</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>a) dimostrare &#8211; per escludere del tutto una quota di rivalsa &#8211; non soltanto la <strong>colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell&#8217;evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell&#8217;ordinaria prestazione dei servizi di spedalità</strong>, in un&#8217;ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei suddetti rapporti interni;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>b) dimostrare &#8211; per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l&#8217;impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l&#8217;ipotesi sub a) &#8211; che alla descritta colpa del medico si affianchi l&#8217;evidenza di <strong>un difetto di correlate trascuratezze nell&#8217;adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati</strong>, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un&#8217;ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta</em>;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>in questa latitudine analitica potranno apprezzarsi, come anticipato, tutti i profili sopra rammentati e concernenti lo specifico peso delle singole condotte afferenti alla prevenzione dei rischi nosocomiali</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Sul punto la Corte territoriale, con apodittica ed erronea motivazione, afferma che sarebbe preclusiva, al riguardo, la <strong>mancata domanda di specifica delle graduazioni delle colpe</strong>, ma la stessa deve al contrario <strong>ritenersi univocamente implicata nella domanda di rivalsa, per il tutto o la quota parte</strong></em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La struttura, in particolare, come riferito in ricorso, pacifico e constatabile dagli atti processuali, aveva chiesto la rivalsa integrale in prime cure, poi riducendo la pretesa, in appello, nella misura del 50%; ne consegue che la Corte distrettuale doveva verificare la misura di fondatezza di tale domanda, pur non potendo statuire, eccedendo, per una rivalsa integrale, ma potendo e, nel caso, dovendo graduare diversamente all&#8217;interno di quella quota: ovvero, con idonea motivazione, accordando la rivalsa non oltre il 50% ma, in tesi, in misura inferiore, alla luce di tutti gli elementi in concreto emersi; né vale opporre la nomofilachia secondo cui la questione della gravità delle (rispettive) colpe e dell&#8217;entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adìto dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l&#8217;azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda, non ricavabile dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato (Cass., 20/12/2018, n. 32930), non può essere proposta, ex novo, in grado d&#8217;appello, o, men che meno, in sede di legittimità (<a href="https://dejure.lefebvregiuffre.it/dettaglio/11492611_0_1_AU003D19M03Y2025N000007332S03">Cass., 19/03/2025, n. 7332</a>); una volta proposta la domanda di rivalsa da parte della struttura, il medico soggetto passivo della stessa può contestare che la stessa sia stata immotivatamente ed erroneamente accolta senza vagliarne la misura in discussione</em>&#8220;</p>
<div class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default" style="--pgfw-icon-justify:center;"><a href="https://studiolegalepalisi.com/feed?action=genpdf&#038;id=13217" class="pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only" title="Generate PDF" style="--pgfw-icon-width:25px;--pgfw-icon-height:45px;" target="_blank" aria-label="Generate PDF"><span class="pgfw-single-pdf-download-button__media" aria-hidden="true"><img src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2024/10/PDF-ARTICOLO.png" alt="" decoding="async"></span></a></div><p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2026/05/26/la-struttura-sanitaria-agisce-per-tramite-del-medico/">La struttura sanitaria agisce per tramite del medico</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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		<title>La liquidazione equitativa del danno</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2026/05/25/la-liquidazione-equitativa-del-danno-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 06:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
		<category><![CDATA[elemento probatori]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione equitativa]]></category>
		<category><![CDATA[percorso logico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La ricorrente esponeva di aver acquistato un biglietto per un posto singolo in &#8220;vettura letto classica&#8221;, scegliendo tale sistemazione per le specifiche garanzie di sicurezza, videosorveglianza e vigilanza notturna del cuccettista pubblicizzate dal vettore con il claim &#8220;sicurezza e privacy&#8221;, elementi che giustificavano il prezzo del biglietto superiore al doppio rispetto alle categorie inferiori. Una [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La ricorrente esponeva di aver acquistato un biglietto per un posto singolo in &#8220;vettura letto classica&#8221;, scegliendo tale sistemazione per le specifiche garanzie di sicurezza, videosorveglianza e vigilanza notturna del cuccettista pubblicizzate dal vettore con il claim &#8220;sicurezza e privacy&#8221;, elementi che giustificavano il prezzo del biglietto superiore al doppio rispetto alle categorie inferiori. Una volta salita a bordo, tuttavia, il personale le comunicava che, a causa di un guasto tecnico alla vettura assegnata, era stata &#8220;riposizionata&#8221; in una cuccetta &#8220;C4 confort&#8221;, tipologia di carrozza priva dei medesimi standard di protezione e di videosorveglianza. Nonostante le vivaci rimostranze e l&#8217;adozione di precauzioni personali, quali l&#8217;occultamento della borsa con i gioielli sotto il soprabito e la chiusura della porta della cabina, la Ge.Lu. constatava al mattino il furto della cartella contenente numerosi monili di pregio, molti dei quali di origine ereditaria e di marchi di alta gioielleria, tra cui un orologio in oro e diverse parure di perle, smeraldi e brillanti. La cabina risultava aperta senza segni di effrazione, tant&#8217;è che il controllore entrava al mattino senza bussare, e il personale di bordo si palesava solo in prossimità dell&#8217;arrivo, rifiutando di dar corso a qualsivoglia intervento immediato volto a ispezionare i bagagli dei passeggeri in arrivo. Il Tribunale, espletata l&#8217;istruttoria testimoniale che confermava dettagliatamente che la passeggera aveva portato con sé l&#8217;intero portagioie non volendo lasciarlo in una casa incustodita e fornivano riscontri precisi sulla tipologia dei gioielli &#8211; accoglieva la domanda equiparando il gestore delle carrozze letto all&#8217;albergatore ex art. 1786 c.c. e condannava la convenuta al pagamento di Euro 120.000,00 a titolo di danno patrimoniale, liquidato in via equitativa, rigettava però la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.  La Corte d&#8217;Appello di Roma confermava la responsabilità di TRENITALIA Spa per inadempimento contrattuale e colpa grave nella sorveglianza, ma accoglieva la doglianza del vettore circa l&#8217;ammontare del risarcimento. I giudici di secondo grado, pur riconoscendo l&#8217;impossibilità di una prova precisa del valore dei gioielli rubati e pur negando i mezzi istruttori integrativi richiesti dall&#8217;appellata, definivano &#8220;non corretta&#8221; la liquidazione di primo grado e riformavano la sentenza, riducendo drasticamente il risarcimento alla somma forfettaria di Euro 20.000,00, ritenendo l&#8217;importo precedente privo di riscontri oggettivi, e rigettavano altresì l&#8217;appello incidentale relativo al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale per difetto di prova</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 2 maggio 2026 n. 12301</span>) ritiene erronea la precedente decisione, precisando che: &#8220;<em><strong>l&#8217;equità prevista dall&#8217;art. 1226 c.c. ha la funzione di colmare una lacuna probatoria sulla precisa entità del danno, ma deve rimanere &#8220;ancorata&#8221; alle emergenze istruttorie, seppur parziali</strong>. Nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente riconosciuto l&#8217;esistenza di beni di lusso (preziosi Ca., Da., perle, zaffiri, brillanti ed altro), convalidandone la prova tramite certificati di garanzia (almeno per alcuni dei preziosi) e corredo fotografico (per gli altri); ciononostante, ha liquidato il danno in una misura forfettaria senza esplicitare alcun criterio di raccordo tra il valore dei beni (il cui furto è stato ritenuto provato) e la cifra finale. Si palesa, dunque, una <strong>contraddizione insanabile tra le premesse istruttorie &#8211; che attestavano che i beni sottratti erano di elevato valore &#8211; e l&#8217;esito liquidatorio drasticamente ridotto che ha trasformato l&#8217;equità in puro arbitrio, privandola di parametri oggettivi e verificabili</strong>. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass., S.U., n. 7/04/2014, n. 8053), la motivazione deve ritenersi meramente apparente quando non permette di ricostruire l&#8217;iter logico-giuridico sotteso alla decisione. L&#8217;affermazione &#8220;appare, invece, equo riconoscere detto danno patrimoniale, alla luce della documentazione versata in atti e delle ulteriori emergenze istruttorie, nella minore misura di Euro 20.000,00&#8221; si risolve in una <strong>formula di stile priva di contenuto precettivo</strong>, poiché non chiarisce quale valore specifico sia stato attribuito ai singoli preziosi né quale coefficiente di riduzione sia stato applicato rispetto ai certificati di garanzia e al valore dei gioielli emergenti dalle foto agli atti e dalle prove testimoniali</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. &#8220;pura&#8221;, consiste in un <strong>giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto; sicché, pur nell&#8217;esercizio di un potere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell&#8217;integralità del risarcimento</strong> (Cass. 28/07/2025, n. 21607; Cass. 23/12/2024, n. 34108; Cass. 2/07/2021, n. 18795; Cass. 13/09/2018, n. 22272). Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell&#8217;operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (ridotta al di sotto del &#8220;minimo costituzionale&#8221; richiesto dall&#8217;art. 111, sesto comma, Cost.) sia nel vizio di violazione dell&#8217;art. 1226 c.c. (Cass. 20/06/2019, n. 16595)</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>In altre parole, il giudice del merito, una volta accertata la sussistenza del danno, può procedere alla l<strong>iquidazione equitativa solo se la prova del suo preciso ammontare sia impossibile o notevolmente difficoltosa</strong>. Ma anche in presenza di tali condizioni, egli <strong>deve indicare gli estremi logico-giuridici e fattuali che lo hanno guidato, precisando di quali elementi della fattispecie concreta abbia tenuto conto</strong> (Cass. 9/05/2001, n. 6426; Cass. 16/07/2002, n. 10271; Cass. 29/07/2005, n. 16094; Cass. 31/01/2018, n. 2327). Sebbene la liquidazione equitativa non esiga un&#8217;esposizione analitica delle singole componenti, essa richiede, infatti, quantomeno l&#8217;indicazione degli elementi di fatto utilizzati</em>. <em>Data l&#8217;assenza nella specie di tale sforzo motivazionale, volto a collegare il pregio dei beni accertati alla somma finale liquidata, la statuizione si presenta arbitraria e oggettivamente inverificabile nel suo nesso tra le premesse di fatto e la somma finale liquidata</em>&#8220;</p>
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		<title>L&#8217;efficacia fidefacente del verbale di sinistro</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2026/05/24/lefficacia-fidefacente-del-verbale-di-sinistro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 08:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[querela di falso]]></category>
		<category><![CDATA[valore fidefacente]]></category>
		<category><![CDATA[verbale sinistro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione (sentenza del 27 aprile 2026 n. 11319) osserva, con riguardo alle risultanze del verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo dopo l&#8217;incidente, che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte: &#8220;con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l&#8217;efficacia di piena prova fino a querela [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 27 aprile 2026 n. 11319</span>) osserva, con riguardo alle risultanze del verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo dopo l&#8217;incidente, che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte: &#8220;<em>con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, <strong>l&#8217;efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi &#8211; ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico &#8211; oltre che quanto alla provenienza dell&#8217;atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente &#8220;agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti&#8221;, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell&#8217;ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l&#8217;indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante; e, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria</strong>; il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell&#8217;incidente, quale risultava al momento del loro intervento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 14038 del 01/07/2005; Sez. 3, n. 3282 del 15/02/2006; Sez. 3, n. 29320 del 07/10/2022)</em>&#8220;.<br></p>
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		<item>
		<title>L&#8217;agonia</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2026/05/23/lagonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 08:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[agonia]]></category>
		<category><![CDATA[consapevolezza]]></category>
		<category><![CDATA[danno biologico terminale]]></category>
		<category><![CDATA[danno morale terminale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione afferma (sentenza del 24 aprile 2026 n. 10983), riprendendo la prorpia precedente elaborazione (ex plurimis, Cass. 8 giugno 2018 n. 18611 ) che la figura di danno c.d. di agonia: &#8220;non coincide né con la sofferenza fisica che accompagna le lesioni, né con l&#8217;angoscia correlata a un evento sanitario per quanto [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione afferma (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 24 aprile 2026 n. 10983</span>), riprendendo la prorpia precedente elaborazione (ex plurimis, Cass. 8 giugno 2018 n. 18611 ) che la figura di danno c.d. di agonia: &#8220;<em>non coincide né con la sofferenza fisica che accompagna le lesioni, né con l&#8217;angoscia correlata a un evento sanitario per quanto grave, ma richiede, quale suo <strong>nucleo qualificante, la &#8220;percezione&#8221; dell&#8217;exitus nella sua imminenza</strong>, ossia la condizione definita significativamente &#8220;agonia&#8221;, distinguendo, nel periodo tra lesione mortale e morte, ciò che appartiene alla species biologica da </em><strong>ciò che integra la componente morale terminale: &#8220;quel che sempre ricorre nel periodo di tempo interposto tra la lesione mortale e la morte è il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene &#8220;salute&#8221;) (&#8230;) e a questo (&#8230;) può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie, ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica &#8211; questa condizione è infatti, con evidente significatività etimologica, definita agonia &#8211; derivante dall&#8217;avvertita imminenza dell&#8217;exitus. Se, infatti, nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona non è in grado di percepire la sua situazione e in particolare la imminenza della morte, il danno non patrimoniale sussistente è riconducibile soltanto alla species biologica; se, per di più, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge (&#8230;) un peculiare danno morale che ben può definirsi danno morale terminale</strong><em>&#8220;</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Ebbene, nel caso di specie il danno da lucida agonia è stato negato non per una diversa qualificazione giuridica della relativa fattispecie, bensì perché il giudice di merito ha accertato, in fatto, l&#8217;assenza del suo presupposto costitutivo, individuato nella possibilità, da parte della vittima, di percepire lucidamente l&#8217;imminenza dell&#8217;exitus. La Corte distrettuale ha invero escluso che, nel periodo di coscienza, fosse stata avvertita tale imminenza e ha, al contempo, rilevato che, nel momento in cui l&#8217;esito letale era divenuto realmente prossimo, difettava la consapevolezza della gravità della condizione clinica e dell&#8217;ineluttabilità dell&#8217;evento morte</em>. <em>Su tale base, il giudice d&#8217;appello ha reputato mancante, in radice, il presupposto fattuale necessario per configurare il danno da lucida agonia, quale species del danno non patrimoniale terminale, e tale conclusione non ha integrato violazione di norme di diritto, poiché si è fondata su un corretto accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, logicamente e giuridicamente preliminare all&#8217;applicazione dei principi normativi come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia</em>&#8220;.</p>
<div class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default" style="--pgfw-icon-justify:center;"><a href="https://studiolegalepalisi.com/feed?action=genpdf&#038;id=13097" class="pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only" title="Generate PDF" style="--pgfw-icon-width:25px;--pgfw-icon-height:45px;" target="_blank" aria-label="Generate PDF"><span class="pgfw-single-pdf-download-button__media" aria-hidden="true"><img src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2024/10/PDF-ARTICOLO.png" alt="" decoding="async"></span></a></div><p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2026/05/23/lagonia/">L&#8217;agonia</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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		<item>
		<title>La prescrizione del diritto all&#8217;indennizzo assicurativo e la pendenza di un procedimento penale</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2026/05/22/la-prescrizione-del-diritto-allindennizzo-assicurativo-e-la-pendenza-di-un-procedimento-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione (nella sentenza del 28 aprile 2026 n. 11449) afferma che: &#8220;la pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno dato luogo a un danno coperto da assicurazione non costituisce, di per sé, fatto impeditivo del decorso della prescrizione del diritto all&#8217;indennizzo, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2026/05/22/la-prescrizione-del-diritto-allindennizzo-assicurativo-e-la-pendenza-di-un-procedimento-penale/">La prescrizione del diritto all&#8217;indennizzo assicurativo e la pendenza di un procedimento penale</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><em>La Corte di Cassazione (nella <span style="text-decoration: underline;">sentenza del 28 aprile 2026 n. 11449</span>) afferma che: &#8220;la pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno dato luogo a un danno coperto da assicurazione non costituisce, di per sé, fatto impeditivo del decorso della prescrizione del diritto all&#8217;indennizzo, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva: circostanza non allegata né esplicata nel ricorso (Cass. Sez. 3, 21/10/2010, n. 21601; Sez. 3, Sentenza n. 3655 del 14/02/2013). Questa Corte ha, peraltro, già risolto negativamente la questione se il decorso della prescrizione relativa al diritto all&#8217;indennità derivante dal contratto di assicurazione (art. 2952 cod. civ.) per i danni provocati da furto o incendio, resti sospeso per effetto della pendenza di un procedimento penale a carico dell&#8217;assicurato per simulazione di reato in relazione all&#8217;art. 2935 cod. civ. (ex plurimis, Cass. 24 dicembre 1994, n. 11140). <strong>Stante la tassatività e la non suscettibilità di applicazione analogica dei casi di interruzione e sospensione della prescrizione previsti dal codice (artt. 2943, 2944, 2941, 2942 cod. civ.), la prescrizione annuale di cui all&#8217;art. 2935 cit. non è interrotta, nè sospesa dall&#8217;instaurazione e dalla pendenza di un giudizio penale relativo a reato, la cui decisione possa influire sull&#8217;esistenza (o meno) del diritto azionato, il corso della cui prescrizione, in pendenza di procedimento penale, può essere interrotto dall&#8217;interessato con reiterate intimazioni di pagamento</strong>. Con la conseguenza, che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui si sia perfezionata la fattispecie dalla quale nasca il diritto (verificazione del danno coperto da assicurazione) e che la prescrizione non può decorrere in presenza di impedimenti giuridici (e non di fatto), quali la pendenza di una condizione o del termine iniziale (Cass. 3/11/2014 n. 15921)</em>&#8220;.</p>
<div class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default" style="--pgfw-icon-justify:center;"><a href="https://studiolegalepalisi.com/feed?action=genpdf&#038;id=13170" class="pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only" title="Generate PDF" style="--pgfw-icon-width:25px;--pgfw-icon-height:45px;" target="_blank" aria-label="Generate PDF"><span class="pgfw-single-pdf-download-button__media" aria-hidden="true"><img src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2024/10/PDF-ARTICOLO.png" alt="" decoding="async"></span></a></div><p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2026/05/22/la-prescrizione-del-diritto-allindennizzo-assicurativo-e-la-pendenza-di-un-procedimento-penale/">La prescrizione del diritto all&#8217;indennizzo assicurativo e la pendenza di un procedimento penale</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il consenso per un intervento differente</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2026/05/21/il-consenso-per-un-intervento-differente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[consenso informato]]></category>
		<category><![CDATA[onere probatorio]]></category>
		<category><![CDATA[prestazione differente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione (sentenza del 28 aprile 2026 n. 11608) una volta preso atto che nel caso di specie, pacificamente, la paziente era stata sottoposta ad intervento con caratteristiche diverse da quelle prospettate e quindi presumibilmente non illustrate, si richiama al proprio precedente orientamento per cui in una siffatta situazione &#8220;non grava sul paziente [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 28 aprile 2026 n. 11608</span>) una volta preso atto che nel caso di specie, pacificamente, la paziente era stata sottoposta ad intervento con caratteristiche diverse da quelle prospettate e quindi presumibilmente non illustrate, si richiama al proprio precedente orientamento  per cui in una siffatta situazione &#8220;<em><strong>non grava sul paziente l&#8217;onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito</strong>. Al contrario, a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, <strong>era a carico della struttura l&#8217;onere di provare che ella avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento</strong>&#8221; (Cass. 1443/2025)</em>&#8220;. </p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<div class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default" style="--pgfw-icon-justify:center;"><a href="https://studiolegalepalisi.com/feed?action=genpdf&#038;id=13166" class="pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only" title="Generate PDF" style="--pgfw-icon-width:25px;--pgfw-icon-height:45px;" target="_blank" aria-label="Generate PDF"><span class="pgfw-single-pdf-download-button__media" aria-hidden="true"><img src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2024/10/PDF-ARTICOLO.png" alt="" decoding="async"></span></a></div><p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2026/05/21/il-consenso-per-un-intervento-differente/">Il consenso per un intervento differente</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La responsabilità della P.A. per la mancata prevenzione del fenomeno del randagismo</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2026/05/20/la-responsabilita-della-p-a-per-la-mancata-prevenzione-del-fenomeno-del-randagismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[nesso di causa]]></category>
		<category><![CDATA[onere probatorio]]></category>
		<category><![CDATA[randagismo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione (sentenza del 28 aprile 2026 n. 11468) ha confermato la correttezza dell&#8217;impugnata decisione del giudice di merito, che, nel negare la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del Comune convenuto, aveva ritenuto mancante l&#8217;allegazione e la prova, gravante sul danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all&#8217;ente e della riconducibilità dell&#8217;evento dannoso, in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 28 aprile 2026 n. 11468</span>) ha confermato la correttezza dell&#8217;impugnata decisione del giudice di merito, che, nel negare la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del Comune convenuto, aveva ritenuto mancante l&#8217;allegazione e la prova, gravante sul danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all&#8217;ente e della riconducibilità dell&#8217;evento dannoso, in base ai principi della causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta in concreto esigibile, valorizzando, nella specie, l&#8217;assenza di qualsivoglia segnalazione al Comune circa la presenza di cani randagi nella zona teatro del sinistro.</p>



<p class="wp-block-paragraph"> Il Collegio rileva infatti che: &#8220;<em>detta argomentazione è conforme al consolidato indirizzo esegetico di nomofilachia, espresso dal principio di diritto per cui la responsabilità della P.A. per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell&#8217;art. 2043 cod. civ. e, pertanto, <strong>è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito</strong>; specificamente, <strong>l&#8217;elemento soggettivo dell&#8217;illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell&#8217;insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo</strong>: solo una volta fornita questa prova, <strong>il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della &#8220;concretizzazione del rischio&#8221;</strong> (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell&#8217;avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno (sul tema, da ultimo, Cass. 23/06/2025, n. 16788, alla cui diffusa motivazione si presta adesiva relatio, anche ai sensi dell&#8217;art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ.)</em>&#8220;.</p>
<div class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default" style="--pgfw-icon-justify:center;"><a href="https://studiolegalepalisi.com/feed?action=genpdf&#038;id=13175" class="pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only" title="Generate PDF" style="--pgfw-icon-width:25px;--pgfw-icon-height:45px;" target="_blank" aria-label="Generate PDF"><span class="pgfw-single-pdf-download-button__media" aria-hidden="true"><img src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2024/10/PDF-ARTICOLO.png" alt="" decoding="async"></span></a></div><p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2026/05/20/la-responsabilita-della-p-a-per-la-mancata-prevenzione-del-fenomeno-del-randagismo/">La responsabilità della P.A. per la mancata prevenzione del fenomeno del randagismo</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Ufficialmente aperta la stagione della caccia all&#8217;art. 2052 c.c.: verso l&#8217;estinzione?</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2026/05/19/ufficialmente-aperta-la-stagione-della-caccia-allart-2052-c-c-verso-lestinzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 06:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2052 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2054 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[criterio oggettivo]]></category>
		<category><![CDATA[oneri probatori]]></category>
		<category><![CDATA[presunzione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studiolegalepalisi.com/?p=13111</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione con una sventagliata di decisioni, tutte emesse in data 27 aprile 2026 (cfr. Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11298; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11299; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11300; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11301; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11302; Cass. Civ. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2026/05/19/ufficialmente-aperta-la-stagione-della-caccia-allart-2052-c-c-verso-lestinzione/">Ufficialmente aperta la stagione della caccia all&#8217;art. 2052 c.c.: verso l&#8217;estinzione?</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione con una sventagliata di decisioni, tutte emesse in data 27 aprile 2026 (cfr. <span style="text-decoration: underline;">Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11298; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11299; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11300; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11301; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11302; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11303; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11305;  Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11306;  Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11308; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11309; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11312; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11322; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11313; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11313; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11314;  Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11316; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11317; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11318Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11319;  Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11320; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11321; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11322; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11329; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11330; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11333</span>) rimedita la precedente interpretazione (ed applicazione) dell&#8217;art. 2052 c.c., onerando in maniera particolarmente gravosa il danneggiato e così rendendo la pronuncia di responsabilità delle Regioni particolarmente difficile, al punto da far temere una sostanziale disapplicazione dell&#8217;istituto, secondo una parabola già nota per l&#8217;altra ipotesi di responsabilità oggettiva, prevista dall&#8217;art. 2051 c.c..</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si afferma infatti che il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della prova della <strong>esatta e completa dinamica dell&#8217;incidente</strong> e, in particolare, <strong>sia del comportamento dell&#8217;animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione</strong>, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell&#8217;evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell&#8217;art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell&#8217;animale, nonché <strong>la misura dell&#8217;eventuale concorso</strong>, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in <strong>mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell&#8217;animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell&#8217;evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale</strong>. E&#8217; evidente che per la stragrande maggioranza dei casi, in considerazione delle circostanze in cui si determinano tali incidenti (di notte, in strade poco trafficate, etc&#8230;) l&#8217;onere probatorio di cui è graìvato il danneggiato sarà impossibile da rispettare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione in via preliminare ribadisce : &#8220;<em>l&#8217;orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla <strong>Pubblica Amministrazione (e, specificamente, dalla Regione) </strong>non già ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c., bensì in base al <strong>criterio di imputazione oggettiva della responsabilità previsto dall&#8217;art. 2052 c.c.</strong> Tale approdo interpretativo, che supera il precedente regime fondato sulla colpa, è stato definitivamente sancito a partire dalla sentenza n. 7969 del 20 aprile 2020 e confermato da numerose pronunce successive (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7969/2020 e n. 16788/2025, confermate da Cass. nn. 2526 e 2528 del 2026). L&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 2052 c.c. discende dal fatto che la <strong>fauna selvatica protetta rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato ed è affidata alla Regione quale ente competente a gestirla per trarne un&#8217;utilità collettiva</strong> (tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema). Pertanto, la responsabilità dell&#8217;ente non si fonda sulla colpa (omissione di vigilanza o controllo), ma sul mero fatto oggettivo della proprietà o dell&#8217;utilizzazione pubblicistica del bene fauna</em>&#8221; (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11302; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11306). Rileva infatti che &#8220;<em>in passato, gli animali selvatici venivano qualificati come res nullius, ossia beni non suscettibili di proprietà, con la conseguenza che i danni da essi cagionati restavano, di regola, a carico del soggetto danneggiato. Il progressivo affermarsi di interessi pubblici, anche di rango costituzionale (quali la tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e della salute pubblica), ha portato alla disciplina adottata con la Legge n. 968 del 1977, a cui ha fatto seguito la Legge n. 157 del 1992. Tali interventi legislativi hanno avuto il pregio di <strong>ricondurre la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato e di averne affidato la tutela e la gestione a soggetti pubblici, con competenze affidate in via primaria alle Regioni.</strong> Discorso a parte vale per gli <strong>animali randagi</strong>, i quali costituiscono (non beni pubblici da proteggere, ma) prevalentemente un rischio da prevenire nell&#8217;interesse dell&#8217;incolumità pubblica: sicché per i danni da questi provocati rispondono gli enti cui la specifica normativa demanda le attività di pubblico interesse di prevenzione dei relativi rischi, ai sensi della disciplina generale dell&#8217;art. 2043 cod. civ. (per la riaffermazione degli approdi sul punto, v. Cass. 16788/2025)</em>&#8221; (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11316). </p>



<p class="wp-block-paragraph">Afferma quindi che: &#8220;<em>è oramai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2526/2026, n. 17253/2024, n. 31342/2023, n. 16550/2022, n. 3023/2021, n. 20997/2020, n. 16550/2020, n. 13848/2020, n. 12113/2020, 8385/2020, n. 8384/2020, n. 7969/2020) il principio per cui, nel caso in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione l&#8217;art. 2052 c.c.; in particolare, con le recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026, questa Corte ha enunciato, componendo precedenti disarmonie, i <strong>principi di diritto regolatori della materia della responsabilità in caso di danni da coinvolgimento di fauna selvatica nella circolazione dei veicoli:</strong> ad essi, idonei a dirimere anche la presente controversia, va fatto integrale richiamo, anche ai sensi dell&#8217;art. 118 disp. att. c.p.c.; la predetta norma, invero, è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche nel caso di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate non agli enti Comunali ma alla Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema (art. 1, comma 3, legge n. 157 del 1992); in altri termini, e in via generale, l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 2052 c.c. alla fauna selvatica consegue al fatto che detta fauna è un bene da proteggere in virtù di precisa scelta legislativa, sicché l&#8217;ente che ne ha la protezione, ne ha anche la responsabilità; questo principio è già stato ripetutamente affermato da questa Corte, e non convincono in senso contrario gli argomenti spesi dall&#8217;amministrazione controricorrente: che la Regione debba rispondere ai sensi dell&#8217;art. 2052 c.c. dei danni causati dalla fauna selvatica è già stato affermato da numerose decisioni, tra le quali Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572-01, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020, Rv. 658165, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298-01, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153-01, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057-01, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3023 del 9/02/2021 (oltre alle recenti e già richiamate sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026);</em> <em>non assume rilievo in senso contrario l&#8217;ordinanza della Corte costituzionale n. 4 del 4/1/2001, con cui fu ritenuta non fondata la <strong>questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2052 c.c.</strong>, nella parte in cui &#8211; secondo l&#8217;interpretazione allora prevalente &#8211; quella norma era considerata inapplicabile ai danni causati dalla fauna selvatica; infatti, con quella decisione il giudice delle leggi escluse che quell&#8217;interpretazione restrittiva, in allora diffusa, contrastasse col principio di uguaglianza; ciò non comporta per consequentiam che altre interpretazioni, consentite dal testo della norma, debbano ritenersi inibite; l&#8217;ordinanza interpretativa di rigetto pronunciata dalla Consulta &#8211; come è noto &#8211; vincola il giudice ordinario solo se la norma scrutinata è dichiarata non conforme alla Costituzione se interpretata in uno specifico modo, in rapporto di esclusione reciproca con qualsiasi altra interpretazione; non è questo il caso, dato che la Corte costituzionale ha ritenuto non in contrasto con l&#8217;art. 3 Cost. l&#8217;opzione interpretativa di escludere la P.A. dall&#8217;ambito applicativo dell&#8217;art. 2052 c.c.; ciò non comporta, però, che qualsiasi differente interpretazione dell&#8217;art. 2052 c.c. sia difforme della Costituzione (è bene ricordare, che solo la conformità/difformità alla Carta costituzionale costituisce l&#8217;oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, restando affidato alla Corte di cassazione, ex art. 65 Ord. Giud., il compito di stabilire &#8220;l&#8217;esatta interpretazione&#8221; della legge); infine, è opportuno rilevare che, se l&#8217;interpretazione più antica fu ritenuta non contrastante con l&#8217;art. 3 Cost., a fortiori deve ritenersi conforme a Costituzione quella più recente, che &#8211; parificando tutti i proprietari di animali, domestici e selvatici &#8211; esclude in radice anche il solo sospetto di illegittimità costituzionale (così Cass. Sez. 3, 10/11/2023, n. 31330); da ultimo, non è condivisibile l&#8217;affermazione secondo cui &#8220;un&#8217;applicazione rigorosa dell&#8217;art. 2052 c.c. comporterebbe che dei danni cagionati dalla fauna selvatica dovrebbe rispondere unicamente lo Stato, al quale &#8211; come &#8220;proprietario&#8221; &#8211; è riconducibile in ultima analisi la potestà di governo della fauna, sia pure per il tramite della Regioni, per finalità collettive di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema&#8221;, con esclusione di responsabilità per gli enti regionali: al contrario, alle Regioni la legge attribuisce proprio il potere di &#8220;emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica&#8221; (art. 1, comma 3, L. 157/92) ed è principio antico ed indiscusso del diritto civile che l&#8217;attribuzione di qualsiasi potere comporta l&#8217;assunzione delle connesse responsabilità</em>&#8221; (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11330).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Collegio rammenta poi che: &#8220;<em>in argomento, è di recente intervenuta una serie di pronunce di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2526 del 05/02/2026; Sez. 3, Sentenza n. 2528 del 05/02/2026) volte a realizzare una <strong>sistemazione della materia, a fronte di una applicazione diacronica non sempre armonica dei principi operanti in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale</strong>; disarmonie che, per le questioni che qui rilevano, devono, però, ritenersi più apparenti che reali, trovandosi in nuce già nella pregressa giurisprudenza la soluzione alle questioni qui rilevanti</em>&#8221; (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11305).  Si è ritenuto a tal pr<strong>oposito necessario precisare che: &#8220;<em>correggendo la descrizione talora utilizzata in passato, che l&#8217;art. 2052 c.c. non configura una presunzione, ma un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, fondato sulla proprietà o sull&#8217;utilizzazione dell&#8217;animale selvatico da parte dell&#8217;ente pubblico</em></strong><em>. Ne consegue che, in caso di sinistri stradali con animali, <strong>non si verifica un &#8220;concorso tra presunzioni&#8221;, ma il criterio di imputazione oggettiva della responsabilità (previsto dall&#8217;art. 2052 c.c.), fondato sulla proprietà o sull&#8217;utilizzazione dell&#8217;animale selvatico da parte dell&#8217;ente pubblico, va coordinato con l&#8217;onere del danneggiato di fornire la prova rigorosa della dinamica del sinistro e, con essa, quella positiva dell&#8217;esclusione di un qualunque ruolo, causale o concausale, della condotta di guida del conducente nella produzione dell&#8217;evento</strong></em>. <em>In proposito, il vero contrasto interpretativo atteneva alle conseguenze concrete che discendono dalla applicazione, almeno in linea generale, della presunzione di condotta colposa del conducente di cui all&#8217;art. 2054, comma 1, c.c. anche in caso di collisioni stradali tra veicoli e animali. È su questo specifico aspetto che i recenti arresti, sopra richiamati, hanno chiarito, in estrema sintesi, che non può predicarsi, quanto alle interrelazioni tra le disposizioni di cui agli artt. 2052e 2054, comma 1, c.c., un vero e proprio &#8220;<strong>concorso fra presunzioni</strong>&#8220;, volta che l&#8217;art. 2052 c.c. prevede esclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità al proprietario o all&#8217;utilizzatore, per i danni causati dagli animali, senza prospettare alcuna presunzione in proposito</em>&#8221; (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11305).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La successiva questione che la Corte affronta è quella dell&#8217;esatta collocazione &#8211; sul piano logico-giuridico &#8211; e della concreta modalità operativa del principio di cui all&#8217;art. 2054, comma 1, c.c., nell&#8217;ambito della ricostruzione sistematica della fattispecie astratta che regola il criterio di imputazione della responsabilità di cui all&#8217;art. 2052 c.c..<em> </em>Si precisa a tale effetto che<em>: &#8220;sul piano logico e funzionale, <strong>l&#8217;onere dell&#8217;attore-danneggiato di provare, specificamente, &#8220;l&#8217;assenza di una propria condotta colposa&#8221; &#8211; intesa come prova della &#8220;speciale prudenza nella condotta di guida&#8221; e della &#8220;inevitabilità dell&#8217;impatto con l&#8217;animale&#8221; &#8211; resta, difatti, in gran parte assorbito nel quadro complessivo dell&#8217;assetto e del contenuto degli oneri probatori gravanti sulle parti, nonché della doverosa valutazione, anche officiosa, da parte del giudice, del concorso causale riconducibile alla condotta del danneggiato</strong>, ai sensi dell&#8217;art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. Ed infatti, a ben vedere, queste specifiche circostanze rientrano nell&#8217;onere di asseverazione e allegazione incombente sull&#8217;attore (i.e., il preteso danneggiato) ex art. 2697 c.c., in quanto fatti costitutivi della fattispecie di responsabilità oggettiva di cui all&#8217;art. 2052 c.c., la quale, applicata al caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, onera <strong>il conducente e/o il proprietario del veicolo che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni subiti di dimostrare, puntualmente, l&#8217;esatta, precisa e completa dinamica dell&#8217;incidente, ivi compresa, quindi, la condotta di guida tenuta del conducente del veicolo, volta che il sinistro stradale, di regola, deriva proprio dalla interrelazione del comportamento tenuto dall&#8217;animale con la condotta di guida tenuta del conducente del veicolo, salvo l&#8217;eccezionale intervento di altri fattori estranei</strong></em>&#8221; (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11305). </p>



<p class="wp-block-paragraph">Ne discende che, delineato in questi termini, sul piano logico e funzionale, l&#8217;onere probatorio gravante sull&#8217;attore, questi, per ottenere il risarcimento integrale del danno subìto, dovrà fornire: &#8220;<em><strong>la prova di entrambi (i.e.: sia del comportamento tenuto dall&#8217;animale, sia della condotta di guida tenuta del conducente del veicolo), di modo che emerga che il sinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale, esclusivamente al primo e, neanche in parte, alla seconda</strong>. Ecco, dunque, che la presunzione di cui all&#8217;art. 2054, comma 1, c.c., su questo specifico terreno finisce per assumere un ruolo assolutamente residuale, quasi assorbito. La ragione di tale affermazione va individuata in ciò che: valorizzando il complessivo quadro sistematico, l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 2052 c.c. al caso di incidente che veda coinvolti un autoveicolo e un animale fa assumere proprio alla interrelazione tra i due valore di fatto costitutivo, che, come tale, va provato dall&#8217;attore</em>&#8221; (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11305; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11306) .</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>I</em>n quest&#8217;ottica ed in tale complessivo quadro sistematico, il danneggiato che agisca in base all&#8217;art. 2052 c.c.: &#8220;<em><strong>deve fornire la prova della dinamica dell&#8217;incidente: a tal fine, non è sufficiente dimostrare il mero fatto storico dell&#8217;avvenuto scontro tra un veicolo e l&#8217;animale, essendo peraltro necessario provare che l&#8217;incidente stesso sia stato effettivamente &#8220;causato&#8221; dal comportamento dell&#8217;animale e non (anche) da una eventuale condotta colposa del conducente dell&#8217;autoveicolo</strong>. Così facendo, il danneggiato avrà dunque assolto l&#8217;onere probatorio di cui all&#8217;art. 2052 c.c., applicato alla fattispecie in esame: e per il suo tramite superato, sotto un profilo più logico che temporale, la presunzione posta a suo carico dall&#8217;art. 2054, comma 1, c.c. Resta fermo che, in quest&#8217;ottica, l&#8217;accertamento della sufficienza delle prove di tali circostanze di fatto, fornite dall&#8217;attore, rientra nella valutazione discrezionale del giudice del merito, se sostenuta da motivazione adeguata (cioè, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico: cfr., ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 6838 del 14/03/2025; Sez. 5, Ordinanza n. 6829 del 14/03/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 6381 del 10/03/2025)</em>&#8221; (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11305; ).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sulla base di tale inquadramento, l&#8217;onere della prova è così ripartito:</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;<em><strong>il danneggiato deve provare l&#8217;esatta e completa dinamica del sinistro e il nesso causale tra il comportamento dell&#8217;animale e l&#8217;evento, ma in relazione alla condotta di guida del conducente del veicolo coinvolto, dimostrando, così, in positivo, l&#8217;esclusione di un qualunque ruolo, causale o concausale, di quella condotta di guida nella produzione dell&#8217;evento (solo all&#8217;esito di una tale prova positiva potendo, semmai, trovare applicazione la presunzione di colpa posta a carico del conducente dall&#8217;art. 2054, comma 1, c.c.)</strong>;</em> <em><strong>l&#8217;ente pubblico, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell&#8217;animale si è posto al di fuori della propria sfera di controllo come causa autonoma, eccezionale e imprevedibile, tale da rendere l&#8217;evento inevitabile anche mediante l&#8217;adozione delle più adeguate misure di gestione faunistica</strong></em>&#8221; (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11302; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11299; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11316;)</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Collegio specifica che &#8220;<em>l&#8217;espressione &#8220;danni cagionati dall&#8217;animale&#8221;, usata dal legislatore nell&#8217;art. 2052 c.c., significa che nella sequenza causale, che conduce all&#8217;evento dannoso, il comportamento (attivo o passivo che sia) dell&#8217;animale deve essere risultato determinante (in via esclusiva o quanto meno concorrente), cioè deve essere risultato un comportamento, dal quale è derivato, come &#8220;conseguenza immediata e diretta&#8221; (si ribadisce, &#8220;in via esclusiva&#8221; o, quanto meno, &#8220;in via concorrente&#8221;), il fatto dannoso. Invero, l&#8217;incidente ben potrebbe essere stato &#8220;causato&#8221; esclusivamente dalla condotta del conducente del veicolo (e neppure in parte dal comportamento dell&#8217;animale): quindi, all&#8217;attore danneggiato non basta affatto dimostrare che vi era stata una collisione (o altro coinvolgimento) qualsiasi, tra il veicolo, da lui condotto, e un animale, per far scattare l&#8217;onere a carico della P.A. di dimostrare il caso fortuito; è onere del proprietario o dell&#8217;utilizzatore dell&#8217;animale – si ribadisce, a prescindere che domestico o selvatico sia l&#8217;animale, ed a prescindere che soggetto pubblico o privato sia il suo proprietario o utilizzatore – contestare le allegazioni del conducente danneggiato e, comunque, allegare e provare che il danno è dovuto, anche o esclusivamente (e sempre in relazione all&#8217;art. 1227 c.c.), alla condotta di guida del conducente danneggiato (che non ha fatto di tutto per evitare il danno), ovvero ad un caso fortuito. Il giudice di merito – valutando (anche di ufficio, in base alle emergenze probatorie disponibili offerte da entrambe le parti, non trattandosi di eccezioni in senso stretto), in maniera comparata l&#8217;apporto causale, dato dal comportamento dell&#8217;animale e dalla condotta del conducente, nella loro reciproca interazione, rispetto al verificarsi dell&#8217;evento dannoso: a) ridurrà il risarcimento ex art. 1227 primo comma c.c. in misura proporzionalmente corrispondente all&#8217;entità dell&#8217;apporto causale, nel caso in cui ritenga che la condotta del conducente è stata fattore causale concorrente; b) escluderà il risarcimento, sempre ai sensi dell&#8217;art. 1227 primo comma c.c., nel caso in cui ritenga che la condotta del conducente danneggiato ha integrato un fatto causale esclusivo (cioè, ha reciso il nesso eziologico tra il comportamento dell&#8217;animale ed il danno)</em>&#8221; (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11316).</p>



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		<title>La quantificazione del danno da premorienza</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2026/05/18/la-quantificazione-del-danno-da-premorienza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[danno da premorienza]]></category>
		<category><![CDATA[quantificazione]]></category>
		<category><![CDATA[tabella di milano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione (sentenza del 28 aprile 2026 n. 11463) conferma il proprio consolidato orientamento, ritenendo: &#8220;non conforme al criterio dell&#8217;equità l&#8217;applicazione delle tabelle milanesi in relazione alla liquidazione del c.d. danno da premorienza, siccome basate sul presupposto dell&#8217;irrilevanza dell&#8217;età anagrafica della vittima e sull&#8217;attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2026/05/18/la-quantificazione-del-danno-da-premorienza/">La quantificazione del danno da premorienza</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 28 aprile 2026 n. 11463</span>) conferma il proprio consolidato orientamento, ritenendo: &#8220;<em>non conforme al criterio dell&#8217;equità l&#8217;applicazione delle tabelle milanesi in relazione alla liquidazione del <strong>c.d. danno da premorienza</strong>, siccome basate sul presupposto dell&#8217;irrilevanza dell&#8217;età anagrafica della vittima e sull&#8217;attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo; costituisce infatti radicato convincimento di nomofilachia il principio per cui <strong>qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell&#8217;illecito, l&#8217;ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile</strong>, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (in tal senso, da ultimo, Cass. 16/09/2025, n. 25417; Cass. 31/03/2025, n. 8481; Cass. 19/11/2024, n. 29832; Cass. 29/05/2024, n. 15112, conformi a Cass. 29/12/2021, n. 41933, alla cui diffusa motivazione si presta adesivo rinvio, anche ai sensi dell&#8217;art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.)</em>&#8220;</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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